MSE: tornano le tariffe postali agevolate per gli organismi no-profit
Le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro possono accedere alle tariffe postali agevolate, disposte dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, fino al 31 marzo 2011. Lo ha stabilito il Milleproroghe, entrato in vigore lo scorso 27 febbraio. I fondi stanziati per quest'anno ammontano a 30 milioni di euro.
Le tariffe postali agevolate riguardano la spedizione in abbonamento postale di:
- pubblicazioni informative no-profit, per l'Italia e per l'estero;
- stampe promozionali e propagandistiche anche finalizzate alla raccolta dei fondi, per l'Italia e per l'estero;
- pacchi contenenti libri per l'Italia.
L'applicazione del decreto potrà essere prorogata al 31 dicembre 2011.
GURI n. 42 del 21 febbraio 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 dicembre 2010
Tariffe postali agevolate per le associazioni ed organizzazioni senza
fini di lucro. (11A02404)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con il
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto 13 novembre 2002 del Ministero dello sviluppo
economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe per la spedizione di
invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera
b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto 13 novembre 2002 del Ministero dello sviluppo
economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Spedizioni di stampe in
abbonamento postale di cui alla lettera c) del comma 20 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante
«Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i
prodotti editoriali»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico (ex
Comunicazioni) 16 dicembre 2004, recante «Prezzo del prodotto pacco
ordinario per spedizioni all'interno della Repubblica italiana»;
Visto il decreto 1° febbraio 2005 del Ministero dello sviluppo
economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe agevolate per la
spedizione di prodotti editoriali»;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 189, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 ed in particolare
i commi 5 e 6 dell'art. 10;
Visto il decreto 30 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
in materia di tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti
editoriali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73, art. 2, comma
2-undecies che, disponendo l'abrogazione parziale del comma 2
dell'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, ha
individuato le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro
quali soggetti beneficiari delle tariffe agevolate;
Visto l'art 2, comma 2-undecies del menzionato decreto-legge n.
40/2010 che ha, tra l'altro, disposto uno stanziamento integrativo di
bilancio per la riduzione delle tariffe postali da applicare in
favore delle predette associazioni e organizzazioni;
Visto l' art 2, comma 2-undecies del menzionato decreto-legge n.
40/2010 che ha, tra l'altro, disposto per la tariffa agevolata da
applicare in favore delle predette associazioni e organizzazioni il
rispetto del limite massimo del 50% di riduzione rispetto alla
tariffa ordinaria, nonche' il rispetto del limite massimo di spesa
indicato dallo stesso comma;
Ritenuta la necessita' di determinare, per l'anno 2010, le tariffe
postali agevolate, nel rispetto del limite di spesa disposto dall'art
2, comma 2-undecies menzionato;
Visto il parere del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, di cui alla nota prot. 261/10 del 14 giugno 2010;
Decreta:
Art. 1
Le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro di cui
all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, cosi' come modificato
dall'art. 2 comma 2-undecies del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73,
accedono alle tariffe agevolate disposte dal presente decreto.
Art. 2
Le tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale di
pubblicazioni informative no profit, per l'Italia e per l'estero sono
determinate negli allegati annessi al presente decreto:
allegato A) per l'Italia;
allegato B) per l'estero.
Art. 3
Le tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale di
stampe promozionali e propagandistiche anche finalizzate alla
raccolta dei fondi, per l'Italia e per l'estero sono determinate
negli allegati annessi al presente decreto:
allegato C) per l'Italia;
allegato D) per l'estero.
Art. 4
Le tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale di
pieghi di libri per l'Italia sono determinate nell'allegato E) al
presente decreto.
Art. 5
Le tariffe agevolate per la spedizione di pacchi contenenti libri
per l'Italia sono determinate nell'allegato F) al presente decreto.
Art. 6
Sono abrogate le disposizioni di cui ai decreti interministeriali
del 13 novembre 2002 nonche' al decreto interministeriale 1° febbraio
2005 citati in premessa nella parte in cui dispongono in merito alle
tariffe agevolate per prodotti postali spediti da associazioni e
organizzazioni senza fini di lucro.
Restano confermate, per quanto non espressamente previsto dal
presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto 30 marzo 2010
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 7
Ai fini del rispetto del limite massimo di spesa corrispondente
allo stanziamento per il sostegno all'editoria disposto dall'art. 2
comma 2-undecies del menzionato decreto-legge n. 40/2010 si dispone
il monitoraggio mensile della spesa a decorrere dal mese successivo a
quello di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8
Le tariffe per l'anno 2010 di cui al presente decreto si applicano
dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 2010, nel rispetto dei
limiti dello stanziamento previsto dall'art. 2 comma 2-undecies del
menzionato decreto-legge n. 40/2010.
Art. 9
Gli allegati di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F) di cui
agli articoli 2-3-4-5 costituiscono parte integrante del presente
decreto.
Il decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 23 dicembre 2010
Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 81