Agenzia delle Entrate: Circolare 32/E-2010 sulle istanze di interpello

Agenzia delle entrate Firenze - Foto di FreepenguinCon la circolare n. 32/E l’Agenzia delle Entrate ha riassunto la normativa relativa alle istanze di interpello, illustrando le caratteristiche delle tre categorie nelle quali possono essere classificate a livello procedurale, ordinario, antielusivo e disapplicativo, anche al fine di evitare la moltiplicazione di istanze generiche o inammissibili.

Nell’interpello ordinario rientrano le istanze per la continuazione del consolidato nazionale in materia di recupero dei crediti bancari e di ricerca e sviluppo, ma anche gli interpelli relativi ad utili, dividendi e plusvalenze da partecipazioni in paesi appartenenti alla black list.

L’interpello ordinario è inefficace se in sede di controllo emergono discrepanze tra i fatti verificati e quelli riportati nell’istanza di interpello; inoltre, a partire dalla data di pubblicazione della circolare, i soggetti non residenti devono presentare le istanze alla direzione centrale Normativa.

Si parla invece di interpello antielusivo relativamente alle istanze presentate ai sensi dell’articolo 110, comma 10 del Tuir, in tema di costi sopportati nei confronti di soggetti ubicati in paesi black list

E’ necessario che l’istanza riporti dettagliatamente sia il caso in oggetto che la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente; in caso di mancata risposta dell’Amministrazione dopo 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, infatti, il contribuente può diffidare l’amministrazione e a 60 giorni dalla diffida si afferma la soluzione interpretativa proposta dal contribuente.

Infine la procedura dell’interpello disapplicativo include le istanze presentate dalle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 724/1994 e deve riferirsi a casi specifici rispetto ai quali si individuano norme di legge antielusive, che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre situazioni ammesse dall’ordinamento.

L'agenzia illustra inoltre i requisiti formali da rispettare nella presentazione delle istanze, tra cui la necessità che l’istanza venga inoltrata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e l'inammissibilità in caso di assenza di dati identificativi dell'interpellante, della procura se presentata da professionisti o di elementi che permettano di definire la concretezza del caso sottoposto, quali l'indicazione del beneficio fiscale atteso.

Circolare n. 32/E del 14 giugno 2010