Circolare 31E-2010 Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulle agevolazioni per la prima casa
Con circolare n. 31/E-2010 l'Agenzia delle Entrate ha esteso la possibilità di accedere alle agevolazioni "prima casa" ad alcune situazioni particolari, quali il diritto all'agevolazione per l'acquisto di pertinenze, ed ha escluso la revoca dell'agevolazione nel caso in cui l'abitazione acquistata fruendo del beneficio venga venduta entro 5 anni e si acquisti un altro immobile adibito ad abitazione principale.
Andando nello specifico, l'Agenzia specifica che:
- le agevolazioni "prima casa" sono riconosciute nel caso di acquisto di pertinenze da collegare ad abitazioni o immobili acquisiti allo "stato rustico" e adibiti ad abitazione principale, acquistati senza fruire delle suddette agevolazioni;
- nel caso di ampliamento, mediante acquisto di un alloggio adiacente, di un'abitazione acquisita senza fruire delle agevolazioni "prima casa", l’accesso all’agevolazione per l'acquisto del secondo alloggio è consentito a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso;
- rispetto all’alienazione entro 5 anni di un immobile acquistato fruendo dell'agevolazione, la revoca non ha luogo "nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale";
- infine, non si decade dall'agevolazione anche nel caso di vendita entro 5 anni di un immobile agevolato per riaquistarlo entro un anno fuori del territorio nazionale, purché l'immobile sia destinato ad abitazione principale e lo stato estero nel quale è ubicato prevada "strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale".