Startup innovative: Risoluzione Agenzia Entrate 9-E-2015, agevolazioni anche per investimenti indiretti

Author: plewicki / photo on flickr L'Agenzia delle Entrate chiarisce, con la risoluzione n. 9-E del 22 gennaio 2015, che le agevolazioni fiscali destinate a chi investe nel capitale sociale di startup innovative sono previste anche in caso di sottoscrizione di quote tramite una società fiduciaria.

Le agevolazioni previste dal dl n. 179-2012

Il decreto-legge n. 179-2012 ha previsto agevolazioni fiscali sia a favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che di quelli passivi dell'imposta sul reddito delle società che investono in startup innovative negli anni 2013, 2014 e 2015.

Con il decreto attuativo del 30 gennaio 2014 si è stabilito che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, fino a un massimo di 500mila euro in ciascun periodo d'imposta.

Per quanto riguarda i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e la soglia massima si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

Nel caso in cui la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.

I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), invece, possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. In caso di importo della deduzione superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, sempre non oltre il terzo.

In caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale (SIAVS) o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione è aumentata al 25% e la deduzione al 27%.

La risoluzione n. 9-E del 22 gennaio 2015

Rispondendo a un quesito sull’intestazione fiduciaria di azioni o quote, con la risoluzione n. 9-E-2015, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’interposizione di una società fiduciaria tra la startup innovativa e i soci non modifica l’effettivo proprietario dei beni. Lo schermo fiduciario, spiega l'Agenzia, non assume rilevanza nel rapporto tra l'amministrazione finanziaria e il fiduciante, che è a tutti gli effetti il titolare delle quote e, quindi, anche delle agevolazioni fiscali.

Nello stesso documento, l'Agenzia ricorda che per accedere alla disciplina di favore prevista dal dl n. 179-2012 le startup innovative sono tenute a iscriversi nella Sezione speciale del Registro delle imprese in tempo utile per rilasciare all’investitore la certificazione richiesta per la fruizione dell’incentivo fiscale nel periodo d’imposta di spettanza.

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Risoluzione n. 9-E del 22 gennaio 2015

Photo credit: plewicki / Foter / CC BY-NC-SA