La nuova Direttiva Europea sui Macchinari e la sicurezza dei lavoratori
La Direttiva si compone di 29 articoli riguardanti:
- le tipologie di macchinari (agricoli, industriali, per scopi militari, di ricerca ecc.);
- la collocazione, lo spostamento e la commercializzazione dei macchinari;
- la partecipazione a fiere, mostre ed eventi;
- la sicurezza e la protezione dei lavoratori;
- le istituzioni comunitarie incaricate di controllare la corretta applicazione della Direttiva (il Machinery Commitee e il Machinery Working Group).
Gli Stati membri dovranno adottare, in piena libertà, misure idonee per assicurare la corretta applicazione della Direttiva, affidando l'attività di controllo alle autorità competenti a livello nazionale e locale. Inoltre, gli Stati dell'UE non potranno proibire, limitare o impedire la collocazione e/o l'uso dei macchinari oggetto della Direttiva sul proprio territorio.
Per quanto concerne la sicurezza dei lavoratori, invece, si ricorda nel testo che le legislazioni nazionali dovranno rispettare le indicazioni delle seguenti Direttive europee:
- la Direttiva sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul posto di lavoro (Dirttiva 89/391/EEC91), nota come Direttiva Quadro;
- la Direttiva sull'uso delle attrezzature sul posto di lavoro (Direttiva 2009/104/EC92).
Gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni normative di implementazione a partire dalla data sopra indicata, mentre è prevista una deroga fino al 29 giugno 2011 per conformare le legislazioni nazionali riguardanti alcuni macchinari specifici.