Sicilia: on-line il software per usufruire del credito d'imposta
L'Agenzia delle Entrate ha reso fruibile il software per la compilazione delle istanze ai fini del credito di imposta per gli investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese in Sicilia, in attuazione della Legge regionale n. 11/2009. Le richieste di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del prossimo 3 novembre.
Lo strumento consiste in un contributo erogato nella forma di credito di imposta da usufruire in compensazione per i "nuovi investimenti" in beni strumentali - intesi come beni materiali ed immateriali nuovi rientranti in un progetto di investimento iniziale (articoli 102, 102bis e 103 del Dpr 917/1986) - effettuati in Sicilia successivamente alla data di comunicazione dell'ammissione all'agevolazione e fino il 31 dicembre 2013.
L'agevolazione può essere richiesta dalle imprese, anche artigiane, che operano nei seguenti settori:
- attività estrattive,
- manifatturiere,
- turismo,
- servizi legati all’information-technology,
- agroalimentare (trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura).
Sono agevolabili gli investimenti che riguardano:
- autoveicoli con tara uguale o superiore a 5 quintali,
- attrezzatura varia e minuta,
- impianti e macchinari specifici,
- impianti e macchinari generici,
- costruzioni leggere, tettoie e baracche,
- beni immobili,
- terreni e immobili, ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto d’investimento iniziale proposto.
L’utilizzo dell'incntivo fiscale è consentito solo entro i limiti del credito di imposta maturato in ragione degli investimenti realizzati e nel rispetto di limiti massimi pari al 30% nell’anno di accoglimento dell’istanza e 70% nell’anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo.
La parte di credito eccedente le misure massime sopra indicate per ciascun anno deve essere riportata negli anni successivi e potrà essere fruita entro il secondo anno successivo alla presentazione dell’istanza.
Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente potrà utilizzare il credito residuo anche dopo il secondo anno successivo alla presentazione dell’istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
Agenzia delle Entrate - Software di compilazione dell'istanza di attribuzione del credito di imposta