Legge 183-2010: Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti e incentivi all'occupazione

Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - immagine di FlankerEntreranno in vigore il 24 novembre 2010 le nuove norme in materia di lavoro previste dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

Le principali novità del cosiddetto Collegato Lavoro riguardano:

  • il pensionamento anticipato a 58 anni di anzianità e 35 di contributi per i lavori considerati usuranti;
  • la sospensione dell'attività imprenditoriale nelle ipotesi di lavoro sommerso e in caso di violazioni in materia della normativa antinfortunistica;
  • i casi di conversione del contratto a tempo determinato, per cui il risarcimento del danno al lavoratore prevede un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione, valido anche per le cause attualmente in corso;
  • le controversie di lavoro, per cui è possibile rivolgersi immediatamente all'autorità giudiziaria, a meno che non si decida di impugnare dinanzi al giudice un contratto di lavoro certificato, nonchè accedere immediatamente alle procedure arbitrali, nei casi e con le modalità previste dai contratti collettivi;
  • i termini per proporre ricorso al giudice, all'arbitro o istanza di conciliazione, successivamente all'impugnazione, fissati a 270 giorni, nonchè quelli entro il quale rivolgersi al giudice in caso di rifiuto dell'arbitrato o di fallimento della conciliazione, fissati a 60 giorni;
  • i termini in materia di decadenza, per il licenziamento, la cessazione del rapporto di lavoro dovuta alla scadenza del termine o della somministrazione, il recesso del committente dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, il trasferimento di sede del lavoratore, la cessione del contratto di lavoro a seguito di un trasferimento d'azienda e dove si chieda la costituzione del rapporto in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, fissati a 60 giorni;
  • l'istituto dell'apprendistato e la possibilità di assolvere l'ultimo anno di obbligo scolastico in azienda.

GURI n. 262 del 9 novembre 2010 - Suppl. Ordinario n.243 - Legge n. 183/2010

Ministero del Lavoro

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Pubblicata on line la nota del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 novembre 2010, con la quale si forniscono le prime istruzioni operative relative ai tentativi di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, alla luce dell’entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato Lavoro).