Costituire Srl con 1 euro per gli under 35 grazie al Dl 1/2012

GiovaniCon il Decreto sulle liberalizzazioni, entrato in vigore lo scorso 24 gennaio, nascono le Società semplificate a responsabilità limitata per giovani fino a 35 anni. Si tratta di Srl a tutti gli effetti, ma caratterizzate da diverse semplificazioni, dall'ammontare del capitale sociale (l'importo minimo da versare non dovrà essere inferiore ad 1 euro), alle formalità di costituzione (non servirà il notaio, basterà comunicare telematicamente al registro delle imprese l’apertura della nuova società), facilitando, dunque, chi volesse “fare impresa” e creare da sé il proprio lavoro.

Come si legge, infatti, all'articolo 3 del Dl n. 1/2012, viene inserito nel Codice Civile un nuovo articolo, il 2463bis, che disciplina questa nuova forma societaria.

Secondo la nuova norma, la società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e indicare:

  1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
  2. la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
  4. i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'art. 2463 (ovvero l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti);
  5. luogo e data di sottoscrizione.

Gli amministratori, entro 15 giorni, devono depositare l'atto costitutivo presso l'ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti. L'ufficiale del registro ne accerta la sussistenza, quindi procede a iscrivere la società entro 15 giorni; trascorso questo termine, l'iscrizione può anche essere decisa, su richiesta degli amministratori, da parte del giudice del registro.

La Srl semplificata resta in vita finché i soci (tutti o l’unico socio) non compiono i 35 anni. In particolare, quando viene meno il requisito di età, può accadere, alternativamente, che:

  • i soci “anziani” vengano esclusi dalla società, con il rimborso della propria quota, favorendo l’entrata di nuova forza lavoro più giovane;
  • gli amministratori convochino l’assemblea per deliberare la trasformazione della Srl semplificata in un’altra società di capitali secondo le norme del Codice Civile;
  • nell’eventualità non fosse possibile assumere altro personale con età inferiore ai 35 anni e non si volesse trasformare la società semplificata in un’altra tipologia, questa si sciolga (le altre cause di scioglimento restano quelle indicate nell'art. 2484 Cod. Civ.).

Agli elementi caratterizzanti la nuova tipologia societaria deve essere dato il massimo della rilevanza anche al'esterno (negli atti, nel sito web, nella corrispondenza).

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 1/2012, con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, verrà tipizzato lo statuto standard della società e saranno individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Links

Decreto legge 1-2012: le liberalizzazioni in gazzetta ufficiale