Umbria: preadozione del Piano di Tutela delle Acque
Il disegno di legge, in coerenza con la Costituzione e con le leggi nazionali e comunitarie in materia di acque, si articola in "Parti" e "Sezioni", e si compone di 12 articoli.
L’articolo 1 descrive l’oggetto e le finalità della legge. Obiettivi generali sono quelli di:
- prevenire e ridurre l’inquinamento e risanare i corpi idrici inquinati;
- migliorare lo stato delle acque e proteggere quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
L’articolo 2 descrive il Piano di tutela delle acque, lo strumento con il quale la Regione Umbria raggiunge gli obiettivi e le finalità della legge.
L’articolo 3 descrive le procedure previste per l’approvazione del Piano di tutela e ne indica il periodo di validità.
L’articolo 4 precisa le modalità di aggiornamento e di modifica del Piano.
L’articolo 5 dispone che l’attuazione della legge e del Piano di tutela avvenga mediante appositi regolamenti che disciplinino, tra l’altro, gli scarichi delle acque reflue, la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, la tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e delle aree di salvaguardia delle acque minerali naturali, di sorgente e termali. La Giunta regionale ha comunque la facoltà di dettare ulteriori disposizioni in attuazione del Piano.
L’articolo 6 descrive i controlli e le sanzioni amministrative che si applicheranno per il mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e tecnici, degli obblighi e delle prescrizioni, previsti nei regolamenti.
L’articolo 7 prevede sanzioni accessorie per alcuni casi specifici, riguardanti il mancato rispetto delle norme che si applicano nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed il mancato rispetto delle disposizioni in materia di bilancio idrico di Ambito Territoriale Integrato.
L’articolo 8 introduce modifiche alla legge regionale 33 del 2004 (“Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale”) al fine di definire in maniera univoca le modalità di riscossione dei canoni.
L’articolo 9 attribuisce alle Province le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura.
L’articolo 10 prevede l’istituzione di un capitolo di bilancio con il quale sono finanziati interventi infrastrutturali, opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
L’articolo 11 uniforma il regime sanzionatorio previsto dalla normativa nazionale.
L’articolo 12 detta le disposizioni transitorie e finali, mantenendo in vigore le disposizioni regionali vigenti fino all’emanazione dei regolamenti in materia, la stipula di una convenzione tra gli Ambiti Territoriali Integrati e l’”Arpa” (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) per le attività di controllo e valutazione sul ciclo delle acque. Lo stesso articolo, infine, prevede il controllo dei Comuni per l’attuazione degli interventi di risparmio idrico in edilizia previsti nell’apposito regolamento.
In particolare, il Piano prevede le misure per il raggiungimento dello stato ambientale “buono” per ciascun corpo idrico (fiumi, laghi, falde) entro il 31 dicembre 2015.