Bonus energia per le imprese: cosa cambia
Con il decreto Bollette, oltre al bonus sociale per le famiglie, vengono prorogate al 31 dicembre 2023 due misure rivolte alle imprese: l'azzeramento degli oneri di sistema per il gas e la riduzione dell’IVA per le somministrazioni di gas metano. Modifiche anche per le agevolazioni alle imprese energivore.
Bollette, il punto sul bonus sociale
Contro i rincari delle bollette di luce e gas nei mesi scorsi sono state attivate diverse misure di aiuto alle imprese: dai crediti d'imposta alla possibilità di pagare le bollette a rate.
Finora diversi provvedimenti hanno previsto crediti d'imposta e aiuti alle imprese per pagare le bollette. Si tratta del decreto Bollette (n. 17/2022), del decreto Energia (n. 21/2022), del decreto Aiuti (50/2022), seguiti dal decreto Aiuti bis (n. 115/2022), dal decreto Aiuti ter (n. 144/2022), dal quater (DL 176/2022), dalla Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022), dal decreto bollette n. 34 del 30 marzo 2023 e dal decreto rigassificatori (dl 57/2023).
Un lungo elenco di provvedimenti cui si aggiungono il dl Bollette o dl Energia (decreto legge n. 131 del 29 settembre 2023) contenente "misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio"., che proroga fino a fine anno l'azzeramento degli oneri di sistema per il gas e la riduzione dell’IVA per le somministrazioni di gas metano e prevede modifiche alle agevolazioni rivolte agli energivori, e il decreto Proroghe (dl 132/2023) recante "disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali" che interviene sui termini per utilizzare i crediti d'imposta energia.
In questo articolo forniamo una panoramica complessiva degli aiuti alle imprese per tagliare i costi energetici e proviamo a immaginare cosa devono aspettarsi le aziende il prossimo inverno.
Le misure contro il caro energia
- I crediti d'imposta energia
- La riforma delle agevolazioni per le imprese energivore
- Riduzione degli oneri generali di sistema e dell'IVA
- I testi normativi
Con i rincari energetici registrati nel 2022 e nei primi mesi del 2023 sono stati introdotti diversi crediti d'imposta energia rivolti a un'ampia platea di imprese, scaduti nel secondo trimestre 2023.
La prima agevolazione è il credito d'imposta per le imprese energivore e gasivore, le aziende a forte consumo di energia, cui è stato riconosciuto un credito di imposta ad hoc, con percentuali che hanno subito variazioni nel corso del tempo. Nel dettaglio il tax credit era per le imprese energivore:
- del 20% per il primo trimestre 2022;
- del 25% per il secondo e terzo trimestre 2022;
- del 40% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- del 45% per il primo trimestre 2023;
- del 20% per il secondo trimestre 2023 (se nei primi tre mesi dell'anno le imprese hanno registrato un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% rispetto al primo trimestre del 2019), come previsto dal decreto n. 34/2023.
Un tax credit ad hoc è previsto anche per le imprese gasivore, quelle cioè a forte consumo di gas naturale. Anche in questo caso la percentuale del crediti d'imposta ha subito variazioni nel corso dei mesi, arrivando a un tax credit:
Per le imprese gasivore il credito d’imposta era:
- del 10% per il primo trimestre 2022;
- del 25% per il secondo trimestre 2022;
- del 25% per il terzo trimestre 2022;
- del 40% fino a dicembre 2022;
- del 45% per il primo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, come previsto dalla Manovra;
- del 20% per il secondo trimestre 2023 (se nei primi tre mesi dell'anno le imprese hanno registrato un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% rispetto al primo trimestre del 2019), come previsto dal decreto bollette 2023.
Anche alle imprese diverse dalle gasivore è stato riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Anche in questo caso la percentuale del tax credit per le aziende non gasivore è stata modificata nel corso dei mesi e si è fermata al secondo semestre 2023; nel dettaglio era previsto un tax credit:
- del 25% per il secondo trimestre 2022;
- del 25% per il terzo trimestre 2022;
- del 40% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- del 45% per il primo trimestre 2023 (come previsto dalla manovra);
- del 20% per il secondo trimestre 2023 (se nei primi tre mesi dell'anno le imprese hanno registrato un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% rispetto al primo trimestre del 2019), come previsto dal decreto bollette n. 34/2023.
Un’altra agevolazione, introdotta con il decreto Aiuti ter, ha previsto un credito d'imposta energia alle imprese più piccole, come bar, negozi, ristoranti. Una vasta platea di imprese (circa 2 milioni di imprese) dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, per cui il tax credit era:
- del 30% fino a fine 2022;
- del 35% nel primo trimestre 2023 (come previsto dalla legge di bilancio);
- del 10% per il secondo trimestre 2023 (se nei primi tre mesi dell'anno le imprese hanno registrato un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% rispetto al primo trimestre del 2019), novità introdotta dal decreto bollette.
Il decreto Proroghe (dl 132/2023) è intervenuto in tema di utilizzabilità dei crediti d’imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Il provvedimento ha previsto un anticipo dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 del termine di utilizzabilità dei tax credit riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023 previsti dalla legge di bilancio 2023 e dal dl 34/2023.
La riforma delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica
Con il decreto 131/2023 è arrivata una novità per le imprese energivore che adegua le agevolazioni per queste aziende alla nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022.
Il radar punta sulle imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione e per le imprese operanti in altri settori ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti.
In particolare accedono alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, in base alla nuova disciplina introdotta dal dl 131/2023, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che:
- operano in uno dei settori ad alto rischio o a rischio di rilocalizzazione verso regioni in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose, individuati dall’allegato 1 alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- operano in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla Comunicazione 2022/C 80/01, soddisfi comunque i requisiti di intensità energetica e di intensità di scambi commerciali previsti dallo stesso allegato. Sarà un decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a definire i termini e delle modalità per la presentazione, da parte delle imprese
- o delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore;
- pur non operando in alcuno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, hanno beneficiato, nel 2022 o nel 2023, delle agevolazioni previste dalla disciplina vigente, operando nei settori precedentemente ammessi agli incentivi.
Sono invece escluse dalle agevolazioni le imprese che, pur in possesso dei requisiti, si trovino in stato di difficoltà.
Le agevolazioni previste dal decreto 131/2023 sono riconosciute alle imprese energivore in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.
Per le imprese operanti in settori ad alto rischio delocalizzazione, il contributo è del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa.
Per le imprese operanti in settori a rischio delocalizzazione, si calcola nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1%del valore aggiunto lordo dell’impresa.
Per le imprese che non operano in settori a rischio delocalizzazione ma che nel periodo 2022-2023 erano beneficiarie delle agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese energivore, è previsto un regime transitorio con contributi crescenti a copertura degli oneri di sistema a sostegno delle rinnovabili, nella misura del minor valore:
- per le annualità dal 2024 al 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle rinnovabili e l’1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle rinnovabili e il 2,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle rinnovabili e il 3,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa.
Il dl 131/2023 prevede inoltre agevolazioni più elevate per le imprese che operano in settori a rischio rilocalizzazione o comunque beneficiarie di agevolazioni in base al previgente regime di aiuti che coprano almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 1% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine o almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in prossimità.
In questo caso, per le imprese operanti in settori a rischio di rilocalizzazione il contributo a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili è pari al minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima.
Per le altre imprese non operanti nei settori a rischio rilocalizzazione ma beneficiarie nel biennio 2022-2023 delle agevolazioni previste dal previgente regime di aiuti, il contributo è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35% della componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e l’1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima.
In ogni caso e in ciascun anno, i contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle rinnovabili non possono essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
Per accedere all’agevolazione occorre effettuare la diagnosi energetica.
Ma c’è anche un’altra condizione da rispettare per accedere alle agevolazioni previste dal decreto 131/2023: le imprese energivore devono cioè:
- attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
- ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50%dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE.
Spetta all’ENEA il compito di effettuare controlli per accertare l’adempimento dell’obbligo di effettuazione della diagnosi energetica. Mentre spetta all’ARERA, tra le altre cose, definire le modalità e i tempi con cui le imprese interessate presentano la domanda di concessione delle agevolazioni e attestano il possesso dei requisiti richiesti.
Sarà un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita l’ARERA, l’individuazione delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni che consentano una maggiore intensità dell’aiuto, l’assolvimento agli obblighi imposti alle imprese beneficiarie e lo svolgimento delle attività di controllo.
Riduzione degli oneri generali di sistema e dell'IVA
Un’altra misura di sostegno rivolta alle imprese riguarda l’annullamento degli oneri generali di sistema per il settore elettrico. Misura anche questa prorogata di trimestre in trimestre sia:
- per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW fino al quarto trimestre 2022 (come previsto dal decreto 50/2022);
- per quelle con potenza disponibile fino a 16,5 kW fino al primo trimestre 2023 (come previsto dalla finanziaria 2023).
L'azzeramento degli oneri generali nel settore gas e la riduzione dell'IVA (al 5% anziché al 10%) sulle somministrazioni di gas metano, servizi di teleriscaldamento, e di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio dell'energia è stata prima prorogata a fine settembre 2023 (con il dl 57/2023) e poi al 31 dicembre 2023 con il dl Bollette (dl n. 131/2023).
I testi normativi di riferimento
Decreto Bollette - decreto n. 17/2022
Decreto Energia - decreto 21/2022
Decreto Aiuti - decreto 50/2022
Decreto Aiuti Bis - decreto 115/2022
Decreto Aiuti Ter - decreto 144/2022
Decreto Aiuti Quater - decreto 176/2022
Legge di Bilancio 2023 - Legge n. 197/2022
Decreto Bollette 2023 - decreto 34/2023
Decreto rigassificatori - decreto 57/2023
Decreto energia - decreto 131/2023