Lavoro – guida al bonus occupazione giovani
Come funzionano gli gravi contributivi per le assunzioni di giovani.
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Dopo quello per l'occupazione al Sud, l'Agenzia per le politiche attive per il Lavoro (Anpal) pubblica il decreto relativo al bonus Occupazione Giovani, incentivo per le imprese di tutta Italia che assumono Neet iscritti al programma Garanzia Giovani.
A disposizione, 200 milioni di euro a valere sul PON “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (PON SPAO), e in particolare sulla priorità di investimento 8ii “L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani”.
Bonus Occupazione giovani: a chi si rivolge
L'incentivo ha come destinatari i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 29 anni, registrati al Programma Garanzia Giovani, che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione (se minorenni) e che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione.
Se, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo, il giovane non è ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa la Regione di adesione o, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la Regione procede dunque, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico. Decorsi inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla presa in carico centralizzata acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane.
Bonus Occupazione giovani: in cosa consiste
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 con:
- contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e per il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. Escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.
Per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, apprendistato professionalizzante o di mestiere l’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.
Per le assunzioni a tempo determinato l’importo dell’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, entro i 4.030 euro annui per giovane assunto.
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. Il bonus, non cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, dev'essere fruito entro il 28 febbraio 2019.
I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare. L’Istituto determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, per accedere all'incentivo il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione.
Bonus Occupazione giovani e “de minimis”
Il bonus Occupazione Giovani può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” ed oltre i limiti del de minimis se l’assunzione del giovane aderente al Programma comporta un incremento occupazionale netto (da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti), o per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità̀, pensionamento per raggiunti limiti d'età̀, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti di cui sopra, ricorra una delle condizioni:
- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartenga al genere sottorappresentato.