Terzo Settore – guida alle operazioni straordinarie delle imprese sociali

Impresa sociale - U.S. Air Force photo by Ilka ColeIl testo del decreto n. 50 del 27 aprile 2018 con cui il Ministero del Lavoro ha approvato le nuove disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali.

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In Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che disciplina le modalità con cui le imprese sociali pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica.

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Procedura per l'autorizzazione alle operazioni straordinarie

In base al decreto, l’organo di amministrazione dell’impresa sociale è tenuto sempre a notificare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con atto scritto avente data certa, cioè la cui data di sottoscrizione sia attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalità consentite dalla legge, l’intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale.

Sulla base di quanto prodotto dall’impresa sociale, il Ministero svolge l’istruttoria verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dei soggetti risultanti dalle operazioni. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, il Ministero verifica il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte del cessionario.

Al termine dell’istruttoria, il Ministero rilascia l’autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego; silenzio-assenso in mancanza di un provvedimento espresso: l’autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

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Trasformazione, fusione e scissione

In caso di trasformazione, fusione o scissione, l’organo di amministrazione dell’impresa sociale deve notificare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell’assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare sull’operazione straordinaria, l’intenzione di procedere al compimento dell’operazione.

Tale atto, avente forma scritta e data certa, dovrà contenere una sintetica descrizione dell’operazione da porre in essere ed essere accompagnato dalla situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell'operazione e da una relazione degli amministratori che illustri le ragioni che inducono a compiere l’operazione straordinaria, le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall’operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito dell’assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell’impresa sociale e la prevedibile evoluzione dell’attività dell’impresa dopo l’effettuazione dell’operazione.

Cessione d'azienda o di un ramo d'azienda

In caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale, il decreto prevede che l’organo di amministrazione dell’impresa sociale notifichi al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell’assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare, l’intenzione di procedere all’operazione.

All'atto, avente forma scritta e data certa, deve essere allegata la situazione patrimoniale dell’ente, la relazione giurata redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l’impresa sociale e la relazione degli amministratori che indichi le ragioni della cessione, le modalità con cui il cessionario intenda garantire il perseguimento delle attività e finalità di interesse generale dell’impresa sociale cedente, la prevedibile evoluzione dell’attività dell’ente dopo il compimento dell’operazione e il prezzo di vendita previsto insieme ai criteri che lo hanno determinato.

Devoluzione

Nei casi di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della prevista devoluzione del patrimonio, il decreto stabilisce che l’organo di amministrazione dell’impresa sociale deve notificare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell’ente che devolve e dell’ente o degli enti beneficiari della devoluzione e l’ammontare del patrimonio da devolvere.

All'atto devono essere allegati il verbale dell’assemblea o di altro organo statutariamente competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale, la copia dell’atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione, nonché dell’atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2017, e l'accettazione della devoluzione da parte del beneficiario.

Decreto n. 50 del 27 aprile 2018 – Gazzetta ufficiale del 18 giugno 2018

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