Veneto: i dettagli per accedere ai contributi per fronteggiare i danni delle alluvioni - OPCM 3906-2010
Veranno erogati 300 milioni di euro, a carico del Fondo per la protezione civile, a sostegno dei cittadini e delle imprese venete colpiti dalle alluvioni, che si sono verificate dal 31 ottobre al 2 novembre scorsi. Lo ha decretato l'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce, inoltre, modalità e tempistica per accedere ai contributi.
Sarà compito del presidente della Regione Zaia, nominato Commissario delegato:
- predisporre l'elenco dei Comuni danneggiati;
- accertare i danni;
- adottare le misure possibili per mettere in sicurezza le aree colpite.
Fatto ciò, entro il 03/01/2011, dovrà redigere un piano degli interventi per superare l'emergenza, redatto secondo un ordine di priorità.
Sempre il Commissario delegato, entro il 04/12/2010, dovrà inviare al ministero dell'Economia e delle Finanze e al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'elenco delle imprese che hanno dovuto fermare la propria attività lavorativa e l'elenco dei cittadini costretti ad liberare le proprie abitazioni. Verranno poi adottate dai ministeri le misure previste per la sospensione:
- degli adempimenti e dei versamenti tributari,
- dei contributi previdenziali e assistenziali,
- dei premi assicurativi obbligatori contro la malattia e gli infortuni professionali.
Sin da subito, per i cittadini le cui case sono state dichiarate inagibili, viene erogato un contributo fino al 75% e nel limite massimo di 30.000 euro; è possibile anche un'anticipazione fino al 50% del contributo, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Inoltre è previsto un contributo, pari a 100 euro per ciascun componente del nucleo familiare fino a un massimo di 400 euro mensili, per provvedere ad una autonoma sistemazione in attesa del rientro o di un'altra stabile sistemazione; questo contributo può essere concesso per non più di 12 mesi dal provvedimento di sgombero.
Possono presentarsi però casi specifici, come i seguenti:
- se sono presenti single, il contributo è elevato a 200 euro mensili,
- se nel nucleo familiare sono presenti ultra sessantacinquenni o portatori di handicap, è riconosciuta una quota aggiuntiva fino a un massimo di 100 euro mensili per ciascun "soggetto debole".
Per i cittadini che hanno dovuto sgomberare le proprie case e traslocare la mobilia in un magazzino, verrà erogata una somma pari all'80% delle spese sostenute e documentate e fino a un massimo di 5.000 euro.
A sostegno delle imprese commerciali, produttive, agricole, artigianali, professionali, turistiche, ecc., viene prevista l'erogazione dei seguenti contributi:
- per i danni a impianti, strutture, macchinari e attrezzature, fino al 75% del danno stesso;
- per le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti dall'alluvione, fino al 30% del prezzo di acquisto;
- per la sospensione della attività, da 6 giorni lavorativi in su, un contributo quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (per le attività iniziate nel 2010, alla richiesta va allegata la perizia giurata di un professionista autorizzato alla certificazione tributaria);
- per i beni mobili danneggiati o distrutti - sulla base delle spese di riparazione fatturate o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene per un importo non inferiore a 3.500 euro -, fino al 75% del danno.
I danni subiti sono attestati, per importi fino a 30.000 euro, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre per danni di importi superiori occorre produrre una perizia giurata di un professionista abilitato o di un pubblico ufficiale iscritto all'albo.
E' possibile anticipare il contributo anche per le imprese, su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di idonea garanzia, fino al 50% del contributo sulla base di una relazione tecnica attestante gli interventi da realizzare e il costo stimato.
Sarà prevista, sia per i cittadini che per le imprese, la possibilità di ottenere la sospensione dei mutui per otto mesi, scegliendo tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
Infatti, nei prossimi 30 giorni, le banche dovranno rappresentare ai mutuatari tale possibilità, informandoli circa i costi e i tempi dei pagamenti delle rate sospese e il termine per poter scegliere, non inferiore a 30 giorni; se la banca non dovesse effettuare questa comunicazione, è prevista direttamente la sospensione dei pagamenti fino al 30 giugno 2011.
Infine si avrà l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative per gli inadempimenti in materia di lavoro, ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, nel periodo dal 31 ottobre 2010 al 30 giugno 2011; questa misura riguarda soltanto coloro che operavano nei comuni alluvionati individuati dal Commissario delegato e le imprese e i lavoratori autonomi che, pur operando in comuni non colpiti, alla data del 31 ottobre erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista inserito nell'elenco delle imprese costrette a fermare la propria attività lavorativa e dei cittadini che hanno dovuto evacuare le proprie abitazioni.
Ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2010 n. 3906