Decreto MIUR 593/00 art. 14: riapertura dei termini per la trasmissione delle domande
Nello specifico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, il Ministero interviene a sostegno dell’attività di ricerca industriale definita come la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
L’intervento di sostegno può estendersi anche a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo consistenti nella concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.
Le predette attività di sviluppo precompetitivo sono ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.
Ii contratti possono riguardare la realizzazione di attività di ricerca industriale nonché studi e ricerche sui processi produttivi, attività applicative dei risultati delle ricerche, formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove di test sperimentali. Possono essere affidati a Università, Enti di ricerca, Enea, Asi, Fondazioni private che svolgono attività di ricerca nonché a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati inclusi in apposito Albo Ministeriale.
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
b) imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
c) imprese artigiane di produzione;
d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);
e) consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
f) i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MIUR del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994).
- l’assunzione, a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca;
- l’assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- l’attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.