Credito di imposta fondazioni bancarie: il codice tributo per il 2018

Credito imposta fondazioni bancarieL'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle fondazioni di origine bancaria per i versamenti effettuati al Fondo unico nazionale.

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Per assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) il Codice del Terzo settore ha istituito il Fondo unico nazionale (FUN), che è alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui al decreto legislativo n. 153-1999.

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A fronte di tali contributi al FUN alle fondazioni è riconosciuto un credito d'imposta fino al 100% dei versamenti effettuati, entro una spesa massima di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi.

Ai fini della determinazione dell'incentivo rilevano i versamenti effettuati al Fondo entro il 31 ottobre di ciascun anno e, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei contributi versati al FUN, l’Agenzia delle entrate definisce annualmente la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione.

Per l'anno 2018, a fronte di risorse per 15 milioni e di versamenti per 38 milioni e 924.543,73 euro, la percentuale definita dalle Entrate è pari al 38,54 per cento.

L'Agenzia comunica a ciascuna fondazione l’ammontare del credito d’imposta spettante, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dal Fisco.

Il codice tributo per la fruizione è “6893”, denominato “Credito d’imposta spettante alle FOB in relazione ai versamenti effettuati al FUN - art. 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.  

Risoluzione n. 101/E del 28 dicembre 2018