UE: Direttiva per l'efficienza e l'integrazione del mercato interno degli OICVM

Il Parlamento ha adottato una direttiva che introduce nuove misure per migliorare l’efficienza e l’integrazione del mercato interno degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), nonchè per ottimizzare il funzionamento delle norme attuali sulla commercializzazione transfrontaliera.
Con 589 voti favorevoli, 28 contrari e 38 astensioni il Parlamento ha adottato un maxi-emendamento alla direttiva di compromesso - negoziato con il Consiglio dal relatore Wolf KLINZ -  che mira, da un lato, a codificare le modifiche introdotte nel 2001 alla direttiva dal 1985 ad oggi e, dall'altro, a introdurre nuove misure per migliorare l’efficienza e l’integrazione del mercato interno degli OICVM e a ottimizzare il funzionamento delle attuali disposizioni riguardanti la commercializzazione transfrontaliera degli OICVM e gli obblighi in materia di informativa.
 
Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro il 1° luglio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove norme.
 
Sono soggetti alla direttiva gli OICVM, ovvero gli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti d'investimento.
 
Inoltre, conformemente al diritto nazionale, tali organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune d'investimento, gestito da una società di gestione) o di «trust» ("unit trust") oppure la forma statutaria (società di investimento).
 
Non sono soggette alla direttiva «le società d'investimento il cui patrimonio è investito, tramite imprese figlie, principalmente in beni diversi dai valori mobiliari». Inoltre, non sono considerati OICVM assoggettati alla presente direttiva gli organismi di tipo chiuso, quelli che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle loro quote tra il pubblico all'interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa, gli OICVM la vendita delle cui quote è riservata dal regolamento del fondo o dagli atti costitutivi della società d'investimento al pubblico dei paesi terzi e, infine, le categorie di organismi fissate dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito l'OICVM per le quali non si possono applicare le norme previste in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti.

 

Procedura di autorizzazione
Per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato dalle autorità competenti del suo Stato membro d'origine. Tale autorizzazione, in principio, vale per tutti gli Stati membri. Tuttavia, un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine approvano la richiesta della società di gestione di gestire l'OICVM, nonché il regolamento del fondo e la scelta del depositario.
Una società d'investimento, invece, è autorizzata soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine approvano i suoi atti costitutivi e la scelta del depositario, nonché, se del caso, la richiesta della società di gestione di gestire l'OICVM.

La vigilanza prudenziale su una società di gestione spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione indipendentemente dal fatto che la società di gestione crei una succursale o presti servizi in un altro Stato membro o meno. Lo Stato membro di origine dovrà quindi elaborare le norme prudenziali e di comportamento che le società devono osservare in permanenza sul proprio territorio per quanto concerne l'attività di gestione degli OICVM autorizzati.

La direttiva inquadra i principi essenziali delle norme di comportamento e la Commissione, entro il 1° luglio 2010, dovrà stabilire le misure di esecuzione. La direttiva, d'altro canto, assegna alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di vigilare su taluni aspetti che esulano dagli obblighi stabiliti dalla direttiva stessa.  

Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi
Una società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro, al fine di esercitare l'attività per cui è stata autorizzata, dovrà comunicare tale intenzione alle autorità competenti dello Stato membro di origine, fornendo una serie di informazioni e documenti, tra i quali figurano un programma di esercizio indicante le attività e i servizi che si intendono svolgere nonché la struttura organizzativa della succursale. Tale programma, è precisato, include una descrizione della procedura di gestione dei rischi posta in essere dalla società di gestione e delle disposizioni adottate per garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione dovranno comunicare a quelle del paese ospitante della società di gestione tutte queste informazioni entro due mesi e le precisazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo che miri a tutelare gli investitori.
 
Qualora una società di gestione intenda prestare il servizio di gestione di portafogli collettivi, le autorità competenti del suo Stato membro di origine dovranno allegare alla documentazione un attestato da cui risulti che la società è stata autorizzata, nonché una descrizione della portata dell'autorizzazione della società di gestione e i dettagli di un'eventuale restrizione dei tipi di OICVM che detta società di gestione è autorizzata a gestire. I servizi prestati dalla succursale di una società di gestione entro il territorio dello Stato membro ospitante dovranno essere conformi alle norme di quest'ultimo, sul cui rispetto dovranno vigilare le sue autorità competenti.
 
La direttiva, inoltre, prevede:

  • delle disposizioni particolari per quelle società di gestione che propongono soltanto di commercializzare le quote dell'OICVM che esse gestiscono in uno Stato membro diverso da quello in cui l'OICVM è stato autorizzato, senza lo stabilimento di una succursale e senza proporre di effettuare altre attività o servizi;
  • che una società di gestione che fornisce un servizio di gestione di portafogli collettivi transfrontalieri in regime di libera prestazione di servizi o mediante lo stabilimento di una succursale dovrà osservare le norme dello Stato membro di origine in materia di organizzazione, compresi il regime di delega, le procedure di gestione dei rischi, le norme prudenziali e la vigilanza e gli obblighi informativi che le incombono. Tali società, inoltre, dovranno osservare le norme dello Stato membro di origine dell'OICVM in materia di costituzione e funzionamento degli OICVM;
  • un'armonizzazione della procedura di fusione per ridurre gli oneri amministrativi sostenuti dai promotori dei fondi che desiderano procedere a fusioni transfrontaliere;
  • la possibilità di istituire strutture master-feeder allo scopo di aprire nuove opportunità d’affari per i gestori degli OICVM, consentendo loro di snellire ed incrementare l’efficienza della loro politica di investimento (una struttura master-feeder è caratterizzata dall’investimento da parte dell’OICVM feeder di tutte o quasi tutte le sue attività in un altro OICVM, l’OICVM master).

Informazioni per gli investitori
Vi sono poi nuove regole con lo scopo di semplificare il contenuto e le condizioni alle quali vengono fornite informazioni ai potenziali investitori in OICVM.
(Fonte: Parlamento Europeo, EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO alla Proposta della Commissione DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) )