ACE: chiarimenti su stabile organizzazione e rilevanza aumenti capitale

ACE - Photo by rawpixel.com from PexelsNelle risposte n. 86-2018 e n. 87-2018 i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui criteri di ammissibilità all'ACE, l'Aiuto alla crescita economica previsto dalla legge n. 214 del 2011.

MEF – decreto attuativo Aiuto alla Crescita Economica - ACE

Rispondendo a due istanze di interpello l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di quantificazione del beneficio ACE per una stabile organizzazione derivante da un'operazione di fusione e ha spiegato che non sono ammissibili all'agevolazione gli aumenti di capitale proprio determinati dall’emissione di strumenti finanziari partecipativi assimilabili a un conferimento con obbligo di restituzione.

Come funziona l'ACE

L'Aiuto alla Crescita Economica ha l'obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle PMI mediante una riduzione della tassazione commisurata al nuovo capitale conferito nell’impresa. Nello specifico, l'ACE permette di dedurre dal reddito imponibile il rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011.

Possono fruire dell'incentivo anche le società estere che hanno trasferito la propria residenza in Italia, a partire dal periodo d’imposta in cui assumono la qualifica di soggetto residente. Sono invece escluse dall’agevolazione le società sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, anche se in questo ultimo caso il beneficio è escluso solo quando la procedura non è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività, mentre è ammesso in caso di risanamento dell'impresa.

La Manovrina ha rivisto le norme in materia di Aiuto alla Crescita Economica, sopprimendo le disposizioni che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (“criterio incrementale su base mobile”).

Inoltre, è stata approvata una riduzione delle aliquote ACE: a partire dall’ottavo periodo d’imposta di vigenza della disciplina ACE (vale a dire dal 2018 in poi), l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5% (anziché al 2,7%). In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è stata fissata al 3%; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è stata fissata, rispettivamente, al 4%, 4,5%, 4,75% e all'1,6%. Modificata anche l’aliquota per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, dal 2,3% all’1,6%.

Nel corso dei primi anni di applicazione dell’incentivo è emersa la necessità di affinare alcune norme contenute nel precedente decreto attuativo. Con il decreto MEF del 3 agosto 2017 sono state quindi introdotte ulteriori modifiche, tra cui alcune disposizioni antielusive tese ad evitare, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi dell’aiuto.

Manovrina – novita' per Aiuto alla Crescita Economica - ACE

Chiarimenti su stabile organizzazione in Italia

Con la risposta n. 86-2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del beneficio ACE spettante a una stabile organizzazione derivante da un'operazione di fusione.

Il chiarimento arriva in risposta all'interpello di una stabile organizzazione di un soggetto non residente a seguito di una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale di una società residente in Italia in data successiva rispetto all'entrata in vigore dell'agevolazione ACE.

L'interpellante chiede di sapere se, essendo stata costituita nel corso dell'esercizio 2011, sia ragionevole per essa determinare gli incrementi patrimoniali, rilevanti ai fini ACE, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, assumendo come base di partenza un valore corrispondente al maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo ai fini fiscali in pari data (tenendo conto dei principi condivisi in ambito internazionale), oppure se, in virtù dell'applicazione del principio della cosiddetta "neutralità fiscale" che ha interessato l'operazione straordinaria, debba assumersi come base di partenza per la determinazione dell'ACE, il valore del patrimonio netto della società incorporata alla data del 31 dicembre 2010.

L'Agenzia ricorda che la circolare n. 21/E del 2015 e il decreto ministeriale del 3 agosto 2017 chiariscono che la base di partenza su cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini dell'agevolazione ACE è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo a fini fiscali in pari data.

Occorre, pertanto, determinare l'ammontare del fondo congruo fiscale alla data del 31 dicembre 2010 per valutare il livello di capitalizzazione della stabile organizzazione italiana di un soggetto estero. Solo quando sarà superato il dato di partenza del 2010 gli incrementi di fondo di dotazione potranno risultare idonei a garantire il relativo rendimento nozionale.

Detto ciò, nel caso in questione, al 31 dicembre 2010 la stabile organizzazione non era ancora presente mentre era operativa la società di diritto italiano dalla cui successiva incorporazione con la casa-madre belga è sorta la stabile organizzazione ubicata in Italia che ne ha ereditato quindi i relativi valori, oltre al patrimonio netto contabile di partenza. In tale situazione, l'Agenzia spiega che è corretto prendere come dato contabile di partenza il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 della società italiana incorporata.

> Risposta n. 86-2018

Esclusi dall'ACE i conferimenti con restituzione

Con la risposta n. 87-2018, invece, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla non ammissibilità all'agevolazione degli aumenti di capitale proprio determinati dall’emissione di strumenti finanziari partecipativi assimilabili a un conferimento con obbligo di restituzione.

In questo caso il Fisco interviene in risposta all'interpello di una società cooperativa agricola che determina il reddito d'impresa applicando il regime analitico e che emette strumenti finanziari partecipativi e non, destinati ai soci cooperatori ed a terzi, anche con durata limitata. I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e provengono da società diverse.

L'Agenzia chiarisce anzitutto che l'ACE non si applica alle società agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, mentre sono effettivamente ammesse quelle che determinano il reddito con il regime analitico.

In secondo luogo, il fisco spiega che rilevano come elementi positivi della variazione del capitale i conferimenti in denaro versati dai soci e partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti, a condizione che si tratti di conferimenti in denaro "senza obbligo di restituzione". Nel caso dell'istante, invece, gli strumenti finanziari hanno una durata limitata e gli apporti si qualificano come somme di denaro da restituire.

In quanto conferimenti con obbligo di restituzione, conclude l'Agenzia, sono quindi irrilevanti ai fini dell'incremento di capitale proprio agevolabile dall'ACE.

> Risposta n. 87-2018

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