MEF: cofinanziamenti statali a carico del Fondo ex L. 183/1987 per il settore ortofrutticolo

Banco frutta - immagine di DungodungPubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 26 luglio 2010 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce, per l'anno 2010, il cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, nella misura di 40.000.000 euro, posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Il regolamento CE del Consiglio n. 1234/07, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»), come modificato dal regolamento CE n. 361/2008, ed in particolare, l'art. 103-sexies, prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal par. 1 dell'art. 103-ter del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera a) del richiamato art. 103-ter, par.1.

La predetta quota nazionale viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti, previa indicazione mensile dell'AGEA, in qualità di organismo coordinatore, d'intesa con il Ministero delle politiche, agricole e forestali, contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria.

In particolare, alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

  • per euro 10.009.135,49 con risorse provenienti dall'assegnazione ex lege n. 183/1987, relativa all'annualità 2008, di cui al decreto direttoriale n. 3 del 26 febbraio 2009, resesi disponibili per mancata utilizzazione;
  • per euro 29.990.864,51 con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla richiamata legge n. 183/1987.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a presentare alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 97 del regolamento CE n. 1580/2007, la richiesta di rimborso del 60% dell'aiuto nazionale concesso alle suddette organizzazioni relative a Regioni che rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso del paragrafo relativo all'art. 103-sexies del regolamento CE n. 1234/2007.

A tal proposito, l'AGEA provvederà a comunicare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto.

GURI n. 243 del 16 ottobre 2010

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 luglio 2010

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore  delle  organizzazioni
di  produttori  nel  settore  ortofrutticolo,  di  cui   all'articolo
103-sexies del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2010, ai sensi
della legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2010). (10A12031) 

 
 
 
                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta  legge  n.  183/1987  ed  in
particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  2
aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa  con
le  Amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della   quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al  fine  di
assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99,  ha
istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4  agosto  2000,  concernente
direttive generali  per  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, a favore di programmi,  progetti  e  azioni  in  regime  di
cofinanziamento con l'Unione europea; 
  Visto il regolamento CE del Consiglio n.  1182/2007  recante  norme
specifiche per il settore ortofrutticolo; 
  Visto il regolamento della Commissione n.  1580/2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante modalita'  d'applicazione  dei
regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007  nel
settore degli ortofrutticoli; 
  Visto  il  regolamento  CE  del  Consiglio   n.   1234/07   recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per  taluni  prodotti  agricoli  («regolamento  unico  OCM»)  -  come
modificato dal regolamento CE  n.  361/2008  -  ed,  in  particolare,
l'art. 103-sexies, che prevede che gli Stati membri, in  aggiunta  al
fondo di esercizio previsto dal par. 1 dell'art. 103-ter del medesimo
regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la  parte
residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei  produttori,
possono  essere  autorizzati  dalla  Commissione,  previa   richiesta
debitamente  giustificata,  a  concedere   alle   organizzazioni   di
produttori relative a regioni, il cui livello di  organizzazione  dei
produttori nel settore ortofrutticolo e' particolarmente  scarso,  un
aiuto finanziario nazionale  non  superiore  all'80%  dei  contributi
finanziari di cui alla lettera a) del richiamato art. 103-ter, par.1; 
  Visto il predetto art. 103-sexies del regolamento CE del  Consiglio
n. 1234/07 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri  in  cui
meno  del  15%  del  valore  della   produzione   ortofrutticola   e'
commercializzato da organizzazioni  di  produttori  e  in  cui  detta
produzione  rappresenta  almeno  il  15%  della  produzione  agricola
totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso puo' essere rimborsato
dalla Comunita' su richiesta dello Stato membro interessato; 
  Visto l'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/07 della  Commissione,
come modificato dal regolamento (CE) n. 441/2009, il quale stabilisce
che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno
Stato  membro  e'  considerato  particolarmente  scarso   quando   le
organizzazioni di produttori, le associazioni  di  organizzazioni  di
produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato  meno  del
20% del valore medio  della  produzione  ortofrutticola  ottenuta  in
detta  regione  durante  gli  ultimi  tre  anni  per  i  quali   sono
disponibili dati; 
  Visti, altresi',  gli  articoli  96  e  97  del  regolamento  della
Commissione n. 1580/2007, in base ai  quali  il  rimborso  dell'aiuto
finanziario nazionale  e'  limitato  al  60%  dell'aiuto  finanziario
concesso all'organizzazione di produttori e che  la  richiesta  dello
stesso va effettuata anteriormente al 1°  gennaio  del  secondo  anno
successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi; 
  Vista la decisione della Commissione n. 2010/4282/CE del 29  giugno
2010 con la quale l'Italia  e'  stata  autorizzata  ad  erogare,  per
l'anno 2010, l'aiuto  nazionale  previsto  dall'art.  103-sexies  del
regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 per l'importo massimo di euro
48.414.330,00; 
  Vista la nota  n.  6040  dell'11  giugno  2010,  con  la  quale  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  a  fronte
delle risorse comunitarie attivabili per l'anno 2010  per  gli  aiuti
alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari  a
euro  60.965.323,81,   chiede   un   cofinanziamento   nazionale   di
48.414.330,00  euro  a  valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di  cui  alla
legge n. 183/1987; 
  Considerato  che,  rispetto  alla  richiesta  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali di euro  48.414.330,00,  si
ritiene di mettere a disposizione per l'anno 2010 per gli aiuti  alle
organizzazioni  di  produttori  nel  settore  ortofrutticolo  di  cui
all'art. 103-sexies del regolamento CE n. 1234/2007 un  finanziamento
di euro 40.000.000,00; 
  Considerato, altresi', che con proprio decreto  direttoriale  n.  3
del 26 febbraio 2009 e' stato disposto il cofinanziamento nazionale a
favore delle organizzazioni di produttori nel settore  ortofrutticolo
per l'annualita' 2008, ammontante  a  euro  25.479.079,81,  a  valere
sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987; 
  Vista la nota n. 548 del  19  luglio  2010,  con  la  quale  l'Agea
Coordinamento ha trasmesso il prospetto riepilogativo  dei  pagamenti
effettuati relativi all'annualita' 2008  dal  quale  risulta  che,  a
fronte  di  un'assegnazione  di  euro  25.479.079,81,  prevista   dal
predetto decreto n. 3 del 26 febbraio 2009, a  valere  sulle  risorse
della legge n. 183/87, le spese ammissibili  di  quota  nazionale  ai
fini del sostegno delle  organizzazioni  di  produttori  del  settore
ortofrutticolo risultano pari ad euro 15.469.944,32; 
  Considerato,  quindi,  che,  delle   risorse   assegnate   per   il
cofinanziamento nazionale  relativo  all'annualita'  2008,  risultano
inutilizzati euro 10.009.135,49 e che, di conseguenza, detta somma si
rende disponibile per la copertura finanziaria della quota  nazionale
prevista per l'annualita' 2010; 
  Considerato, pertanto, che per la copertura del finanziamento della
quota nazionale relativa all'annualita' 2010 (euro 40.000.000,00)  e'
necessario disporre una nuova  assegnazione  per  euro  29.990.864,51
ricorrendo alle disponibilita' del suddetto Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle politiche comunitarie; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000,  nella  riunione
svoltasi  in  data  26  luglio  2010  con  la  partecipazione   delle
Amministrazioni interessate; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  Il  cofinanziamento   nazionale   pubblico   a   favore   delle
organizzazioni di produttori  nel  settore  ortofrutticolo,  previsto
dall'art. 103-sexies del regolamento CE n. 234/2007, per l'anno 2010,
e' stabilito in misura pari ad euro  40.000.000,00,  ed  e'  posto  a
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. 
  Alla relativa copertura finanziaria si  provvede  come  di  seguito
specificato: 
    a)   per   euro    10.009.135,49    con    risorse    provenienti
dall'assegnazione ex lege n. 183/1987, relativa all'annualita'  2008,
di cui al decreto direttoriale n. 3  del  26  febbraio  2009,  resesi
disponibili per mancata utilizzazione; 
    b) per euro 29.990.864,51 con nuove assegnazioni, sempre a valere
sulle risorse di cui alla richiamata legge n.183/1987. 
  2.  La  predetta  quota  di  euro  40.000.000,00  viene   messa   a
disposizione   degli   Organismi   pagatori   riconosciuti,    previa
indicazione  mensile  dell'AGEA  coordinamento,   d'intesa   con   il
Ministero delle politiche, agricole e forestali,  contestualmente  al
versamento della corrispondente quota comunitaria. 
  3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate  dalla
Commissione  europea,  in  sede  di  liquidazione  dei  conti  FEAGA,
comportano una riduzione della corrispondente quota  a  carico  della
legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta  a  carico
del Fondo di rotazione, autorizzata  per  l'anno  2010,  e  le  somme
rideterminate  a  seguito   delle   rettifiche   comunitarie   verra'
restituita al Fondo medesimo o costituira' acconto per le  successive
annualita'. 
  4. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
anche  per  il  tramite  dell'A.G.E.A.-  in  qualita'  di   organismo
coordinatore, trasmette, per  ciascun  anno,  al  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. gli importi della  quota
comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati  dalla
Commissione europea, al fine di consentire le  necessarie  operazioni
di cui al precedente punto 3. 
  5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  si
impegna a presentare alla Commissione europea, secondo  le  modalita'
ed i termini previsti dall'art. 97 del regolamento CE  n.  1580/2007,
la richiesta di  rimborso  del  60  per  cento  dell'aiuto  nazionale
concesso ad organizzazioni  di  produttori  relative  a  Regioni  che
rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso  del  paragrafo
relativo all'art. 103-sexies del regolamento CE n. 1234/2007.  A  tal
proposito,  l'AGEA  coordinamento   provvedera'   a   comunicare   al
Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  I.G.R.U.E.
l'avvenuto  rimborso  da  parte  della  Commissione,   con   l'esatta
indicazione  della  somma  rimborsata,  al  fine  di  consentire   il
reintegro al Fondo di rotazione  delle  somme  dallo  stesso  erogate
sulla base di tale decreto. 
  6. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
l'AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte  le  iniziative  ed  i
provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i
finanziamenti  comunitari  e  nazionali  assegnati  ed  effettuano  i
controlli di competenza. 
  7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2010 
 
                                   L'Ispettore generale Capo: Amadori 

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 118.