Legge n. 100/2010: Conversione del DL n. 64/2010 in materia di spettacolo e attività culturali
Convertito nella legge 29 giugno 2010, n. 100, con modificazioni, il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali". La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 1° luglio 2010.
I punti salienti del provvedimento riguardano:
- la revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, dettando nuove disposizioni sul procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico e in materia di personale dipendente dalle stesse fondazioni;
- le attivita' culturali, nell'ambito delle quali il MIBAC puo' liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80% dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalita' previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito;
- nuove disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, apportando modifiche all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
- la nascita del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalita' giuridica di diritto privato, costituita dagli stessi artisti interpreti esecutori al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione.
GURI n. 150 del 30 giugno 2010
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010 , n. 64
Testo del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 100 del 30 aprile 2010) coordinato con la legge
di conversione 29 giugno 2010, n. 100 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di
spettacolo e attivita' culturali». (10A08206)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonchP dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico
1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo provvede
alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo
delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge
11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni
legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento
sulla base dei principi (( di tutela e valorizzazione professionale
dei lavoratori, )) di efficienza, corretta gestione, economicita', ((
imprenditorialita' e sinergia tra le fondazioni, )) anche al fine di
favorire l'intervento congiunto, di soggetti pubblici e privati nelle
fondazioni, tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e
culturale del teatro di riferimento della fondazione
lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla
sua collocazione nella tradizione operistica italiana;
(( a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della gestione
attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di
criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla
designazione di figure manageriali di comprovata e specifica
esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e
che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio
dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui
almeno uno magistrato della Corte dei conti; ))
b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le
decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna
fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli
organi, alla gestione e al controllo dell'attivita', nonche' alla
partecipazione (( di soggetti pubblici e privati )) finanziatori nel
rispetto dell'autonomia e delle finalita' culturali della fondazione;
lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono
approvati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) previsione (( del controllo e della vigilanza )) sulla
gestione economico-finanziaria della fondazione, (( in ordine alla
quale e' attribuita totale responsabilita' al sovrintendente e al
consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e
dell'equilibrio di bilancio;
c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato
delle fondazioni al fine di realizzare la piu' ampia sinergia
operativa possibile; ))
d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione
attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del
contributo statale, (( salvaguardando in ogni caso la specificita'
della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e
tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della
finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di
criteri e modalita' di collaborazioni nelle produzioni;
d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento
statale in base alla qualita' della produzione; ))
e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;
(( e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte
degli enti locali; ))
f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le
fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarita',
alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali
capacita' produttive, per rilevanti ricavi propri o per il
significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati,
con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di
approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di
ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che
l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi
di attivita' triennali in ragione di una percentuale minima
prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi
da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali. (( Lo
statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza
del presidente-sovrintendente e della componente del corpo
accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici. ))
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' sentito per le materie
di sua specifica competenza.
(( f-bis) individuazione delle modalita' con cui le regioni
concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di
spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarieta', adeguatezza,
prossimita' ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali
previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;
1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione
dell'assetto delle Fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui
al comma 1 rispondono altresi' ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i
soggetti interessati, quali le Regioni, i Comuni, i Sovrintendenti
delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;
b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i
rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli
aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367;
c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere
normativo, volti a favorire una maggiore stabilita' del settore
tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che
permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui
disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle
stesse;
d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche
attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero
sovrintendente, la responsabilita' della gestione, che dovra'
rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal
consiglio di amministrazione, nonche' l'adeguata autonomia
decisionale;
e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri
d'opera italiani, cosi' come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n.
800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le
eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento
culturale inteso come investimento e non come spesa;
f) prevedere che sia mantenuta la capacita' di produzione culturale
sul territorio e il genere di spettacolo - lirica, balletto, musica
sinfonica - come tipicita' caratterizzanti l'identita' e i fini
istituzionali delle fondazioni;
g) valorizzare le finalita' ed il carattere sociale delle
fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i
giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili
fondamentali, verso cui del resto sono sempre state orientate le
grandi istituzioni teatrali e culturali italiane.
2. Sugli schemi )) di regolamento di cui al comma 1 e' acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge
28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti
commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro (( sessanta
giorni )) dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e'
comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le
disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle
quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle
disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.
3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine
di (( diciotto )) mesi dalla data di entrata in vigore (( della legge
di conversione del presente decreto. ))
Art. 2
Procedimento di contrattazione collettiva nel settore
lirico-sinfonico
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata
in vigore (( della legge di conversione del presente decreto )) il
contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni e'
sottoscritto, per la parte datoriale, da una (( delegazione
rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche )) e
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si
avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche
amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione
collettiva del personale dipendente dalle fondazioni
lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali. L'accordo e' sottoposto al controllo della Corte
dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero
dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino
alla verifica della maggiore rappresentativita' dei lavoratori
dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro e'
stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
vigente alla data di entrata in vigore (( della legge di conversione
del presente decreto. ))
Art. 3
Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni
lirico-sinfoniche
1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche,
previa autorizzazione del sovrintendente, puo' svolgere attivita' di
lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e
professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno
orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di
lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalita' previste
dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi
dell'articolo 2 (( del presente decreto )) e dell'articolo 3-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, (( e
secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale ))
sempre che cio' non pregiudichi le esigenze produttive della
fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro
autonomo rese da tale personale, a decorrere dal (( 1º gennaio
2012)). Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli
267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
2. Nell'ambito delle attivita' consentite ai sensi dell'articolo 23
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del
medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici
autonomi, e' condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da
parte del consiglio di amministrazione, e' riportato nell'atto di
convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza
e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di
clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile.
3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto
collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti
integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai
commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non
possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono
comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non
formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai
sensi del comma 4».
(( 3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo
successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo
nazionale di lavoro. ))
4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilita'
finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di
crisi, (( decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto )) e fino alla stipulazione
del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi
contratti integrativi con le modalita' di cui al presente articolo,
(( eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo
in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2011, )) alle fondazioni lirico-sinfoniche e'
fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato,
nonche' di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo
che per quelle professionalita' artistiche, necessarie per la
copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per
l'attivita' produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Le procedure concorsuali non
compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al
momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. (( A
decorrere dall'anno 2012 )) le assunzioni a tempo indeterminato, sono
annualmente contenute in un contingente complessivamente
corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al
personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' da assumere non potra' essere superiore a quello
delle unita' cessate nell'anno precedente, fermo restando le
compatibilita' di bilancio della fondazione. (( A decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, )) le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti
vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali
d'opera professionale dei lavoratori cosi detti aggiunti, non possono
superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le
assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche
possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
(( 5-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il
pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti l'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e che presentino un
rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e
l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento
nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo
indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere
personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni
occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosi' detti
"aggiunti", nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato. ))
6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione
in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3,
quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e
successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro
instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato
e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi' inefficaci i
contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a
specifiche attivita' artistiche espressamente programmate. Non si
applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le
disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come
tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di
cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del
medesimo decreto e' sostituito dal seguente:
«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie
dei tersicorei e ballerini, l'eta' pensionabile e' fissata per uomini
e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di eta' anagrafica,
con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il
sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
relativo all'((eta' superiore. Per i due anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui
al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto
o superato l'eta' pensionabile, e' data facolta' di esercitare
opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale
opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da
presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione o almeno tre mesi prima del
perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite
massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le
donne e di anni cinquantadue per gli uomini ». ))
8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 7, valutato
in euro 2.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009,
n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al comma 7 e riferisce in merito al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attivita'
culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009,
nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente
comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 8-bis. Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla
Fondazione per le proprie attivita' e senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, puo'
effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito
dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della
pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero
per i beni e le attivita' culturali. ))
Art. 4
Disposizioni in materia di attivita' culturali
1. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attivita' culturali
puo' liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino
all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i
criteri e le modalita' previsti dai decreti ministeriali vigenti in
tale ambito.
Art. 5
Disposizioni in materia di attivita' cinematografiche
(( (Soppresso). ))
Art. 6
Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere
cinematografiche e le opere audiovisive
1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La Societa'
italiana degli autori ed editori (SlAE) cura la tenuta di un registro
pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere
audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per i beni e attivita' culturali, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi,
sentita la SlAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le
modalita' di registrazione delle opere, (( le tariffe relative alla
tenuta del registro nonche' la tipologia ed i requisiti formali degli
atti soggetti a trascrizione.»; ))
b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le opere
cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e per le opere
audiovisive».
2. E' abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' tutte le altre
disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo.
Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 103, secondo comma, della legge 22
aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente, (( di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n.
1061, convertito dalla legge 18 giugno 1939, n. 458.
2-bis. All'allegato 2 al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n.
179, dopo il numero 446 e' inserito il seguente: ))
«446-bis. Regio decreto-legge 1061 16/06/1938 provvedimenti a
favore dell'industria cinematografica nazionale Beni e attivita'
culturali Artt. 12, 13, 14.»
3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 7
Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli
attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo
14 del codice civile, e' costituito dagli artisti interpreti
esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei
contratti collettivi nazionali (( e dalle associazioni di artisti
interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri
iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti, ))
il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo
IMAIE), associazione avente personalita' giuridica di diritto
privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla
presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di
attuazione del codice medesimo. (( Lo statuto del nuovo IMAIE
riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo
consultivo. )) Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che
ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il
regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n.
93 del 1992, (( e che riordinano con proprio decreto l'intera materia
del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto
organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei
diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni
da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo IMAIE dei
compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle
leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di
mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione necessaria
alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1
dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. )) Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del
collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un
componente ciascuno del collegio.
2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al
nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAlE
in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e
ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i
compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80,
84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge
5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei
compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori,
conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso,
tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al
nuovo IMAlE e' trasferito, dalla data di costituzione, il personale
di lMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione
sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i
crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo
2112 del codice civile.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del
nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco
degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la
indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce
il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.
(( 3-bis. I dati idonei ad attestare l'identita' e la residenza
degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere
trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione
o utilizzazione dell'opera. ))
(( Art. 7-bis
Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150°
anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia
1. Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della
proclamazione dell'Unita' d'Italia, e' dichiarato festa nazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi
dell'Unita' Tecnica di Missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772,
sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri «150
anni dell'Unita' d'Italia» e sentito il Comitato dei Garanti, le
iniziative culturali compatibili con il programma delle
manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa
nazionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle
attivita' previste nel comma 2. ))
Art. 8
Abrogazioni
(( 1. (soppresso). ))
2. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, le parole: «sentito il Dipartimento dello spettacolo» e le
parole: «di concerto con le Autorita' di Governo competenti in
materia di turismo ed in materia di spettacolo» sono soppresse.
3. Sono abrogati:
a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio
1977, n. 426;
b) il comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n.
54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole:
«dell'articolo 1, commi sesto e settimo» sono soppresse;
c) il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982,
n. 43;
d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) l'articolo 14 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
(( e-bis) il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 93;
e-ter) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367. ))
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni
urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
ERRATA-CORRIGEComunicato relativo al testo del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,
coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita'
culturali». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 150 del 30 giugno 2010). (10A08266)
Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella
sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 49, seconda colonna,
l'art. 9 (Entrata in vigore), e' sostituito dal seguente:
«Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua publbicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.»