Calabria: 30 milioni di euro per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati e disabili

Regione CalabriaPubblicato un bando che prevede la concessione di aiuti alle imprese per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e all’occupazione di lavoratori disabili, sotto forma di integrazione salariale. Le risorse a disposizione ammontano a 30 milioni di euro. Possono presentare richiesta di agevolazione le imprese che vogliono aumentare la base occupazionale nell’ambito di proprie unità produttive e/o sedi operative locali ubicate nel territorio regionale.

I destinatari delle agevolazioni di cui all’Avviso sono esclusivamente:

  • lavoratori svantaggiati;
  • lavoratori molto svantaggiati;
  • lavoratori disabili.
I Destinatari, inoltre:
  • devono essere residenti nel territorio della Regione. La residenza deve essere posseduta alla data dell’assunzione (non è sufficiente aver presentato al Comune l’istanza di residenza);
  • potranno essere individuati direttamente dai Beneficiari, seguendo le indicazioni previste dalla normativa vigente, ovvero essere indicati dai CPI competenti tra coloro i quali avranno prenotato percorsi di politiche attive, certificati messi in atto dalla Regione;
  • non devono avere legami di parentela/affinità/coniugio entro il I grado con il titolare/legale rappresentante del Beneficiario.

Ai fini della concessione dell’agevolazione si precisa che:

  • nell’ambito delle società cooperative, i soggetti neoassunti in qualità di soci-lavoratori sono equiparati ai lavoratori dipendenti solo se iscritti nel libro paga e nel libro matricola;
  • non sono ammesse le assunzioni di lavoratori con la tipologia di contratto “a domicilio”;
  • le assunzioni dovranno essere perfezionate successivamente alla presentazione della Domanda.

Le intensità massime di aiuto ammissibili corrispondono:

  • al 50% dei costi ammissibili, corrispondenti ai Costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione, ovvero 24 mesi nel caso di Lavoratore molto svantaggiato;
  • al 75% dei Costi salariali nel periodo in cui il Lavoratore disabile è assunto per un periodo massimo di tre anni successivi all’assunzione.