Fondi europei – in vigore il decreto sulle spese ammissibili
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale entra in vigore il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 che regola l'ammissibilità delle spese al cofinanziamento dei fondi europei e nazionali nel quadro della Politica di Coesione.
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In vigore il decreto che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020. Tali regole si applicano, oltre che ai Programmi Operativi Nazionali e Regionali a valere sui fondi europei, anche ai Programmi di Azione e Coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020.
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Regole generali per l'ammissibilità della spesa
I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.
Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti una serie di requisiti di carattere generale.
In particolare, la spesa deve essere:
- a) pertinente ed imputabile ad un’operazione selezionata dall’Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all’operazione della spesa sostenuta;
- c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese;
- d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l’esistenza di un’adeguata pista di controllo;
- e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell’Autorità di gestione.
Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMP che non comportano spese del beneficiario, la spesa ammissibile è l’aiuto pubblico erogato al beneficiario.
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IVA, spese legali, oneri e altre imposte
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Costituisce, spesa ammissibile anche l’imposta di registro, in quanto afferente a un’operazione.
Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, sempre purché direttamente afferenti a dette operazioni.
Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall’Autorità di gestione.
Qualora l’esecuzione dell’operazione richieda l’apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell’Autorità di gestione.
Materiale usato
L’acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte simultaneamente tre condizioni:
- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell’operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
Acquisto di terreni
Tre condizioni sono previste anche per l'acquisto di terreni, in particolare:
- la sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione;
- la percentuale rappresentata dall’acquisto del terreno non superi il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell’operazione considerata;
- la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, che attesti il valore di mercato del terreno.
Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, l'incidenza della spesa per l'acquisto di terreni può salire dal 10 al 15 per cento. Inoltre, nel caso di operazioni a tutela dell’ambiente, la spesa per l’acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a condizione che:
- l’acquisto sia stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell’Autorità di gestione;
- il terreno sia destinato all’uso stabilito per un periodo determinato nella decisione dell'Autorità di gestione;
- il terreno non abbia una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall’Autorità di gestione;
- l’acquisto sia effettuato da parte o per conto di un’istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
Acquisto di edifici
L’acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun Fondo, costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all’operazione in questione e a condizione che:
- sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell’immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull’area interessata;
- le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l’operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l’erogazione delle risorse;
- l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- l’immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall’Autorità di gestione;
- l’edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell’operazione.
Locazione finanziaria
Precise condizioni valgono anche per l'ammissione al cofinanziamento delle spese relative alla locazione finanziaria (leasing).
In particolare, nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:
- il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l’importo dei canoni versati dall’utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
- i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
- in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
- l’acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l’importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
- non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing, tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
- l’aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell’utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
- il concedente dimostra che il beneficio dell’aiuto è trasferito interamente all’utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
Laddove, invece, il beneficiario del cofinanziamento sia l’utilizzatore:
- i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l’importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l’aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria è versato all’utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell’intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall’utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell’intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell’operazione ammissibile; è onere dell’utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l’uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.
Ubicazione e stabilità delle operazioni
In generale, sono ammissibili le spese relative alle operazioni cofinanziate dai Fondi SIE situate nell’area geografica, o nella categoria di regioni nel caso del FESR e FSE, in cui interviene il Programma operativo.
Le spese sostenute per la realizzazione di un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o in investimenti produttivi nell’ambito di un Programma cofinanziato sono inoltre ammissibili se l’operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall’articolo 71 del regolamento UE n. 1303/2013. Il periodo standard di cinque anni può essere ridotto a tre dalle Autorità di gestione dei Programmi operativi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o di posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato.
> Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018
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