Politiche sociali: ripartite le risorse tra le Regioni per attivita' di formazione e istruzione

Students - Foto di QuimberoRipartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano le risorse che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destina al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato e delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Entrambi i provvedimenti, rispettivamente Decreto del 23 luglio 2010 e Decreto del 2 agosto 2010, sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale.

Il Decreto del 23 luglio 2010 stabilisce la ripartizione e l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato per l'annualità 2009, 80 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo.

Dal momento che il 50% di tali risorse è già stato trasferito alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano, restano ad assegnare 40 milioni di euro, come di seguito specificato:

  • Piemonte: 3.559.670 euro;
  • Valle D'Aosta: 206.400 euro;
  • Lombardia: 9.703.477 euro;
  • Provincia autonoma di Bolzano: 352.510 euro;
  • Provincia autonoma di Trento: 748.443 euro;
  • Veneto: 3.223.706 euro;
  • Friuli Venezia Giulia: 1.352.282 euro;
  • Liguria: 1.010.858 euro;
  • Emilia-Romagna: 5.551.429 euro;
  • Toscana: 2.850.014 euro;
  • Umbria: 939.011 euro;
  • Marche: 1.431.876 euro;
  • Lazio: 2.594.975 euro;
  • Abruzzo: 675.185 euro;
  • Molise: 206.400 euro;
  • Campania: 1.135.787 euro;
  • Puglia: 2.062.463 euro;
  • Basilicata: 206.400 euro;
  • Calabria: 495.176 euro;
  • Sicilia: 1.202.072 euro;
  • Sardegna: 491.866 euro.

Il Decreto del 2 agosto 2010 disciplina invece la ripartizione delle risorse, relative all'annualità 2010, da assegnare per il finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

I fondi, pari ad oltre 189 milioni e 109 mila euro, sono così distribuiti:

  • Piemonte: 23.478.764 euro;
  • Valle D'Aosta: 163.084 euro;
  • Lombardia: 53.092.788 euro;
  • Provincia autonoma di Bolzano: 2.747.013 euro;
  • Provincia autonoma di Trento: 6.235.550 euro;
  • Veneto: 25.988.307 euro;
  • Friuli Venezia Giulia: 6.169.163 euro;
  • Liguria: 3.428.553 euro;
  • Emilia-Romagna: 13.724.834 euro;
  • Toscana: 19.234.347 euro;
  • Umbria: 747.042 euro;
  • Marche: 608.931 euro;
  • Lazio: 13.162.146 euro;
  • Abruzzo: 824.560 euro;
  • Molise: 190.734 euro;
  • Campania: - ;
  • Puglia: 3.714.921 euro;
  • Basilicata: 679.308 euro;
  • Calabria: 1.188.423 euro;
  • Sicilia: 13.731.102 euro;
  • Sardegna: - .

Una parte delle risorse assegnate, non superiore al 10%, può essere destinata ad azioni di sistema collegate all'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 luglio 2010

Ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate  alle  attivita'
di formazione nell'esercizio dell'apprendistato alle Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'annualita' 2009.
(10A12565)

 
IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche per l'orientamento e la formazione

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni fuori
bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante «Legge quadro in
materia di formazione professionale»;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante «Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione»;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia di
promozione dell'occupazione» e in particolare l'art. 16;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di
investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in
particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita'
formative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n.
257 e in particolare l'art. 9 sulle modalita' di finanziamento delle
attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta';
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 recante «Delega al Governo
in materia di occupazione e mercato del lavoro»;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2006 n. 68 convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 recante «Misure
urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga
dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie» e in
particolare l'art. 1, comma 10;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», e in particolare l'art. 23;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», e in particolare l'art. 23;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009)» e in particolare l'art. 2, comma 36;
Visto il decreto ministeriale n. 4/CONT/I/2009 del 8 maggio 2009,
recante il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009
del fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al
Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19
luglio 1993, e la I nota di variazione approvata con decreto
ministeriale n. 80/cont/I/2009 del 3 agosto 2009;
Visto il decreto direttoriale n. 81/CONT/II/2009 del 4 settembre
2009 con il quale vengono impegnati per l'anno 2009 euro
150.000.000,00 di cui euro 80.000.000,00 per il finanziamento delle
attivita' di apprendistato a valere sul Fondo di rotazione per la
formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui
all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, provenienti dal Fondo per
l'occupazione, di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
convertito con modificazioni con al legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il decreto direttoriale n. 110/II/2010 del 23 aprile 2010 che
destina per l'annualita' 2009 euro 80.000.000,00 al finanziamento
delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato
previste dalla normativa vigente, prevedendo il trasferimento, a
titolo di anticipo, del 50% dell'ammontare complessivo per
l'annualita' 2009;
Vista la nota n. 1680/10/coord dell'8 luglio 2010 della IX
commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca, con la quale
si concordava la ripartizione delle risorse fra le regioni e le
Province autonome di Bolzano e Trento, calcolate per il 30% sulla
base degli apprendisti formati e per il 70% sulla base degli
apprendisti occupati;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione fra le regioni e le
Province autonome di Bolzano e Trento delle risorse complessive per
l'annualita' 2009 e al trasferimento, a titolo di saldo, del restante
50% delle risorse medesime;
Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1

1. L'ammontare complessivo delle risorse di cui al comma 1 dell'
art. 1 del decreto direttoriale n. 110/II/10 del 23 aprile 2010 e'
ripartito fra le regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento,
per il 70% in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun
territorio e per il restante 30% secondo quote proporzionali al
numero degli apprendisti formati nell'anno 2008, come risulta dai
dati di monitoraggio regionale, prevedendo un limite minimo di
412.800,00 euro per ciascuna regione. Le risorse ripartite per
ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1,
sulla base dei dati riportati in tabella 2:


Parte di provvedimento in formato grafico


2. A fronte della ripartizione delle risorse di cui al comma
precedente, le risorse da assegnare a saldo sono riportate nella
seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico


3. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7022
del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 del Fondo di
rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo
sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993,
provenienti dal fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni con la legge 19
luglio 1993, n. 236.
4. Una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla
tabella 1 puo' essere utilizzata per il finanziamento di azioni di
sistema e di accompagnamento collegate all'attivita' formativa. Con
le risorse di cui al presente decreto non e' rimborsabile la
retribuzione degli apprendisti.


                               Art. 2 

1. A partire dal giorno successivo alla data del presente decreto e
previa trasmissione di copia dello stesso alle amministrazioni
interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
procede al trasferimento delle risorse a saldo riportate nella
tabella 3.
2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni e le
province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti
amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse
trasferite.
3. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base
di criteri da stabilire d'intesa con il coordinamento delle regioni e
delle province autonome.
Roma, 23 luglio 2010

Il direttore generale: Mancini

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 agosto 2010

Ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al finanziamento
delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, alle Regione e province autonome di Trento e
Bolzano, per l'annualita' 2010. (10A12568)


 
IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche, per l'orientamento
e la formazione

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge quadro in
materia di formazione professionale»;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e in
particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita'
formative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n.
257 e in particolare l'art. 9 sulle modalita' di finanziamento delle
attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta';
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118 comma 16 e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale»;
Visto l'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003
per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
«Definizione delle norme generali sul diritto - dovere all'istruzione
e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, recante «Misure
urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga
dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie» e in
particolare l'art. 1 comma 10;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1 commi 622 e 624;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di
nuove imprese», e in particolare l'art. 13;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto interministeriale del Ministero della pubblica
istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del
29 novembre 2007 «Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione
professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre
2006, n. 296» registrato presso la Corte dei Conti il 10 gennaio 2008
(registro n. 1, foglio n. 7, Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona o dei beni culturali);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», e in particolare l'art. 64;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 19 novembre 2008 sui piani di
riparto relativi ai contributi finalizzati alla prosecuzione dei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale,
adottato a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e in particolare
l'art. 18, comma 1 che istituisce, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il
Fondo sociale per occupazione e formazione, assegnando allo stesso
una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate, e disponendo inoltre che vi affluiscano le risorse
del gia' Fondo per l'occupazione istituito con decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 (art.1, comma 7), nonche' le risorse comunque
destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti», e in particolare l'art. 37;
Visto l'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 5 febbraio 2009
per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa
a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione
professionale;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)» e in particolare l'art. 2 comma 154;
Visto l'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei
percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art.
27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Ritenuto di dover procedere al riparto e al trasferimento delle
risorse relative all'annualita' 2010 nella misura di euro
189.109.570,00, al netto delle risorse da destinare per il
finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato previste dalla normativa vigente;
Ritenuto di utilizzare per il riparto di dette risorse i medesimi
criteri individuati dal decreto interministeriale del 29 novembre
2007 sopra richiamato e gia' applicati per le annualita' precedenti
sulla base del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 19 novembre 2008;
Acquisito il concerto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con nota prot. 1933/AOODGPS del 25
giugno 2010 a ripartire le suddette risorse secondo i criteri
definiti con decreto interministeriale del 19 novembre 2008;
Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1

1. Come previsto dalle norme richiamate in premessa, con
riferimento all'annualita' 2010, sono destinati, ai sensi dell'art.
68, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche
e integrazioni, euro 189.109.570,00 al finanziamento delle iniziative
per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al netto delle
risorse da destinare per il finanziamento delle attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa
vigente.
2. Le somme di cui al precedente comma sono poste a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
3. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite fra le regioni e
le province autonome di Bolzano e Trento, sulla base dei criteri
stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 19 novembre 2008 citato in
premessa. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia
autonoma sono riportate nella tabella 1 sulla base dei dati riportati
in tabella 2:


Parte di provvedimento in formato grafico


4. Una quota pari fino al 10% delle risorse assegnate puo' essere
riservata per le azioni di sistema collegate all'attuazione del
diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri
finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.



                               Art. 2 

1. Previa trasmissione di copia del presente decreto alle
Amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali procedera' al trasferimento delle risorse di cui
alla tabella 1 indicata all'art. 1.
2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto le regioni e le
province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti
amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse
trasferite.
3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento dei percorsi regionali di
istruzione e formazione professionale per l'esercizio dell'obbligo di
istruzione - diritto/dovere, ciascuna regione e provincia autonoma
predispone un rapporto annuale di attuazione elaborato secondo le
linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso
Ministero entro il 30 giugno 2011. La trasmissione dei rapporti
dovra', preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai
sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulla
base dei rapporti realizzati dalle regioni e le province autonome, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione
dell'ISFOL presenta un documento di monitoraggio nazionale ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
4. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio, di cui al
precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, costituisce
condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle
annualita' successive.
5. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base
di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento delle regioni e
delle province autonome
Roma, 2 agosto 2010

Il direttore generale: Mancini