MSE: definiti i criteri per la risoluzione anticipata delle Convenzioni CIP 6/92
Con decreto del 2 agosto 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le disposizioni relative ai "Criteri e parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili fossili per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6 in essere". Il provvedimento, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 settembre 2010, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal giorno successivo alla data di prima pubblicazione, gli operatori hanno 30 giorni di tempo a disposizione per la presentazione della domanda vincolante.
Il regime Cip 6/92 rientra tra i meccanismi che promuovono la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili e assimilate attraverso la remunerazione dell'energia a un prezzo garantito.
La risoluzione volontaria delle convenzioni oggetto del decreto interessa potenzialmente impianti a gas naturale per complessivi 2000 MW per i quali a suo tempo gli operatori hanno presentato la manifestazione di interesse.
I meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6 sono stati definiti nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 dicembre 2009.
I corrispettivi da erogare, quantificati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sulla base di parametri definiti nel decreto del 2 agosto, sono calcolati sulla base del costo evitato di impianto e della disponibilità a mantenere in esercizio l’impianto fino a tre anni dall’avvenuta risoluzione, per esigenze di sicurezza del sistema elettrico.