Liguria: 20 milioni di euro per ammortizzatori sociali in deroga

Euro banknotesIl ministero del Lavoro assegna 20 milioni di euro alla regione Liguria, al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato delle imprese ubicate nella regione medesima. Sono inclusi anche gli apprendisti e i lavoratori somministrati. Le risorse messe a disposizione provengono dal Fondo sociale per l'occupazione e formazione (Dl 185/2008, convertito in L. 2/2009).

In particolare, a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate:

  • fino al 30 aprile 2011 sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
  • dal 1º maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

La regione, d'intesa con le parti sociali, stipulerà una serie di accordi quadro per definire e modulare il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale.

Il provvedimento ministeriale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2012

Assegnazione  di  risorse  finanziarie,   per   la   concessione   di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Liguria.  (Decreto  n.
65543). (12A05485) 
 

 

				 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

				 
                           di concerto con 

				 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

 
  Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, il quale prevede che il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la  concessione  e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di  trattamenti  di
cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di   disoccupazione
speciale, anche con  riferimento  a  settori  produttivi  e  ad  aree
regionali; 
  Visto l'art. 19,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per  l'occupazione  e  la
formazione; 
  Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di  conferenza
Stato, regioni e province autonome; 
  Vista la successiva intesa dell'8 aprile  2009  in  attuazione  del
predetto accordo; 
  Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; 
  Visto l'accordo governo-regioni del 16 dicembre 2010; 
  Visto l'accordo governo-regioni del 20 aprile 2011; 
  Visto il decreto n. 61252 del 5 agosto 2011 con il quale sono  stai
assegnati alla regione Liguria € 10 milioni al fine della concessione
o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di  cassa
integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita',  di
disoccupazione  speciale  ai  lavoratori  a  tempo   determinato   ed
indeterminato, con inclusione  degli  apprendisti  e  dei  lavoratori
somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima; 
  Visto l'accordo governativo, raggiunto in data  30  dicembre  2011,
presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  con  il
quale  sono  state  attribuite,   alla   regione   Liguria,   risorse
finanziarie pari complessivamente ad € 20 milioni per la  concessione
o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita',  di
disoccupazione  speciale  ai  lavoratori  a  tempo   determinato   ed
indeterminato, con inclusione  degli  apprendisti  e  dei  lavoratori
somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere  all'assegnazione  delle  suddette
risorse finanziarie per la  concessione  o  proroga  in  deroga  alla
vigente normativa di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed  indeterminato,  con  inclusione
degli apprendisti  e  dei  lavoratori  somministrati,  delle  imprese
ubicate nella regione medesima; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  Sono assegnati € 20 milioni alla regione  Liguria,  al  fine  della
concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente   normativa,   di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nella regione medesima. 

        
      
                               Art. 2 

 
  L'onere complessivo, pari ad euro 20.000.000, e' posto a carico del
Fondo sociale per l'occupazione e formazione,  di  cui  all'art.  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

        
      
                               Art. 3 

 
  Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa: 
    a) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate  fino  al
30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali,  le  risorse
per le contribuzioni  figurative  ed  il  70%  delle  risorse  per  i
sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e'  imputato  il  30%  delle
risorse per i sostegni al reddito; 
    b) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito  erogate  dal  1º
maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le  risorse
per le contribuzioni  figurative  ed  il  60%  delle  risorse  per  i
sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e'  imputato  il  40%  delle
risorse per i sostegni al reddito. 

        
      
                               Art. 4 

 
  Il numero dei lavoratori destinatari  dei  trattamenti,  l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale  saranno  definiti  e  modulati  in
accordi quadro da stipularsi dalla regione medesima, d'intesa con  le
parti sociali. 

        
      
                               Art. 5 

 
  Ai fini del rispetto del limite delle  disponibilita'  finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e la regione medesima sono tenuti a controllare  e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne  riscontro  al
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 aprile 2012 


				 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Fornero          

				 
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze, 
          il Vice Ministro delegato 
                    Grilli