Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: ripartizione delle risorse finanziarie per il 2010

Formazione - foto di Lsiryan150 milioni di euro ripartiti, per l'annualità 2010, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze ed, a favore delle imprese, per svilupparne la competitività. E' quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel decreto del 20 dicembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Gli otto decimi sono ripartiti sulla base della distribuzione percentuale dei dipendenti attribuibili al settore privato, i restanti due decimi vengono ripartiti tra le Regioni e le Province autonome che hanno un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, sulla base del criterio precedente (dati Istat - forze di lavoro, media 2009):

  • Piemonte 9.915.946,05
  • Valle D'Aosta 251.270,01
  • Lombardia 25.131.921,47
  • Bolzano 1.117.122,13
  • Trento 1.135.894,64
  • Veneto 12.371.485,45
  • Friuli-Venezia Giulia 2.750.868,30
  • Liguria 3.008.503,92
  • Emilia-Romagna 10.648.333,56
  • Toscana 7.834.865,50
  • Umbria 1.870.079,71
  • Marche 3.593.759,76
  • Lazio 11.623.086,64
  • Abruzzo 4.886.064,70
  • Molise 983.681,31
  • Campania 15.266.705,95
  • Puglia 12.413.785,87
  • Basilicata 1.748.808,86
  • Calabria 5.200.602,61
  • Sicilia 12.738.662,58
  • Sardegna 5.508.550,97.

Tali risorse sono destinate, con priorità, ai lavoratori delle piccole e medie imprese, attraverso:

  • piani formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale;
  • piani straordinari di intervento, ai sensi della legge n. 2/2009;
  • voucher individuali;
  • interventi di formazione continua a supporto dello sviluppo dell'autoimprenditorialità;
  • azioni ed interventi volti al ricollocamento dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali nel periodo 2008-2010, anche eventualmente avvalendosi degli enti di formazione e/o organismi accreditati e/o autorizzati all'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

I fondi a disposizione possono essere utilizzati anche per interventi a favore di lavoratori colpiti dalla crisi.

Le Regioni e le Province autonome, per dare attuazione alle finalità di cui sopra, provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica.

GURI n. 40 del 18 febbraio 2011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 dicembre 2010

Ripartizione delle risorse finanziarie per l'annualita' 2010  tra  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione. (11A01906)

 


IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche per l'orientamento e la formazione

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le
competenze statali in materia di formazione professionale;
Visto l'art. 9, commi 3 e 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236,
recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;
Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, cosi' come
modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, che
istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale
europeo;
Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, del recante
«Norme in materia di promozione dell'occupazione»;
Visto il regolamento generale di esenzione per categoria n.
800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza minore («de minimis»);
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale»;
Visto il decreto direttoriale n. 320/V/2009 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2009;
Tenuto conto delle indicazioni dei componenti del comitato di
indirizzo per le azioni di formazione continua, di cui all'art. 9
della legge n. 236 del 19 luglio 1993, pervenute a seguito di
procedura di consultazione scritta;

Decreta:

Art. 1

1. Allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori,
per aggiornare ed accrescere le loro competenze ed, a favore delle
imprese, per svilupparne la competitivita', nel rispetto delle
normative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano risorse pari a euro
150.000.000,00 - annualita' 2010 - cosi' come riportato nella
seguente tabella.


---------------------------------------------------------------------
Regioni/province autonome | Euro
--------------------------------------|------------------------------
Piemonte | 9.915.946,05
--------------------------------------|------------------------------
Valle D'Aosta | 251.270,01
--------------------------------------|------------------------------
Lombardia | 25.131.921,47
--------------------------------------|------------------------------
Bolzano | 1.117.122,13
--------------------------------------|------------------------------
Trento | 1.135.894,64
--------------------------------------|------------------------------
Veneto | 12.371.485,45
--------------------------------------|------------------------------
Friuli-Venezia Giulia | 2.750.868,30
--------------------------------------|------------------------------
Liguria | 3.008.503,92
--------------------------------------|------------------------------
Emilia-Romagna | 10.648.333,56
--------------------------------------|------------------------------
Toscana | 7.834.865,50
--------------------------------------|------------------------------
Umbria | 1.870.079,71
--------------------------------------|------------------------------
Marche | 3.593.759,76
--------------------------------------|------------------------------
Lazio | 11.623.086,64
--------------------------------------|------------------------------
Abruzzo | 4.886.064,70
--------------------------------------|------------------------------
Molise | 983.681,31
--------------------------------------|------------------------------
Campania | 15.266.705,95
--------------------------------------|------------------------------
Puglia | 12.413.785,87
--------------------------------------|------------------------------
Basilicata | 1.748.808,86
--------------------------------------|------------------------------
Calabria | 5.200.602,61
--------------------------------------|------------------------------
Sicilia | 12.738.662,58
--------------------------------------|------------------------------
Sardegna | 5.508.550,97
--------------------------------------|------------------------------
Totale | 150.000.000,00
---------------------------------------------------------------------


Gli otto decimi sono ripartiti sulla base della distribuzione
percentuale dei dipendenti attribuibili al settore privato. I
restanti due decimi vengono ripartiti tra le regioni e le province
autonome che hanno un tasso di occupazione inferiore alla media
nazionale, sulla base del criterio precedente (dati Istat - forze di
lavoro, media 2009).
2. L'onere di cui al presente articolo fa carico al capitolo 7031
del bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e
l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9 della legge n.
236 del 19 luglio 1993, esercizio finanziario 2010.


                               Art. 2 

Le regioni e le province autonome, nel confronto con le parti
sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna
amministrazione, ripartiscono le risorse di cui all'art. 1, con
priorita' per i lavoratori delle piccole e medie imprese, come di
seguito indicato:
piani formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale;
piani straordinari di intervento, ai sensi della legge n. 2/2009;
voucher individuali con priorita' per le seguenti categorie:
lavoratori di qualsiasi impresa privata con eta' superiore ai 45
anni; lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo
titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria; giovani
disoccupati con contratto di lavoro non rinnovato alla data del 31
dicembre 2009 per il reinserimento in azienda e per il sostegno del
reddito;
interventi di formazione continua a supporto dello sviluppo
dell'autoimprenditorialita';
azioni ed interventi volti al ricollocamento dei lavoratori
percettori di ammortizzatori sociali nel periodo 2008-2010, anche
eventualmente avvalendosi degli enti di formazione e/o organismi
accreditati e/o autorizzati all'intermediazione tra domanda ed
offerta di lavoro.
Le attivita' formative previste dagli interventi di cui sopra
potranno essere svolte, preferibilmente, in azienda.
Nel caso in cui l'intervento regionale riguardi un'azienda con piu'
sedi anche collocate in diverse regioni, gli interventi potranno
essere rivolti anche ai lavoratori dipendenti delle sedi ubicate al
di fuori dei confini del territorio regionale.
Ciascuna regione e provincia autonoma puo' dare attuazione alle
finalita' di cui sopra anche attraverso bandi multi regionali, previo
accordo con altre regioni e/o province autonome.


                               Art. 3 

1. Le amministrazioni regionali e le province autonome, nella
programmazione degli interventi di cui al presente decreto,
favoriscono l'integrazione con quanto realizzato con le omologhe
azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dai Fondi paritetici
interprofessionali per la formazione continua, ex art. 118, legge n.
388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le amministrazioni regionali e le province autonome promuovono e
garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del
principio delle pari opportunita'.
3. Le regioni e le province autonome possono utilizzare le risorse
anche per interventi a favore di lavoratori colpiti dalla crisi.


                               Art. 4 

1. Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre
specifiche procedure di evidenza pubblica nel cui ambito, oltre a
quanto indicato nell'art. 2, viene prevista: l'indicazione dei
soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e
lavoratori); l'indicazione delle modalita' di selezione delle
iniziative; il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti
di Stato (regolamenti della CE n. 800/08 e n. 1998/2006 «de
minimis»).
2. Al fine di favorire processi di programmazione pluriennale
territoriale nell'ambito della formazione continua, le regioni e le
province autonome, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto impegnano, con atti giuridicamente vincolanti, le
risorse di cui all'art. 1 unitamente alle risorse ripartite con
decreto direttoriale n. 320/V/09 per le finalita' di cui ai
precedenti articoli 2 e 3.
3. Per l'erogazione delle risorse le regioni e le province autonome
trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la
formazione, divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente
relativo agli impegni giuridicamente vincolanti.
4. Pertanto, le erogazioni saranno effettuate come di seguito: 50%
delle risorse al momento della trasmissione dell'atto deliberativo
dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente
vincolanti; 50% delle risorse all'invio dei dati di monitoraggio
sulle attivita' realizzate che attestino il completamento degli
interventi previsti e la spesa complessiva effettuata.
5. Per quanto riguarda, invece, le risorse destinate alle
iniziative formative a domanda individuale, le regioni e le province
autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la
formazione, divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente
relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a
seguito del quale si procede alla liquidazione delle relative
risorse.
6. Le risorse non utilizzate nei termini di cui al precedente punto
2 verranno disimpegnate e riattribuite alle regioni con criteri
individuati dal Ministero del lavoro sentito il coordinamento delle
regioni.

                                     Art. 5 

1. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno, i
dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai
sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di
schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro in accordo
con le regioni e le province autonome e con la collaborazione
dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con
l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio
coerente con le diverse filiere della formazione continua.
Roma, 20 dicembre 2010

Il direttore generale: Mancini