Commissioni bancarie: nuovi limiti per affidamenti e sconfinamenti

Euro coinsNovità in arrivo in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito. Un decreto, emanato in via d’urgenza dal ministro dell’Economia e delle finanze Mario Monti, in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d’Italia, ridefinisce, infatti, la struttura delle commissioni e degli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli scoperti di conto/utilizzi extra fido, in base all'articolo 117bis del Testo unico bancario (TUB).

Le nuove norme si applicano nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori, relativamente:

  • alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento;
  • agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;
  • agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente;
  • agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento, del Tub, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;
  • agli sconfinamenti a valere su carte di credito.

Affidamenti

Il decreto stabilisce che, oltre ai tassi debitori sull'ammontare effettivamente utilizzato, ciascun affidamento concesso può comportare solo i seguenti oneri a carico del cliente:

  • una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare è liberamente determinato nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

La commissione si applica per l'intero periodo e sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto.

Sconfinamenti

Per gli scoperti di conto e utilizzi extrafido, il decreto prevede l'applicazione di una commissione di istruttoria veloce, espressa in misura fissa e in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre, anche in questo caso, ad un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.

Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni ditferenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:

  • nei rapporti con i consumatori, per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro: per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - ançhe se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro.
  • lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
  • lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell 'intermediario;
  • lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

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DM 644 30 giugno 2012

TUB