Agenzia Entrate: chiarimenti su passaggio a regime forfettario

Regime forfettario - photo credit: photosteve101Con la risposta n. 72 del 20 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul passaggio dal regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile al regime forfettario istituito dalla legge di Bilancio 2015.

Legge Bilancio 2019 – regime forfettario dei minimi, novita' per partite IVA

Un contribuente che nel 2014 abbia avviato la propria l’attività beneficiando del regime fiscale di vantaggio per nuove imprese giovanili con aliquota al 5% può scegliere di passare, per l’anno 2018, al regime forfettario istituito dalla legge n. 190-2014 (legge di Bilancio 2015), mantenendo la stessa tassazione fino al compimento del quinquennio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 72-2018.

La risposta del Fisco

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate arriva in risposta al quesito di un contribuente che, nel 2014, ha avviato un’attività di consulenza amministrativa avvalendosi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui alla legge n. 111 del 2011 e che vorrebbe aderire al regime forfettario per il periodo d'imposta 2018, fruendo però dell’aliquota agevolata del 5% prevista per i contribuenti che iniziano l’attività, non essendo ancora decorsi i 5 anni contemplati dalla norma.

La legge n. 190-2014, ricorda l'Agenzia, ha previsto, a partire dal 2015, un regime forfettario di determinazione del reddito, modulato in ragione della tipologia di attività esercitata e dei ricavi o compensi realizzati, che prevede un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività.

Il regime forfettario 2016 per partite Iva previsto dalla legge di stabilità

I contribuenti che applicavano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, abrogato definitivamente a partire dal 1° gennaio 2016, potevano continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) oppure transitare nel nuovo regime forfettario, fruendo dell’aliquota del 5 per cento per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio.

Non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, chiarisce ora l'Agenzia, l’istante può scegliere - avendone i requisiti - di applicare per l’anno 2018 il regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014 con tassazione al 5%.

Risposta n. 72-2018

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