Covid-19: misure eccezionali per agevolare i prestiti bancari nell'UE

PrestitiBruxelles adatta temporaneamente le norme bancarie per massimizzare la capacità delle banche di erogare prestiti e aiutare le famiglie e le imprese a superare la crisi Covid-19.

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Il pacchetto bancario adottato dal Consiglio prevede modifiche legislative mirate ed eccezionali al regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR 2)

Modifiche che permetteranno agli enti creditizi di svolgere appieno il loro ruolo nella gestione dello shock economico causato dalla pandemia di Covid-19 promuovendo flussi di credito.

Più specificamente le modifiche riguardano:

  • modifiche del capitale minimo che le banche sono tenute a detenere per i crediti deteriorati in virtù dei livelli minimi di accantonamento prudenziale. In particolare, il trattamento preferenziale dei crediti deteriorati garantiti da agenzie ufficiali per il credito all'esportazione sarà esteso ad altri garanti del settore pubblico nel quadro delle misure volte ad attenuare l'impatto economico della pandemia di Covid-19;
  • la proroga di due anni delle disposizioni transitorie connesse all'attuazione del principio contabile internazionale IFRS 9. Ciò permetterà alle banche di attenuare il potenziale impatto negativo di un prevedibile aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti;
  • la reintroduzione temporanea di un filtro prudenziale temporaneo per le esposizioni verso obbligazioni sovrane che attenuerà l'impatto dell'attuale volatilità dei mercati finanziari sul debito pubblico;
  • ulteriore flessibilità per le autorità di vigilanza allo scopo di attenuare gli effetti negativi dell'estrema volatilità dei mercati osservata durante la pandemia di Covid-19, in particolare escludendo lo scostamento, registrato nel 2020 e 2021, dei modelli interni per il rischio di mercato delle banche;
  • modifiche mirate del calcolo del coefficiente di leva finanziaria (ossia il rapporto tra il capitale della banca e le sue esposizioni) e una proroga di un anno, cioè fino a gennaio 2023, nell'applicazione del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria;
  • disposizioni transitorie per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali denominate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, al fine di sostenere le opzioni di finanziamento negli Stati membri non appartenenti alla zona euro per attenuare le conseguenze della pandemia di Covid-19;
  • l'introduzione anticipata di alcune misure di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per le banche nel quadro del CRR 2, in particolare per quanto riguarda il trattamento preferenziale di determinati prestiti garantiti da pensioni o stipendi e i prestiti alle PMI e alle infrastrutture, in modo da incoraggiare il flusso di credito a favore di pensionati, dipendenti, imprese e investimenti in infrastrutture.

Il pacchetto di misure sarà applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e al più tardi entro la fine di giugno 2020.

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