Legge Bilancio 2018 – sgravi contributivi strutturali per assunzioni giovani
Aggiornato il 2 gennaio 2018 Con l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205-2017) gli incentivi per l'assunzione di giovani diventano permanenti.
Tra le principali misure della legge di Bilancio 2018, pubblicata il 29 dicembre in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 1° gennaio, ci sono gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni, un incentivo strutturale che da gennaio 2018 mirerà a promuovere l'occupazione dei giovani in modo stabile, evitando l'effetto “mordi e fuggi”.
> Via libera del CdM alla Legge di Bilancio 2018
Sgravi permanenti per chi assume giovani
In base alla manovra (legge n. 205-2017), i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono giovani lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti hanno diritto, per un periodo massimo di 36 mesi, all’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3mila euro all'anno.
Il target delle assunzioni saranno per il solo 2018 gli under 35, mentre a partire dal 2019 lo sgravio del 50% spetterà solo ai datori di lavoro che assumano giovani fino a 29 anni.
L'agevolazione si applica, per un periodo massimo di dodici mesi ed entro il limite massimo di 3mila euro annui, anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato o di conversione di un contratto a termine in lavoro stabile.
Sono esclusi dall’esonero contributivo i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva e i datori di lavoro domestico.
> PON IOG - Guida all'Incentivo Occupazione Giovani
Decontribuzione totale per studenti, apprendisti e assunzioni al Sud
Per alcune categorie di lavoratori lo sgravio triennale del 50% salirà al 100%, sempre entro il limite annuo di 3mila euro.
Il primo caso riguarda i datori di lavoro che assumano con contratto a tutele crescenti, entro un periodo massimo di sei mesi dall'acquisizione del titolo, studenti che abbiano svolto almeno il 30% delle ore di alternanza scuola-lavoro previste oppure periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o in alta formazione.
La seconda strada di accesso agli sgravi del 100% si riferisce alle assunzioni di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età o di disoccupati da almeno sei mesi residenti nelle Regioni del Mezzogiorno, cioè Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La misura rappresenta un potenziamento dell'attuale Incentivo Occupazione Sud gestito dall'ANPAL a valere sui fondi europei.
L'esonero contributivo totale si applicherà solo nel primo anno di applicazione, il 2018; dal successivo si tornerà allo sgravio strutturale del 50%.
Incentivi per l'assunzione di beneficiari di protezione internazionale
La legge di Bilancio introduce anche un contributo a favore delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2018, e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.
Il contributo verrà erogato per un periodo massimo di 36 mesi, entro il limite di spesa di 500mila euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti.
I criteri di assegnazione dei contributi saranno definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 205-2017.
Finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato
Previsti anche nuovi finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato.
In particolare, a decorrere dal 2018 si prevedono stanziamenti annui a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari a:
- 189.109.570,46 euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale - IeFP;
- 75 milioni di euro (incrementati a 125 milioni per il solo anno 2018) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro;
- 15 milioni per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante;
- 5 milioni per l'estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Sgravi contributivi per giovani agricoltori
Per stimolare l'imprenditoria giovanile in agricoltura, la legge di bilancio riconosce inoltre ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, che si iscrivano per la prima volta nella previdenza agricola tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di 36 mesi.
Trascorso questo periodo, l'esonero scende al 66% per i 12 mesi successivi e si applica infine al 50% per ulteriori 12 mesi.
Agevolazioni per affiancamento in agricoltura
Rispetto al testo originario il Parlamento ha previsto anche un'ulteriore misura a sostegno del ricambio generazionale in agricoltura: per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano un contratto di affiancamento con imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a 65 anni o pensionati, hanno accesso prioritario alle agevolazioni per la nuova imprenditorialità in agricoltura di cui al capo III titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000.
Tali agevolazioni possono essere concesse in forma di contributi a fondo perduto, assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative o attività di formazione e qualificazione funzionali alla realizzazione del progetto.
Quanto alle caratteristiche del contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato ad ISMEA, questo deve impegnare da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze e dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla sua crescita.
L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane agricoltore nella gestione dell'azienda, ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui alla legge n. 590 del 1965.
Deduzione dei lavoratori stagionali dalla base imponibile IRAP
Un ulteriore emendamento alla manovra ha inoltre modificato, limitatamente all'anno 2018, la disciplina sulla deducibilità dall'imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali.
Nello specifico, la norma consente ai soggetti che determinano un valore della produzione netta, ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo n. 446-1997, la deducibilità integrale, anziché limitata al 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente.
> Legge n. 205-2017 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
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