Più tempo per le domande di indennità per il fermo pesca 2021
Il Ministero del Lavoro ha rinviato al 18 marzo il termine ultimo per richiedere i ristori per i lavoratori delle imprese di pesca interessati da misure di arresto temporaneo obbligatorio o di fermo pesca non obbligatorio previsti dal decreto interministeriale n. 1 del 13 gennaio 2022.
Cosa finanzierà il nuovo PO FEAMPA 2021-27
A finanziare l'indennità onnicomprensiva da 30 euro al giorno prevista in caso di sospensione dal lavoro sono i 19 milioni di euro stanziati dalla legge di Bilancio 2021, di cui 12 milioni per le misure di fermo pesca temporaneo obbligatorio e 7 milioni per l'arresto non obbligatorio.
A chi spetta l’indennità per il fermo pesca
L'aiuto è riconosciuto ai dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, sia per la sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, che per il fermo pesca non obbligatorio, in questo caso per un periodo massimo di 40 giorni nell'arco dell'anno.
Sono esclusi dall'aiuto gli armatori e i proprietari armatori per le imbarcati su navi da loro stessi gestiti, dal momento che per loro non si configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
Come presentare la domanda di aiuto
A decorrere dalle 8.00 del 25 gennaio le imprese interessate a ricevere l'indennità possono presentare domanda per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il sistema telematico "CIGSonline", seguendo le istruzioni disponibili nella pagina web Fermo Pesca.
Il sistema CIGSonline del Ministero del Lavoro ha aggiornato le modalità di pagamento dell'imposta di bollo, per cui non sarà più possibile assolvere il pagamento tramite titolo cartaceo, ma esclusivamente utilizzando il sistema di pagamento "PagoPA". In caso di omesso pagamento dell'imposta di bollo, non sarà possibile inoltrare la domanda.
Sarà la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro a curare l’istruttoria delle domande, a quantificare l'importo spettante a ciascun lavoratore marittimo e ad autorizzare i trasferimenti delle risorse in favore dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima.
Le indennità, pari a 30 euro giornalieri per l’anno 2021, sia in caso di fermo pesca obbligatorio che di arresto non obbligatorio, verranno erogate nei limiti degli stanziamenti a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero. Qualora le richieste aziendali superino lo stanziamento previsto, la relativa indennità sarà ridotta proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
La nuova scadenza per l'invio delle domande, dopo la proroga decisa dal Ministero del Lavoro, è il 18 marzo 2022.
In Gazzetta UE il regolamento FEAMPA 2021-27: 6,1 miliardi per la pesca