Agenzia Entrate – chiarimenti su ristrutturazione e bonus mobili

Dal bonus mobili alla riqualificazione energetica dei condomini, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle detrazioni

Bonus mobili - Author: Polygon Homes / photo on flickr

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Il Fisco fa chiarezza su alcune questioni interpretative prospettate dal coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale e da altri soggetti in merito alle detrazioni per il bonus mobili e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

Bonus mobili

I chiarimenti richiesti riguardano la possibilità di far rientrare la sostituzione della caldaia nell'agevolazione fiscale per l’acquisto dell’arredo, il cosiddetto bonus mobili previsto dalla legge di stabilità 2016. La finanziaria, infatti, ha prorogato al 31 dicembre la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

L'Agenzia delle Entrate precisa che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ammessi alla detrazione del 50% costituiscono presupposto per l’accesso al cosiddetto bonus mobili qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.

Più nello specifico, gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili sono riconducibili alla manutenzione straordinaria, mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria, “tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente rispondono al criterio dell’innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.”.

La sostituzione della caldaia, dunque, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus in questione, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.

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Condomini minimi: interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

La questione sottoposta all'Agenzia delle Entrate riguarda la risoluzione n. 74/E del 2015, con cui il Fisco ha chiarito che per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di condomini minimi, la fruizione della detrazione è subordinata alla richieste del codice fiscale del condominio. In particolare, si chiede all'Agenzia se tali chiarimenti possano valere anche per le rate di detrazione relative ad anni precedenti e per le spese sostenute nel 2015, qualora non sia stato ancora richiesto il codice fiscale del condominio.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, precisa il Fisco, la fruizione dell’agevolazione è stata subordinata alla circostanza che il condominio sia intestatario delle fatture ed esegua, nella persona dell’amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.

In presenza di un “condominio minimo”, un edificio composto da non più otto condomini che quindi non ha l'obbligo di nominare un amministratore, la necessità di chiedere il codice fiscale del condominio viene meno.

Per semplificare le procedure, l'Agenzia riconsidera le istruzioni fornite in precedenza. In particolare, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale - e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento - si può ritenere che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto.

In assenza del codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.

Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all'agevolazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

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Photo credit: Polygon Homes via Foter.com / CC BY-NC