Prestiti d'onore e borse di studio: ripartite le risorse 2011 del Fondo integrativo

Euro coinsPubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che approva il riparto tra le Regioni delle risorse del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, a valere sull'annualità 2011. Risorse che ammontano ad oltre 98,5 milioni di euro, e destinate agli alloggi, agli idonei, alla spesa e alle borse per gli studenti provenienti da Paesi poveri.

Il Fondo in questione è stato istituito dalla Legge n. 390/1991 "Norme sul diritto agli studi universitari" e viene ripartito sulla base dei criteri di cui all'art. 16 del DPCM del 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4, della Legge 2 dicembre 1991, n. 390».

Questa la ripartizione stabilita dal DPCM del 31 maggio 2012 (in euro):

Regioni Riparto Fondo Anno 2011
Abruzzo 2.004.485,06
Basilicata 836.478,82
Calabria 4.038.439,49
Campania 3.505.750,23
Emilia-Romagna 13.352.851,86
Friuli-Venezia Giulia 2.796.649,91
Lazio 10.832.566,40
Liguria 1.997.840,98
Lombardia 9.955.333,90
Marche 4.273.332.65
Molise 263.607,85
Piemonte 7.923.740,63
Puglia 5.401.281,38
Sardegna 4.848.691,88
Sicilia 9.773.210,95
Toscana 8.579.733,30
Umbria 2.847.548,69
Valle d'Aosta 139.924,69
Veneto 5.207.933,32
Totale 98.579.402

Il totale si intende al netto delle risorse riferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano, quantificate in complessivi euro 3.048.848.

Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2012

Riparto del Fondo di intervento  integrativo  tra  le  regioni  e  le
province  autonome  per  la  concessione  dei  prestiti   d'onore   e
l'erogazione delle  borse  di  studio,  per  l'anno  2011,  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 4, della  legge  2  dicembre  1991,  n.  390.
(12A09441) 
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85  convertito  con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  e,  in  particolare
l'art. 1, comma 5; 
  Vista la legge 2 dicembre 1991, n.  390,  art.  16,  comma  4,  che
istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione  dei
prestiti d'onore, cosi' come modificata dalla legge 11 febbraio 1992,
n. 147; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662,  art.  1,  comma  89,  che
consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; 
  Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul  diritto
agli studi  universitari,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 emanato a norma dell'art.  4
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, tuttora vigenti; 
  Visto  lo  stanziamento  iniziale  del  capitolo  1695  "Fondo   di
intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione
dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio"  dello  stato
di  previsione  dell'esercizio   finanziario   2011   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  pari  a   euro
125.245.357,00 (Tab.7), ridotto per effetto dei tagli lineari a  euro
101.628.250,00; 
  Vista la disponibilita' di competenza dell'esercizio finanziario in
corso, pari a euro 98.579.402,00 al netto delle risorse  quantificate
in complessivi euro 3.048.848,00 riferite alle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano ai sensi della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
art. 2, commi da 106 a 126; 
  Ritenuto che alla luce delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  2
dicembre 1991, n. 390 la complessiva disponibilita'  finanziaria,  di
cui al capitolo di bilancio 1695  sia  utilizzata  per  ripartire  il
Fondo di intervento integrativo per l'anno  2011  secondo  i  criteri
stabiliti all'art. 16  del  richiamato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001; 
  Visti i dati trasmessi dalle  Regioni,  elaborati  sulla  base  dei
criteri stabiliti dal richiamato art. 16  ai  fini  del  riparto  del
Fondo di intervento integrativo per l'anno 2011; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome espresso nella adunanza  del
2 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      La destinazione del Fondo 
 
  1. I trasferimenti sul  Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di  seguito
denominato Fondo, sono destinati dalle Regioni  alla  concessione  di
borse di studio di cui all'art. 8 della legge  2  dicembre  1991,  n.
390, sino all'esaurimento delle  graduatorie  degli  idonei  al  loro
conseguimento,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 "Disposizioni
per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi  universitari
a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390". 
  2. Per la concessione delle borse di studio le  Regioni  utilizzano
prioritariamente le risorse proprie e quelle  derivanti  dal  gettito
della tassa regionale per il diritto allo  studio  e  successivamente
quelle del Fondo di cui al presente decreto. 
  3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento  delle
graduatorie  degli  idonei,  sono  destinate   dalle   Regioni   alla
concessione di borse  di  studio  e  di  prestiti  d'onore  nell'anno
accademico successivo. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                Il riparto del Fondo per l'anno 2011 
 
  1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001  ed  ai  dati
trasmessi dalle Regioni,  elaborati  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Fondo di intervento  integrativo
per il 2011 e' ripartito  sulla  base  della  tabella  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2.  Le  risorse  trasferite  alle  Regioni  sono  iscritte  in  uno
specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio  regionale  e
sono utilizzate nell'anno accademico  2011-2012.  L'importo  di  euro
3.048.848,00 riferito alle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi da 106 a
126, e' reso indisponibile. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana. 
    Roma, 31 maggio 2012 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                      Peluffo         
 
  Il Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca 
           Profumo 

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 82