DL 179-2012: nel DM 30 gennaio 2014 gli incentivi fiscali alle startup innovative
Il Ministero dell'Economia ha approvato, con decreto del 30 gennaio 2014, pubblicato il 20 marzo in Gazzetta ufficiale, le modalità di attuazione degli incentivi fiscali a chi investe in start-up innovative, previsti dal decreto-legge n. 179/2012.
Per favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, il dl 179/2012 ha previsto un regime speciale per le startup innovative, derogando ad alcune regole del diritto societario, e ha introdotto agevolazioni fiscali per chi investe in tali società.
Beneficiari
In base al decreto attuativo del Ministero dell'Economia, le agevolazioni si applicano sia ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che a quelli passivi dell'imposta sul reddito delle società che investono in startup innovative negli anni 2013, 2014 e 2015.
Investimenti ammissibili
Gli investimenti possono essere effettuati sia tramite organismi di investimento collettivo del risparmio, che attraverso altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative, ma in questo ultimo caso, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle startup da tali società.
Le agevolazioni si applicano:
- ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle startup innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative,
- agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Le agevolazioni sono applicabili a condizione che l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuati in ogni periodo d'imposta non sia superiore a 2,5 milioni di euro per startup innovativa.
Agevolazioni
Relativamente ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), questi possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, fino a un massimo di 500mila euro in ciascun periodo d'imposta. Per quanto riguarda i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e la soglia massima si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
Nel caso in cui la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.
I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), invece, possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. In caso di importo della deduzione superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, sempre non oltre il terzo.
Infine, per gli investimenti nelle startup a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione è aumentata al 25% e la deduzione al 27%.
Links
Decreto ministeriale del 30 gennaio 2014 - GURI del 20 marzo 2014