Abruzzo: intervento regionale a sostegno del settore edilizio - L.R. 16/2009

L'Aquila, Piazza del Duomo - Foto di Ra BoeLa Regione promuove misure per il rilancio dell’economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell’ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.

Tra gli INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE sono previsti:

  1. Interventi straordinari di ampliamento: è consentito l’ampliamento degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale, nel rispetto concorrente dei limiti seguenti:
    - 20/% della superficie esistente;
    - non superiore a 200 mc.
    E’ in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni.
    L’ampliamento deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.
    Sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di inedificabilità assoluta.
    Gli interventi di ampliamento sono consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all’attribuzione della suddetta classificazione.
    Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente a condizione che l’intero edificio sia adeguato alla suddetta normativa.

    Il contributo di costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati e può essere ridotto al 50% ove l’unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.

  2. Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente, per promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente: è prevista la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica.
    Per incentivare tali interventi, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 35% della superficie utile esistente a condizione che risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia e che sia previsto l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.
    A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell’edificio comunque non inferiore alla classe B.
    I Comuni potranno disciplinare ulteriormente le modalità di applicazione della suddetta maggiorazione.

    Il contributo di costruzione è determinato in ragione dell’80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita e può essere ridotto del 50% in caso di edifici od unità immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo.

In entrambi i casi i Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione od incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate.

Con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge (pubblicazione sul BURA n. 45 del 28 agosto 2009), i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente legge o di escludere l’applicabilità delle stesse in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio.
Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre 24 mesi dalla scadenza del suddetto termine perentorio.

Tra gli INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER IL RISPARMIO IDRICO sono previsti:

  1. Interventi per favorire il risparmio energetico e l’installazione di impianti a fonte rinnovabile, per contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico ed alla tutela dell’ambiente.
  2. Interventi per favorire l’installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile (la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie e la potenza dei relativi impianti).
  3. Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche
    I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente prevedono l’introduzione, negli impianti idrico-sanitari, di dispositivi certificati come idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo d’acqua.
    I progetti di cui al comma 1 del presente articolo prevedono altresì l’adozione, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di utilizzo delle stesse attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili.
    I regolamenti edilizi comunali prescrivono l’utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell’acqua potabile.

Legge Regionale n 16/2009
Circolare per la corretta esegesi ed applicazione della L.R. 19 agosto 2009 n.16
.