Decreto MSE: Fondo per le imprese in difficolta'
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 25 giugno il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della Delibera CIPE n. 110 del 18 dicembre 2008, che stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Questo strumento è destinato alle società di capitali di medie o grandi dimensioni in difficoltà secondo la definizione data dagli orientamenti comunitari in materia e consiste in una garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese.
Il Fondo sarà operativo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, quindi dal 5 luglio 2010, e le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse previste ad Invitalia, che le esaminerà in ordine cronologico.
A seguito del procedimento istruttorio effettuato da Invitalia, il Ministero per lo Sviluppo economico procederà, previa autorizzazione da parte della Commissione europea, all'emanazione del decreto per la concessione della garanzia ai beneficiari.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 febbraio 2009
Criteri e modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento
degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficolta'. (10A07780)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta',
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n.
C244/2004 (di seguito Orientamenti);
Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del
6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea n. L124/2003;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18
aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, art. 11, comma 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con
cui e' stato istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi
consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta';
Visto l'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007) con il quale si dispone che il Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, fissi i criteri e le modalita' per
l'attuazione del predetto Fondo, determinando, in conformita' agli
Orientamenti, le priorita' di natura produttiva ed i requisiti
economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici del
Fondo medesimo e fissi altresi' i criteri e le modalita' per
l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate;
Visto altresi' che ai sensi del citato comma 853 il Ministero dello
sviluppo economico puo' avvalersi, per l'attuazione degli interventi
di cui al predetto Fondo, di Sviluppo Italia Spa, denominata «Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
s.p.a.», per effetto del comma 460, art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Visto l'art. 1, comma 903, della medesima legge 27 dicembre 2006,
n. 296, con il quale si rifinanzia il predetto Fondo;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 18dicembre2008, n. 110, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2009, recante «Criteri e
modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'
- decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35», che al punto 6 prevede che il
Ministro dello sviluppo economico dia attuazione alla delibera e
fissi i criteri di priorita' nella valutazione delle domande in
relazione agli indirizzi adottati dal Governo in materia di politica
industriale;
Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla
revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione, Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea C14 del
19 gennaio 2008, pag. 6;
Vista la procedura di notifica concernente il regime di aiuto al
salvataggio e il regime di aiuto alla ristrutturazione di cui al
punto 4 della delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica attivata in data 25 marzo 2009;
Vista la decisione n. C (2009) 4152 del 25 maggio 2009, con la
quale la Commissione europea accorpa in un unico provvedimento di
approvazione i due regimi d'aiuto notificati;
Ritenuto di dare attuazione al dettato della citata delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1
Operativita' del fondo
1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli
Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficolta' (di seguito Fondo),
come definite al punto 2.1 degli stessi Orientamenti (Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea C 244 del 1° ottobre 2004) diviene
operativo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del punto 6 della delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 110 del
18 dicembre 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24
marzo 2009.
Art. 2
Presentazione della domanda
1. Dalla data di operativita' del Fondo di cui al precedente art.
1, le imprese individuate ai sensi del punto 1 della deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica n.
110/2008, comprese le imprese operanti nei settori della
commercializzazione e della trasformazione agroalimentare, possono
presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo presso l'Ufficio
competente dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di Impresa SpA (di seguito INVITALIA).
2. Le domande per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione
devono essere indirizzate a INVITALIA - BU IMPRESA - Funzione
VALUTAZIONE, via Calabria 46 - 00187 Roma, in originale piu' una
copia. INVITALIA provvedera' a trasmettere tempestivamente copia di
ciascuna delle domande al Ministero dello sviluppo economico (di
seguito Ministero).
3. Le domande dovranno essere necessariamente presentate nel
formato di cui all'allegato «A» per gli aiuti al salvataggio ed
all'allegato «B» per gli aiuti alla ristrutturazione, i quali formano
parte integrante del presente decreto.
4. INVITALIA attribuisce alle domande pervenute un numero di
ricevimento progressivo e provvede a comunicare alle imprese
richiedenti l'avvio del procedimento.
5. La presentazione delle domande, ai sensi dei commi precedenti,
potra' avvenire fino ad esaurimento delle risorse del Fondo. Sono
fatti salvi i provvedimenti di rifinanziamento del capitolo di spesa
su cui grava il Fondo stesso.
6. Le comunicazioni relative all'esaurimento delle risorse, al
rifinanziamento del Fondo ovvero al ripristino delle risorse a
seguito dell'estinzione della garanzia sui singoli finanziamenti
saranno pubblicate sul sito internet del Ministero
(www.sviluppoeconomico.gov.it). L'amministrazione provvedera', in
ogni caso, a comunicare tempestivamente alle imprese che abbiano gia'
presentato domanda l'impossibilita' di accoglimento per avvenuto
esaurimento del Fondo.
7. Le domande pervenute successivamente alla comunicazione di
esaurimento del Fondo sono irricevibili e vengono restituite al
mittente.
Art. 3
Iter di valutazione
1. INVITALIA esamina le domande pervenute in base all'ordine
cronologico di ricevimento, e verifica:
a) la completezza della documentazione presentata a corredo della
domanda come specificata negli allegati «A» e «B» del presente
decreto;
b) la sussistenza delle condizioni di cui al punto 1 della citata
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica;
c) l'eventuale sussistenza dei requisiti di priorita' di cui al
successivo art. 4.
2. Si intendono istruite positivamente le domande per le quali le
verifiche sopra elencate sub a. e sub b. abbiano dato esito positivo.
3. Nel caso di domanda incompleta INVITALIA, entro 10 giorni
lavorativi dal ricevimento, ne da' comunicazione al richiedente, che
potra' provvedere alle integrazioni entro i successivi 5 giorni
lavorativi. Decorso inutilmente tale termine, la domanda e'
considerata irricevibile e, pertanto, viene restituita al mittente. I
termini di conclusione del procedimento di accesso al Fondo previsti
dal punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica sono comunque sospesi fino alla data di
ricevimento delle integrazioni.
4. INVITALIA esaurisce l'istruttoria della domanda di accesso con
l'esame completo della documentazione presentata, prestando
particolare riguardo alla valutazione dei bilanci degli ultimi 2
esercizi, allegati alla domanda ed esprime, inoltre, una propria
valutazione circa la coerenza dell'entita' dell'aiuto richiesto per
il salvataggio o la ristrutturazione con quanto previsto,
rispettivamente, al punto 2 ed al punto 3 della citata delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
5. INVITALIA trasmette infine al Comitato di valutazione tecnica di
cui al punto 8 della citata delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica n. 110/2008 (di seguito Comitato) gli
atti dell'istruttoria, unitamente ad una propria relazione.
6. Il Comitato, in considerazione dei tempi istruttori di cui al
punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, si riunisce di norma ogni 25 giorni.
7. Il Comitato esprime, anche in relazione ai criteri di priorita'
di cui al successivo art. 4, il proprio parere sulle domande
pervenute, secondo il disposto di cui al punto 7 della citata
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica.
8. Il Ministero comunica alle imprese richiedenti e per conoscenza
ad INVITALIA l'esito delle valutazioni.
9. Nel caso di notifica individuale alla Commissione europea, il
Ministero comunica all'impresa interessata e per conoscenza ad
INVITALIA gli esiti della stessa. Nel caso di richiesta di
integrazioni da parte della Commissione europea, il Ministero
provvede a darne tempestiva comunicazione all'impresa e per
conoscenza ad INVITALIA. Successivamente alla comunicazione di
autorizzazione da parte della Commissione europea, il Ministero
adotta gli opportuni provvedimenti per la concessione della garanzia
statale.
Art. 4
Criteri di priorita'
1. In applicazione del punto 6 della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre
2008, n. 110, sono approvati i seguenti criteri di priorita':
a) domande provenienti dalle imprese aventi fino a 250
dipendenti;
b) domande provenienti da imprese che alla data di presentazione
dell'istanza utilizzino cassa integrazione guadagni straordinaria
ovvero ne abbiano presentato richiesta da non oltre 12 mesi;
c) domande provenienti da imprese la cui crisi o difficolta' non
sia di tipo strutturale. Tale condizione verra' considerata
soddisfatta qualora le Imprese in questione presentino un Margine
operativo lordo (MOL) positivo almeno in uno dei bilanci relativi
agli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della
domanda. In caso di imprese appartenenti a gruppi tali criterio
verra' verificato a livello di bilancio consolidato;
d) domande provenienti da imprese il cui stato di crisi determina
un rilevante impatto sociale ed economico sul territorio, desumibile
dal rapporto tra il numero dei dipendenti dell'impresa richiedente ed
il numero di occupati del settore di riferimento nella provincia di
appartenenza rilevato dai dati periodici ISTAT;
e) domande provenienti da imprese subfornitrici, individuate ai
sensi dell'art. 1, della legge 18 giugno 1998, n. 192, che abbiano
prodotto almeno il 50% del proprio fatturato nei confronti di imprese
che, a partire dal 1° luglio 2008, siano state ammesse alla procedura
di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39,
secondo quanto specificato al punto 8 degli allegati «A» e «B».
Per ognuno dei criteri rispettati viene assegnato all'impresa un
punteggio pari ad 1/5. La presenza congiunta dei cinque requisiti di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo assegna
all'impresa medesima un punteggio massimo pari a 5/5.
Art. 5
Limiti di attribuzione
per aiuti al salvataggio
1. Con riferimento ai soli interventi per il salvataggio, l'aiuto
deve essere limitato all'importo necessario per mantenere l'impresa
in attivita' nel periodo per il quale l'aiuto e' stato autorizzato, e
non puo' essere superiore a 5 milioni di euro per intervento. Tale
importo verra' considerato in sede di eventuale concessione di aiuto
alla ristrutturazione, con conseguente estensione della garanzia
concessa.
Art. 6
Rapporti tra INVITALIA
e il Ministero dello sviluppo economico
1. I rapporti tra INVITALIA ed il Ministero dello sviluppo
economico per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto
sono regolati da apposito articolato.
Art. 7
Tassi di interesse dei finanziamenti agevolati
a seguito del rilascio della garanzia
1. Il tasso di interesse gravante sui prestiti per i quali sara'
concessa la garanzia statale a titolo di aiuto al salvataggio ovvero
alla ristrutturazione dovra' essere almeno equivalente ai tassi
praticati sui prestiti concessi ad imprese sane, ai sensi del punto
25, lettera a), degli Orientamenti, quale definito nella
comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di
fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea C 14 del 19 gennaio
2008, pag. 6 citata in premessa.
2. Nei limiti di cui al comma precedente e' fatta salva la
disposizione di cui al punto 5, comma 2 della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, secondo cui il
tasso di interesse non puo' essere superiore a quello previsto per i
mutui con oneri a carico dello stato dall'art. 45, comma 32, della
legge n. 448 del 23 dicembre 1998.
Art. 8
Clausola di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18
dicembre 2008, n. 110 citata in premessa e dal presente decreto
ministeriale si applicano le disposizioni degli Orientamenti, ed in
particolare il punto 25 (sussistenza di gravi difficolta' sociali ed
assenza di indebiti effetti di ricaduta negativa in altri stati
membri), il punto 35 (miglioramento della redditivita' nel piano di
ristrutturazione) ed i punti dal 38 al 45 (misure compensative/aiuto
limitato al minimo).
Art. 9
Entrata in vigore del presente decreto
1. Il presente decreto viene inviato agli organi competenti per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 25 febbraio 2009
Il Ministro: Scaiola
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2010
_____________
Con Decreto del 29 luglio 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rettificato il decreto in questione: la data «25 febbraio 2009», apposta in calce al provvedimento, deve intendersi sostituita integralmente con la seguente: «25 febbraio 2010».
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 luglio 2010
Rettifica della data del decreto attuativo della delibera CIPE
recante: «Criteri e modalita' di funzionamento del Fondo per il
finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E.
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficolta'». (10A11098)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, attuativo della delibera CIPE, recante «Criteri e modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 146 del 25 giugno 2010; Visto che in calce al decreto sopra citato e' stata apposta, per errore materiale, la data del 25 febbraio 2009 in luogo della data del 25 febbraio 2010; Vista la nota del 27 ottobre 2009 protocollo n. 119362 del Direttore generale per la politica industriale e la competitivita' con la quale si trasmetteva all'Ufficio di Gabinetto, per il tramite del Capo Dipartimento, il decreto del Ministro «attuativo della delibera CIPE» sopra citato, per la firma del Ministro; Tenuto anche conto che nelle premesse del medesimo decreto sono citati provvedimenti con data successiva a quella del decreto del 25 febbraio 2009, elemento questo che evidenzia una contraddizione cronologica esplicita; Atteso che tale errore materiale comporta la necessita' di provvedere alla relativa rettifica; Decreta: Articolo unico La data «25 febbraio 2009» apposta in calce al decreto del Ministro dello sviluppo economico, attuativo della delibera CIPE, recante «Criteri e modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 146 del 25 giugno 2010, deve intendersi sostituita integralmente con la seguente: «25 febbraio 2010». Il presente decreto viene inviato agli organi competenti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 29 luglio 2010 Il Ministro, ad interim: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 5