Legge Stabilita' 2017 – chi puo' esercitare l'opzione gruppo IVA
La legge di bilancio modifica la normativa in materia di Imposta sul valore aggiunto nei gruppi societari prevedendo la costituzione del gruppo IVA
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Tra le novità della legge di bilancio 2017 rientra anche la definizione dei requisiti per la costituzione del gruppo IVA, una figura formata da soggetti stabiliti nel territorio dello Stato e legati da vincoli finanziari, economici e organizzativi che opererà come contribuente unico nei rapporti con il fisco. In Gazzetta ufficiale è stato appena pubblicato il decreto del MEF che adegua la disciplina sulla liquidazione dell'IVA di gruppo a quanto previsto dalla manovra.
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Con l’art. 73 del D.P.R. n. 633/1972 l'Italia prevede già la liquidazione di gruppo dell'imposta sul lavoro aggiunto, che permette alla società controllante di compensare crediti e debiti risultanti dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali delle società controllate.
La legge di bilancio 2017 modifica l'attuale normativa prevedendo la possibilità di considerare due o più persone stabilite nel territorio dello Stato giuridicamente indipendenti, strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, come un unico soggetto passivo ai fini dell'IVA, in linea con quanto previsto dalla direttiva Ue n. 112 del 2005 in materia di VAT grouping.
Per effetto dell'opzione - valida per un triennio e rinnovabile automaticamente, salvo revoche - i soggetti perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto a favore del gruppo e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra loro diventano irrilevanti ai fini IVA.
L’opzione per la costituzione di un gruppo IVA può essere esercitata da due o più soggetti esercenti imprese, arti o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato per cui ricorrano determinati vincoli di carattere:
- finanziario (quando un soggetto controlla un altro o ne è controllato o quando sono entrambi controllati da un terzo soggetto),
- economico (quando tra i soggetti sussiste una forma di cooperazione nello svolgimento di un’attività principale, di attività complementari o interdipendenti o che avvantaggiano uno o più di essi);
- organizzativo (quando tra gli organi decisionali dei soggetti sussiste un coordinamento, operato in via di diritto o di fatto).
L’opzione deve essere esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli descritti. Sono esclusi enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta e identificati solo ai fini delle operazioni intracomunitarie, le stabili organizzazioni all’estero di soggetti aventi sede in Italia, i soggetti sottoposti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i soggetti posti in liquidazione ordinaria e quelli la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario.
L’opzione deve essere trasmessa in via telematica e diventa operativa l'anno solare seguente a quello di invio se questo avviene tra il 1° gennaio e il 30 settembre, mentre decorre dal secondo anno successivo in caso di invio tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre.
La disciplina sulla liquidazione dell'IVA di gruppo è stata adeguata alla legge di bilancio 2017 con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2017, pubblicato il 24 febbraio in Gazzetta ufficiale. Le nuove disposizioni si applicano a partire da quest'anno.