In vigore il nuovo regolamento UE sulle dispute commerciali

Controversie commerciali, le misure dell'UELe nuove norme sulle controversie commerciali consentono all'UE di utilizzare contromisure più dure quando l'arbitrato internazionale è bloccato. In questo modo gli interessi delle imprese europee saranno più tutelati.

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In un mondo in cui le tensioni commerciali aumentano e il sistema multilaterale fatica a rispondere, l’Unione europea corre ai ripari e sferra un contrattacco verso tutti quei paesi terzi che, non rispettando le norme internazionali o bilaterali, creano un danno alle imprese e ai consumatori europei.

Dopo il trilogo del 28 ottobre 2020 e il voto del 19 gennaio 2021 del Parlamento, infatti, il 13 febbraio 2021 è entrata in vigore la versione aggiornata del “Regolamento relativo all'esercizio dei diritti dell'UE per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali”, che adesso permetterà all’UE di adottare contromisure più severe nelle controversie commerciali.

Perchè l’UE ha bisogno di contromisure più forti in caso di dispute commerciali?

L'aggiornamento dell’EU's Trade Enforcement Regulation (che è del 2014) si è reso necessario per proteggere gli interessi commerciali europei, davanti alla paralisi del sistema multilaterale di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). 

Finora, infatti, il Regolamento permetteva all’UE di reagire solo dopo che la controversia era passata attraverso tutte le procedure del WTO, inclusa la fase del ricorso. Una fase che ad oggi però - con la paralisi dell’Appellate Body del WTO - non è praticabile, permettendo di fatto ai paesi terzi di sottrarsi ai propri obblighi e di sfuggire a una decisione vincolante, appellandosi semplicemente ad una relazione del panel.

Con la nuova versione del Regolamento, invece, l'UE potrà attuare contromisure a seguito di una sentenza di primo grado del WTO o di altre decisioni sulla risoluzione delle controversie quando l'altra parte, pur non rispettando la sentenza, blocca un ulteriore arbitrato.

Questo nuovo meccanismo si applicherà anche alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie previste negli accordi commerciali regionali o bilaterali di cui l'UE è parte, qualora si verificasse un blocco analogo.

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Come viene rafforzato il Regolamento?

Oltre a permettere all’Unione di attuare subito contromisure, il nuovo Regolamento prevede anche le seguenti modifiche:

  • Il campo di applicazione del Regolamento d’ora in avanti coprirà non solo i beni, ma anche i servizi e alcuni aspetti dei diritti di proprietà intellettuale legati al commercio;
  • Le istituzioni rivisiteranno un'ulteriore estensione nel campo dei diritti di proprietà intellettuale entro un anno dalla domanda;
  • La Commissione esaminerà le violazioni nel campo del commercio sostenibile, dando loro la stessa attenzione e lo stesso peso finora attribuito nel valutare le violazioni relative all'accesso al mercato. 

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Verso un meccanismo anti-coercizione

Oltre ad un Regolamento più forte, il trilogo del 28 ottobre 2020 ha concordato anche la messa a punto di un nuovo meccanismo anti-coercizione volto a scoraggiare e contrastare le misure coercitive messe in atto da un paese terzo che viola il diritto internazionale.

La proposta sul nuovo meccanismo sarà presentata dalla Commissione entro la fine del 2021.

Nel commentare l’aggiornamento del nuovo Regolamento, il Commissario UE al commercio Valdis Dombrovskis ha dichiarato: "L'Unione europea deve essere in grado di difendersi dalle pratiche commerciali sleali. Queste nuove regole ci aiuteranno a proteggerci da coloro che cercano di trarre vantaggio dalla nostra apertura. Continuiamo a lavorare per la nostra prima opzione, che prevede un regolamento multilaterale riformato e ben funzionante, basato su un sistema efficace di risoluzione delle controversie. Ma nel frattempo non possiamo permetterci di restare indifesi". "Queste misure - ha quindi concluso Dombrovskis - "ci consentono di rispondere in modo risoluto e assertivo".

Consulta il Regolamento (UE) 2021/167