Recepita la direttiva CE sul trasporto di merci pericolose - D.Lgs. 35-2010

Trasporto merci - Foto di TaisyoIl 12 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 35/2010 che recepisce la direttiva comunitaria 2008/68/CE in base alla quale gli Stati Membri devono adeguarsi alla nuova regolamentazione in materia di trasporto di merci pericolose all´interno dell´Unione Europea. La direttiva integra le precedenti discipline in materia: ADR, per il trasporto su strada, RID, per il trasporto ferroviario e ADN, relativa al trasporto per vie navigabili interne.

Il decreto 35/2010 applica queste regolamentazioni internazionali, che forniscono tra l'altro l'elenco delle sostanze pericolose e le condizioni per il trasporto di quelle che vi sono ammesse,  al trasporto sul territorio nazionale e tra gli Stati dell'UE, ma anche a tutte le operazioni di carico e scarico, al trasferimento delle merci da un mezzo di trasporto all'altro e alle soste.

Non è soggetto alla disciplina il trasporto effettuato tramite:

  • veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
  • unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
  • traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto o all'interno del perimetro di un'area chiusa.
Il decreto prevede che il rappresentante legale di un'impresa la cui attività comporti trasporti di merci pericolose, oppure operazioni connesse a tali trasporti, debba nominare un consulente per la sicurezza, incaricato di redigere una relazione che illustri per ciascuna operazione le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie per l'osservanza delle norme e per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.
 
Tale relazione dovrà essere redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure applicate dell'impresa.
 
Sono previste sanzioni per il rappresentante legale dell'impresa che non rispetti le disposizioni illustrate, comprese tra 2.000 e 36.000 euro, e per il consulente alla sicurezza che non ottemperi ai suoi obblighi, tra 2.000 e 24.000 euro.

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 35