LPS: Criteri per l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilita' - anno 2010

Ministro Maurizio Sacconi - Foto di Elena TorreCon decreto n. 50948, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010, sono stati approvati i criteri per l'anno 2010 relativi alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità per le imprese operanti nei settori del commercio, delle agenzie di viaggio e del turismo che occupino più di 50 addetti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. L'intervento a carico del Fondo per l'Occupazione attiverà risorse pari a 45 milioni di euro.

Le risorse, che graveranno sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, saranno ripartite come segue:

  • 15 milioni di euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
  • 30 milioni di euro per i trattamenti di mobilità.

Per quanto riguarda i trattamenti straordinari di integrazione salariale, il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IVª della Direzione generale degli ammortizzatori  sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.

Relativamente invece ai trattamenti di mobilità, ne avranno diritto i lavoratori licenziati dalle aziende appartenenti ai settori suddetti entro la data del 31 dicembre 2010 e l'erogazione del beneficio avverrà in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

L’art. 3 del decreto stabilisce inoltre l'obbligo per le Direzioni provinciali del lavoro di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni competenti, il numero dei lavoratori interessati ai trattamenti e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'INPS a sua volta ha il compito di controllare i flussi di spesa connessi alle prestazioni e di darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Testo del decreto n. 50948 del 24 marzo 2010

Criteri  per  la  concessione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale e del trattamento di mobilita', per l'anno
2010, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino
piu' di cinquanta addetti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende
operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, che occupino piu' di cinquanta addetti, e delle
imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti. (Decreto n.
50948).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel
limite di spesa di € 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), per
l'anno 2009;
Visto l'art. 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilita' di
concedere trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei dipendenti
dalle imprese suddette;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31
luglio 2009;
Visto il decreto ministeriale n. 45081 del 19 febbraio 2009,
adottato ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, con il quale e' stata autorizzata la concessione
dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di
mobilita' relativamente all'anno 2009, nel limite di spesa
complessivo di € 45.000.000,00, per le imprese esercenti attivita'
commerciale che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di
cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu'
di quindici dipendenti;
Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o
settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attivita'
commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di
cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15
dipendenti, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e di mobilita', per l'anno 2010;
Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi
dei sopra richiamati trattamenti;
Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni
precedenti;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e' autorizzata, relativamente all'anno 2010, la concessione
dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciale
che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio
e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta
dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di quindici
dipendenti, nel limite di spesa complessivo di € 45.000.000,00 cosi'
ripartiti:
€ 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione
salariale;
€ 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione,
pari ad € 45.000.000,00, gravera' sullo stanziamento di cui alla
delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 2

1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite
in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 1
del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di
cui all'art. 1 entro la data del 31 dicembre 2010. L'erogazione del
beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data
di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3

1. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui
al precedente art. 1, e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del
lavoro - Settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli
uffici delle Regioni competenti nelle procedure di cui agli artt. 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori
interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto
nazionale della previdenza sociale.

Art. 4

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si
applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle
relative al contratto di solidarieta'.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine
cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese
appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IVª della
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione
stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data
la sua articolazione sul territorio, si considera la data di
protocollo della prima istanza.

Art. 5

1. Ai fini del rispetto della complessiva disponibilita'
finanziaria, pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. -
Istituto nazionale previdenza sociale - e' tenuto a controllare i
flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni
di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli