Cooperazione internazionale per lo sviluppo: al via la riforma
Dopo ventisette anni la cooperazione volta pagina. Il Senato ha approvato in via definitiva, lo scorso 1° agosto, il disegno di legge di disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Alla denominazione “ministero degli affari esteri” si aggiungerà quella della “cooperazione internazionale”.
La riforma, che individua la cooperazione come parte integrante e qualificante della politica estera tricolore, coinvolge i soggetti, gli strumenti, le modalità di intervento e i principi di riferimento, alla luce di grandi cambiamenti cha hanno rivoluzionato la comunità internazionale. In ventisette anni, infatti, molta acqua è passata sotto i ponti: sono crollati il muro di Berlino e la “cortina di ferro”, la Cina è diventata una superpotenza, abbiamo assistito all’ascesa dei BRICS e l’Unione europea è assurta ad attore fondamentale in un sistema multipolare.
Il ddl definisce una nuova architettura di “governance” del sistema della cooperazione, affidata al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, una regia costituita dai dicasteri che hanno competenze in questa materia.
Questi i nuovi obiettivi della cooperazione sanciti:
- sradicamento della povertà,
- riduzione delle disuguaglianze,
- affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui, compresa l’uguaglianza di genere e le pari opportunità,
- prevenzione dei conflitti e nel sostegno ai processi di pacificazione.
Gli aiuti non possono, neppur in forma indiretta, essere utilizzati per finalità militari.
Ogni tre anni verrà adottato un documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, approvato dal Consiglio dei ministri, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari competenti.
I poteri di indirizzo e controllo del Parlamento, espletati tramite i pareri delle Commissioni competenti, si estendono anche agli schemi di regolamento per lo Statuto della futura agenzia italiana per la cooperazione internazionale. In Italia la politica di cooperazione contribuisce, anche attraverso le comunità di immigrati presenti sul territorio nazionale, alla delineazione di politiche migratorie condivise.
Le politiche nazionali di cooperazione vengono armonizzate a quelle europee e dell’Onu mentre, per il partenariato territoriale, le regioni e gli altri enti possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con organismi di analoga rappresentatività territoriale. Nell’ambito dell’aiuto pubblico allo sviluppo rientrano anche gli interventi di emergenza umanitaria deliberati dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
Un ruolo chiave sarà svolto dalla Farnesina, più precisamente dal vice ministro delegato (oggi il PD Lapo Pistelli). Le risorse economiche, oggi distribuite sui capitoli di diversi ministeri, saranno facilmente leggibili attraverso un apposito allegato al bilancio.
Un'agenzia per spendere bene le risorse
Il ddl dà vita a una nuova struttura di gestione: l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. L'organismo, che esiste in tutti i principali paesi europei (vedi, ad esempio, l’Agence Française de Développement), risponde a un’esigenza fortemente richiesta dagli attori della cooperazione e sottolineata più volte, in passato, dal Parlamento. Essa consentirà di valorizzare le professionalità già esistenti e di attirarne di nuove; permetterà infine di cimentarsi, grazie alla maggiore flessibilità, con le modalità più innovative di cooperazione oggi esistenti, non normativamente compatibili con l’assetto attuale. Per gli interventi superiori ai 2 milioni di euro, l’agenzia lavorerà con il ministero degli Esteri in un apposito comitato congiunto.
Infine, una conferenza nazionale - organo di discussione e di consultazione - darà stabilità all’esperienza di dialogo fra soggetti pubblici e privati.
Il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti
CDP è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'agenzia potranno stipulare un’apposita convenzione con la Cassa per avvalersi di essa e delle sue società partecipate nell'istruttoria e nella gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, nonché nella strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo, nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi Ue.
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Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo