Bonus ricerca e sviluppo - Entrate, chiarimenti su rilevanza costi capitalizzati

Bonus ricerca e sviluppoLe spese per la realizzazione di brevetti sostenute tra il 2012 e il 2014 con riferimento a prestazioni ultimate nello stesso periodo, anche laddove capitalizzate e sottoposte ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente nel triennio in questione ai fini del calcolo del credito d’imposta ricerca e sviluppo.

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Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate arriva in risposta all'interpello di una società che si occupa di ricerca, sviluppo, progettazione, registrazione e sfruttamento di brevetti nel settore degli elettrodomestici. Nei suoi primi anni di attività l'impresa ha sostenuto costi di investimento in ricerca e sviluppo per la realizzazione di un brevetto industriale necessario alla realizzazione del prodotto, che sono stati sottoposti ad ammortamento solo dal periodo di imposta 2018, dal momento in cui il brevetto è venuto a compimento.

Secondo la società tali costi in R&S dovrebbero essere considerati tutti di competenza dell'anno 2018 - anno di ultimazione della fase progettuale e di acquisizione dei brevetti stessi - sia ai fini della determinazione della media triennale, che ai fini del calcolo dell'incremento dei costi in ricerca e sviluppo rispetto alla media di riferimento. Il credito d'imposta ricerca e sviluppo, infatti, si calcola sulla base dell’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014.

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La lettura della società è stata smentita dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui l'imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo a uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene secondo il criterio sancito dall'articolo 109 del TUIR, per cui i costi capitalizzati concorrono alla determinazione del credito di imposta spettante nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento.

Di conseguenza, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio ai fini del calcolo della media degli investimenti.

L'Agenzia ricorda infine, in relazione alle spese agevolabili, che il costo del brevetto concorre alla determinazione della spesa incrementale in misura proporzionale all'impiego dello stesso nello svolgimento di attività eleggibili. Il marchio, invece, in quanto segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un’impresa, da quelli di altre aziende, non presenta il requisito di invenzione industriale e non concorre a formare la media, né costituisce spesa agevolabile.

Risposta n. 73 del 13 marzo 2019