APE sociale – chiarimenti INPS su requisito disoccupazione
Può accedere all'APE Sociale anche chi, dopo aver esaurito l'indennità di disoccupazione, ha lavorato per un massimo di sei mesi.
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Con messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017 l’INPS ha fornito le istruzioni operative in merito al requisito dello stato di disoccupazione per l’accesso al beneficio pensionistico APE Sociale di cui alla legge di Bilancio per il 2017.
Chi può richiedere l'APE sociale
Prevista in via sperimentale dalla legge di Bilancio 2017, l'APE Sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS che mira ad agevolare la transizione verso il pensionamento di soggetti che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero, con almeno 63 anni di età e 30/36 anni di contributi che si trovino in condizioni di bisogno.
In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88 del 23 maggio 2017 ai fini dell'accesso all'APE rientrano nella condizione di bisogno:
- i disoccupati che hanno concluso l’indennità di disoccupazione da almeno 3 mesi e che hanno maturato almeno 30 anni di contributi,
- i soggetti che negli ultimi sette anni hanno svolto per almeno sei anni lavori usuranti e pesanti e che hanno maturato 36 anni di contributi,
- i lavoratori che assistono familiari conviventi di 1° grado con disabilità grave da almeno 6 mesi e che hanno maturato almeno 30 anni di contributi,
- i lavoratori che hanno un livello di invalidità superiore o uguale al 74% con 30 anni di contributi.
Coloro che hanno diritto al sussidio devono presentare la domanda di accesso all’APE in via telematica, rivolgendosi a un patronato o utilizzando i servizi online sul sito dell'INPS, entro il 30 novembre 2017.
Per il 2018, invece, la prima scadenza è fissata al 30 marzo, con risposta INPS entro il 30 giugno, e la seconda al 30 novembre.
Il requisito della disoccupazione
Il chiarimento dell'INPS riguarda le condizioni per il riconoscimento del requisito della disoccupazione.
Inizialmente, infatti, l'INPS aveva stabilito, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, che tale stato dovesse essere mantenuto per tutto il periodo compreso tra la conclusione del sussidio di disoccupazione e l’accesso all’indennità di APE Sociale/pensione anticipata e che il periodo di inoccupazione nel periodo successivo alla fruizione totale della prestazione di disoccupazione non dovesse essere interrotto da rioccupazioni di qualsivoglia durata.
Con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017 il Ministero ha però introdotto una lettura di maggior favore, secondo la quale lo stato di disoccupazione è sospeso solo in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi. Questo significa che in caso di rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, lo stato di disoccupazione non viene meno e si può accedere all'APE Sociale.
Di conseguenza, spiega l'INPS nel messaggio, le domande che rispettano gli altri requisiti previsti dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i sei mesi.
In più, anche le domande già presentate e rigettate per rioccupazioni di durata inferiore ai sei mesi dovranno essere riesaminate dalle sedi INPS per valutare il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.