DL 98-2011: nuovo Regime fiscale agevolato per le start up di giovani imprenditori
Con la Manovra finanziaria arrivano cambiamenti per il Regime dei "minimi". A partire dal 1° gennaio 2012 diminuirà la sostitutiva al posto di Irpef, Irap e altre imposte e addizionali, ma si applicherà solo per cinque anni e limitatamente alle persone fisiche under 35 che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. E' quanto prevede l'art. 27 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 firmato ieri dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano.
La legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'art. 1, commi da 96 a 117, per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2008, un Regime dedicato ai contribuenti cosiddetti "minimi", ovvero imprese individuali e professionisti singoli che:
- nell'anno precedente:
- abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori ai 30.000 euro;
- non abbiano effettuato cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
- non abbiano avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto); - non abbiano acuistato nel triennio solare precedente beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Dall'anno prossimo, invece, con il nuovo Regime fiscale di vantaggio introdotto dalla Manovra finanziaria, l'imposta sostitutiva scenderà dal 20% al 5%, e si applicherà per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.
Inoltre, per poter beneficiare di tali agevolazioni, è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti la nascita della start up, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
Fermo restando che tali soggetti possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario.
Obiettivo dell'agevolazione fiscale è favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro. Tuttavia, i nuovi criteri, secondo il Governo, escluderanno dalla sostitutiva circa il 96% degli attuali "minimi"; il tutto a favore dell'Erario, che disporrà di 100 milioni di gettito in più a regime.
Prossimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate detteranno le disposizioni necessarie per l'attuazione delle nuove disposizioni.