Liguria: 20 milioni di euro per ammortizzatori sociali in deroga
Il ministero del Lavoro assegna 20 milioni di euro alla regione Liguria, al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato delle imprese ubicate nella regione medesima. Sono inclusi anche gli apprendisti e i lavoratori somministrati. Le risorse messe a disposizione provengono dal Fondo sociale per l'occupazione e formazione (Dl 185/2008, convertito in L. 2/2009).
In particolare, a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate:
- fino al 30 aprile 2011 sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
- dal 1º maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.
La regione, d'intesa con le parti sociali, stipulerà una serie di accordi quadro per definire e modulare il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale.
Il provvedimento ministeriale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 aprile 2012
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Liguria. (Decreto n. 65543). (12A05485)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione; Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di conferenza Stato, regioni e province autonome; Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo; Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; Visto l'accordo governo-regioni del 16 dicembre 2010; Visto l'accordo governo-regioni del 20 aprile 2011; Visto il decreto n. 61252 del 5 agosto 2011 con il quale sono stai assegnati alla regione Liguria € 10 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima; Visto l'accordo governativo, raggiunto in data 30 dicembre 2011, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono state attribuite, alla regione Liguria, risorse finanziarie pari complessivamente ad € 20 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima; Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima; Decreta: Art. 1 Sono assegnati € 20 milioni alla regione Liguria, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima.
Art. 2 L'onere complessivo, pari ad euro 20.000.000, e' posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 3 Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa: a) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; b) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate dal 1º maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.
Art. 4 Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla regione medesima, d'intesa con le parti sociali.
Art. 5 Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la regione medesima sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2012 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero p. Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Vice Ministro delegato Grilli