Puglia: Procedure per le erogazioni degli incentivi alla formazione - POR FSE 2007-2013

Pubblicato sul BURP dell'11 febbraio 2009 il regolamento con le "Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell’occupazione e della formazione nell’ambito del POR Puglia FSE 2007-2013”, che disciplina i regimi di aiuto alla formazione e per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili sotto forma di integrazioni salariali, esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea.

Il regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

  • aiuti alla formazione;
  • aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili sotto forma di integrazioni salariali.
Non si applica ai seguenti settori:
  1. siderurgia;
  2. costruzione navale;
  3. fibre sintetiche;
  4. industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione,
e inoltre non si applica ai seguenti tipi di aiuti:
  • aiuti alle attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione;
  • aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
  • gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: se l’importo dell’aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione, o se l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Lo stanziamento complessivo previsto per l’attuazione del regime di aiuti alla formazione è pari a euro 350.000.000.

La gestione delle singole agevolazioni del presente Regolamento è di competenza dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia - Servizi Lavoro e Formazione Professionale e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese micro, piccole, medie e grandi che presentano progetti di formazione nonché progetti di assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, con unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo di aiuto è l’equivalente sovvenzione dell’aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Le spese ammissibili riferite agli aiuti alle assunzioni sono i costi salariali lordi di ciascun lavoratore assunto, considerati nei dodici mesi successivi all’assunzione a tempo indeterminato.

I costi sovvenzionabili nell’ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono i seguenti:

  • costi del personale docente;
  • spese di trasferta, compreso l’alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
  • altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture con attinenza diretta al progetto;
  • ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
  • costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione;
  • costi di personale per partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili. Per quanto riguarda i costi di personale per partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente parteci-pato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive. Per ore produttive si intendono le ore prevalentemente destinate al conseguimento del risultato produttivo oggetto del contratto individuale di lavoro.
Il presente Regolamento non si applica agli aiuti che superino le seguenti soglie:
  1. aiuti alla formazione: 2 milioni di euro per progetto di formazione;
  2. aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di euro per impresa per anno;
  3. aiuti all’occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di euro per impresa per anno.

Il presente Regolamento ha vigenza fino al 30 giugno 2014, corrispondente al periodo di vigenza massimo del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Ai fini dell’attuazione del regime di aiuti previsti nel presente regolamento, i servizi Lavoro e Formazione Professionale della Regione Puglia provvedono ad emanare appositi bandi che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d’accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.
(Fonti: Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 2, Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013)