Conto di base: caratteristiche e condizioni di accesso nella Convenzione MEF-ABI
Le banche, insieme a tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento, sono tenute a offrire alla clientela un "conto corrente di base", strumento previsto dal Governo per il contrasto all’uso del contante e la promozione di strumenti di pagamento più efficienti, con finalità di inclusione finanziaria. Una Convenzione, conclusa nei giorni scorsi tra Ministero dell'Economia (MEF), Banca d’Italia, Associazione bancaria (ABI), Poste Italiane Spa, Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (AIIP), con la collaborazione delle associazioni dei consumatori e dei pensionati, ne ha definito le caratteristiche e le condizioni di accesso, ai sensi dell'art. 12 della L. 214/2011 (Manovra Salva Italia).
Beneficiari
Lo strumento si rivolge:
- a tutti i consumatori, cui i prestatori di servizi a pagamento sono tenuti a offrirlo, inclusi coloro che sono già clienti, che hanno quindi già in essere un rapporto di conto corrente;
- alle fasce socialmente svantaggiate della clientela, con un reddito ISEE annuo minore di 7.500 euro;
- agli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili.
Caratteristiche
Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un certo numero di operazioni annue per determinati servizi, incluse le relative eventuali scritturazioni contabili e l’accesso ai canali alternativi ove offerti (quali l’internet banking, ATM, ATM evoluto).
Per i consumatori rientranti nelle fasce socialmente svantaggiate di cui sopra il conto corrente è offerto senza spese e con l’esenzione dall’imposta di bollo (gratuità del canone).
Ai titolari di trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili verrà garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di base destinati all’accredito e al prelievo della pensione del titolare, ferma restando l’onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare (gratuità di alcuni servizi).
Il titolare del conto può richiedere, ma il prestatore di servizi non può imporre, l’effettuazione di operazioni aggiuntive rispetto a quelle previste. Le commissioni sulle eventuali operazioni aggiuntive sono determinate sulla base di quelle applicate sui conti correnti con operatività media.
Trattandosi di un conto finalizzato all’offerta dei servizi di pagamento, la banca si astiene dall’autorizzare alcun tipo di scoperto di conto e non fornisce ai titolari del conto di base altre tipologie di servizi.
In caso di rifiuto di apertura del conto il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore per iscritto e senza alcun addebito.
Le giacenze sul conto di base non sono remunerate.
Entrata in vigore
E’ previsto che la Convenzione sia operativa dal 1° giugno 2012.
Presso il MEF è costituito, un Osservatorio permanente con i seguenti compiti:
- definizione di eventuali dubbi interpretativi sulla Convenzione;
- raccolta di informazioni sull'utilizzo dei conti di base ed, in particolare, sul numero di conti aperti, sulle richieste di apertura rifiutate, sul numero di recessi, sulle spese annue correlate ai conti, sui ricorsi stragiudiziali;
- relazione annuale al MEF stesso sulla diffusione e l'utilizzo dei conti di base e sulle attività svolte dall'Osservatorio permanente.
Links
ABI, presentazione e testo della Convenzione
MEF
AIIP
Poste Italiane
Banca d'Italia