Abruzzo: pubblicate 3 ordinanze con interventi urgenti per il terremoto
In sintesi, vediamo i principali provvedimenti contenuti nelle ordinanze.
- Sospensione degli adempimenti e dei versamenti: sono stati sospesi, nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle medesime, dal 6 aprile al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;
- Ripresa degli adempimenti e dei versamenti nella provincia dell'Aquila: nei riguardi dei contribuenti che alla data del 06/04/2009, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune diverso da quelli che il decreto-legge indica, la sospensione disposta dal citato decreto cessa il 30/06/2009. I versamenti non effettuati nel predetto periodo di sospensione sono eseguiti entro il 16/07/2009; gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo oggetto della sospensione sono effettuati entro il 30/09/2009.
- Presentazione della dichiarazione dei redditi ed attività di assistenza fiscale: le persone fisiche domiciliate nei comuni stabiliti, possono presentare la dichiarazione entro il 26/10/2009 ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato a svolgere l’attività di assistenza fiscale mentre quelle non domiciliate entro il 30/06/2009; i sostituti che, alla data del 06/04/2009, avevano il domicilio nei comuni individuati dal decreto e quelli che non l’avevano, effettuano, entro dicembre 2009, le operazioni di conguaglio.
- Sospensione dei termini in favore dell’Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione: sono stati prorogati al 31/12/2010 i termini di prescrizione o decadenza, legali o convenzionali relativi all’esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo e accertamento, contenzioso e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e all’attività di interpello da parte delle diverse articolazioni dell’Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione aventi sede istituzionale nei Comuni stabiliti, ovvero di altre articolazioni della stessa Agenzia e degli agenti della riscossione operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale alle stessa data nei medesimi comuni, la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 06/04/2009 e il 30/12/2010. Inoltre sono stati prorogati di un anno, in riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso alla data del 31/12/2005 e 31/12/2006, i termini di decadenza per la notifica, ai contribuenti che hanno domicilio fiscale nei comuni stabiliti; per la notifica delle cartelle di pagamento, c’è una proroga al 31/12/2011, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione.
- Rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e compensazione volontaria: per i rimborsi IVA relativi all’anno 2008 ed ai primi trimestri del 2009, nel limite di euro 516.457, i soggetti stabiliti sono esclusi dall’obbligo di presentazione delle garanzie, se non ancora presentate.
Inoltre per favorire il rapido rientro delle unità immobiliari ubicate nei territorio dei comuni stabiliti, o danneggiate, è riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità fino all’importo massimo di euro 10.000, cui può essere aggiunto l’ulteriore importo massimo di euro 2.500 per riparare parti comuni degli edifici.
I lavori di riparazione non devono comportare alcun mutamento di destinazione d’uso e per poter avvedere al contributo bisogna presentare apposita comunicazione di inizio attività al Sindaco del comune interessato; l’erogazione del contributo da parte del Sindaco, avviene mediante bonifico bancario.
Agli oneri derivanti da questi primi interventi, si fa fronte nel limite di euro 100.000.000 con le prime disponibilità del CIPE, nonché con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l’anticipato rientro nelle abitazioni.
Per le unita' immobiliari che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilita' con misure di pronto intervento, e' riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonche' la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi.
I lavori di riparazione, ai quali sono assimilati gli interventi di manutenzione ordinaria, non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unita' immobiliare ne' modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario. Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, e' riconosciuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il contributo e' riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo nonsuperiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonche' di immobili ad uso non abitativo danneggiati.
Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
(Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 132 del 10/06/2009)