Tutela ambientale: istruzioni dall'Agenzia delle Entrate sulla detassazione degli investimenti
Gli investimenti ambientali riguardano i beni, fra i quali terreni, fabbricati, macchinari, attrezzature industriali, diretti a prevenire, ridurre, riparare i danni arrecati all'ambiente dallo svolgimento di attività d'impresa.
Il beneficio spetta anche per l'acquisizione in leasing (risoluzione 95/2005).
Secondo una disposizione antielusiva, poi, l'agevolazione decade se i beni stessi sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quelli in cui sono stati acquistati (comma 14, articolo 6, legge 388/2000).
Inoltre, le variazioni in diminuzione per gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2009, dovranno essere indicate:
- nel rigo 46 del quadro RF di Unico 2010 Società di persone,
- nel rigo 54 del quadro RF di Unico 2010 Società di capitali,
- nel rigo 38 del quadro RF di Unico 2010 Persone fisiche,
- nel rigo 41 del quadro RF di Unico 2010 Enti non commerciali ed equiparati,
utilizzando il codice 99, previsto per le variazioni in diminuzione non espressamente elencate nel quadro RF.
Tali chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia come soluzione interpretativa ad un quesito posto da una società operante nel settore dello smaltimento degli oli alimentari, che, avendo realizzato nel proprio stabilimento industriale, nel corso dell’esercizio 2009, investimenti in immobilizzazioni materiali che rientrerebbero tra quelli ammissibili al regime di detassazione del reddito per “investimenti ambientali”, previsto dalla citata Legge finanziaria, a favore delle piccole e medie imprese, ha evidenziato la mancanza di specifiche indicazioni nelle istruzioni del quadro RF del modello di dichiarazione dei redditi UNICO SP 2010.