Imprese sociali - finanziamenti agevolati FRI e contributi FCS
A sostegno di imprese e cooperative sociali finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per un totale di 223 milioni di euro
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> FRI - DM 3 luglio 2015, finanziamenti agevolati per imprese e cooperative sociali
A quasi due anni di distanza dal decreto del 3 luglio 2015 che ha istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese e delle cooperative sociali, arrivano i decreti attuativi del MISE con le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e ai contributi del Fondo crescita sostenibile (FCS).
Il regime di aiuto
Lo strumento mira a promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale sostenendo programmi di investimento proposti da:
- imprese sociali costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006;
- cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n. 381/1991;;
- società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, cui possono aggiungersi contributi non rimborsabili a copertura di una quota delle spese ammissibili. Sono finanziabili programmi di investimento per la creazione o per lo sviluppo di imprese sociali, da ultimare entro 36 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e con spese ammissibili comprese tra 200mila euro e 10 milioni di euro.
Per i finanziamenti agevolati il regime di aiuto può contare su 200 milioni di euro del Fondo rotativo, di cui una quota del 60% è riservata alle PMI (all'interno di questa riserva una quota del 25% è destinata alle micro e piccole imprese); a questi si aggiungono 23 milioni di euro del Fondo crescita sostenibile per i contributi.
Con il decreto interministeriale del 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio, e con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell'8 marzo 2017, approdato in Guri il 16 maggio, sono stati definiti i criteri e le modalità, rispettivamente, per la concessione dei finanziamenti agevolati FRI e per l'accesso ai contributi FCS da associare a tali finanziamenti.
I finanziamenti agevolati
In base al decreto interministeriale del 14 febbraio 2017 il finanziamento agevolato deve essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata, erogato da una banca finanziatrice scelta dall'impresa tra quelle aderenti alla Convenzione tra Ministero dello Sviluppo economico, ABI e CDP.
Il finanziamento agevolato e quello bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili pari all'80%, laddove la quota di finanziamento bancario è pari al 30%.
Il tasso del finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5 per cento annuo. L'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non può avere luogo finché non sia stato rimborsato almeno il 50% del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e quello bancario.
La procedura per l'accesso ai finanziamenti agevolati si articola in queste fasi:
- a) presentazione al Ministero della domanda di agevolazione da parte dell'impresa in possesso dei requisiti previsti dal bando. Ai fini dell'accesso al finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e devono allegare alla domanda di agevolazione la delibera di finanziamento assunta per la copertura della percentuale di spese ammissibili;
- b) istruttoria del Ministero;
- c) espressione del parere da parte del Comitato tecnico di valutazione congiunta;
- d) delibera del finanziamento agevolato da parte di CDP;
- e) concessione delle agevolazioni;
- f) stipula del contratto di finanziamento tra l'impresa beneficiaria e la banca finanziatrice.
Le richieste di erogazione del finanziamento agevolato per stati di avanzamento lavori devono essere presentate al Ministero, che verifica la completezza dei documenti e la pertinenza delle spese e comunica alla banca finanziatrice, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, la quota di finanziamento eventualmente spettante. La banca finanziatrice, una volta ricevuta la comunicazione, provvede ad effettuare le verifiche di propria competenza e dispone l'erogazione dell'importo previsto.
L'ultima erogazione a saldo è richiesta dall'impresa beneficiaria, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma, congiuntamente alla presentazione di un rapporto tecnico finale e della documentazione relativa alle spese sostenute.
I contributi associati ai finanziamenti
Con il decreto ministeriale dell'8 marzo 2017, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vengono destinati 23 milioni di euro del Fondo per la crescita sostenibile alla concessione dei contributi aggiuntivi ai finanziamenti.
Tali contributi sono concessi nella misura massima del 5% delle spese ammissibili, a fronte di programmi che presentino costi non superiori a 3 milioni di euro, e sono erogati in un’unica soluzione ad avvenuta ultimazione dell'investimento, su istanza dell’impresa beneficiaria.
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MISE.
> MISE: regime di aiuto per l'economia sociale - FRI e FCS
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