MSE: disponibili le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Parco eolico - foto di Heitor Carvalho JorgePubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La disciplina unica a livello nazionale in materia risponde all'esigenza di coordinare i piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e i piani paesaggistici, semplificare le procedure e determinare la certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nell'iter autorizzativo.

In particolare il decreto MSE del 10 settembre 2010 definisce le Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonchè linee guida tecniche per gli impianti stessi.

Nella parte prima vengono illustrate le Disposizioni generali, riguardanti:

  • i principi generali inerenti l'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • il campo di applicazion;
  • le opere connesse e le infrastrutture di rete;
  • gli oneri informativi a carico del gestore di rete;
  • il ruolo del gestore servizi elettrici (GSE);
  • la trasparenza amministrativa;
  • il monitoraggio;
  • l'esenzione dal contributo di costruzioni;
  • gli oneri istruttori.

La parte seconda prende in esame il Regime giuridico dell autorizzazioni, distinguendo tra gli interventi soggetti ad autorizzazione unica (cui è destianata tutta la parte terza) e gli interventi soggetti a denuncia di inizio attivita' (DIA) e interventi di attivita' edilizia libera, con il dettaglio per tipologia di impianto (fotovoltaico, impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e bio gas, eolico, idroelettrico e geotermoelettrico).

Prima delle Disposizioni transitorie e finali (parte quinta), vengono esaminati i criteri per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio (parte sesta).

Le Linee Guida entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 3 ottobre 2010.

Le Regioni e gli Enti Locali - a cui oggi compete il rilascio delle autorizzazioni - dovranno adeguare le proprie norme alle nuove Linee guida entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore, cioè entro il 1° gennaio 2011.

GURI n. 219 del 18 settembre 2010

Linee guida per il procedimento di cui all'articolo  12  del  decreto
legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387  per  l'autorizzazione  alla
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita'
da fonti rinnovabili nonche' linee guida tecniche  per  gli  impianti
stessi. 
 
                               PARTE I 
 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1. Principi generali inerenti l'attivita' di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili 
1.1.L'attivita'  di  produzione  di  energia   elettrica   da   fonti
rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di
energia elettrica ed e' attivita' libera, nel rispetto degli obblighi
di  servizio  pubblico,  ai  sensi  dell'articolo   1   del   decreto
legislativo n. 79 del 1999. A tale attivita' si accede in  condizioni
di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalita',  condizioni  e
termini per il suo esercizio. 
1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni
e divieti  in  atti  di  tipo  programmatorio  o  pianificatorio  per
l'installazione di specifiche  tipologie  di  impianti  alimentati  a
fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalita' di
cui al paragrafo 17. 
1.3. Ai sensi dell'ordinamento comunitario e nazionale,  non  possono
essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria  aventi
ad oggetto l'attivita' di produzione di  energia  elettrica,  che  e'
attivita' economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a
regime di privativa. Restano ferme le  procedure  concorrenziali  per
l'attribuzione  delle  concessioni  di  derivazione  d'acqua  e   per
l'utilizzo dei fluidi geotermici. 
2. Campo di applicazione 
2.1. Le modalita' amministrative e i  criteri  tecnici  di  cui  alle
presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di  energia
elettrica  alimentati  da  fonti  energetiche  rinnovabili,  per  gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o  parziale
e riattivazione degli stessi impianti nonche' per le  opere  connesse
ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei
medesimi impianti. 
2.2.Le presenti linee guida non si applicano agli  impianti  offshore
per i  quali  l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero  dello  sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con le modalita' di cui all'articolo  12,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 387 del 2003 e previa  concessione  d'uso  del
demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima. 
3. Opere connesse e infrastrutture di rete 
3.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi  1  e  3,  del
decreto legislativo 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi
anche i servizi ausiliari di impianto  e  le  opere  necessarie  alla
connessione  alla  rete  elettrica,   specificamente   indicate   nel
preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica  minima
generale, redatti dal gestore della rete  elettrica  nazionale  o  di
distribuzione   ed   esplicitamente   accettati    dal    proponente.
Nell'individuare la soluzione di  connessione,  al  fine  di  ridurre
l'estensione complessiva e gli impatti  ambientale,  paesaggistico  e
sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed  ottimizzare
i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene
conto  in  modo  coordinato  delle  eventuali  altre   richieste   di
connessione di impianti riferite ad  una  medesima  area  e  puo',  a
seguito di apposita  istruttoria,  inserire  nel  preventivo  per  la
connessione una stazione di  raccolta  potenzialmente  asservibile  a
piu'  impianti  purche'  ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto. 
3.2  In  riferimento  alle  connessioni  alla   rete   nazionale   di
trasmissione dell'energia elettrica, non sono opere connesse, ai fini
dello svolgimento del  procedimento  di  autorizzazione  del  singolo
impianto, i nuovi elettrodotti, o  i  potenziamenti  di  elettrodotti
esistenti facenti  parte  della  rete  di  trasmissione  nazionale  e
inclusi da Terna nel piano di  sviluppo  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive 20 aprile 2005  pubblicato  nella
Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n.  98,  che  viene  sottoposto  a  VAS  e
all'approvazione del Ministero sviluppo economico. Resta  fermo  che,
nel caso di  interventi  assoggettati  alla  valutazione  di  impatto
ambientale di competenza statale ai sensi del punto 4)  dell'allegato
II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152  del  2006,  gli
esiti  di  tale  valutazione  confluiscono  nel  procedimento   unico
regionale. 
3.3. Fatto salvo quanto disposto dal punto 3.2, le infrastrutture  di
connessione alla rete elettrica di  trasmissione  nazionale  inserite
nell'elenco delle connessioni allegato al piano di sviluppo di  detta
rete  sono  considerate  opere  connesse  ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 
3.4. In riferimento  alle  connessioni  alla  rete  di  distribuzione
dell'energia elettrica, non sono opere connesse gli interventi  sulla
linea di distribuzione per cui e' prevista la valutazione di  impatto
ambientale di competenza regionale ai sensi  dell'allegato  III  alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tra  le  opere
connesse  sono  comunque  inclusi   gli   interventi   necessari   al
collegamento del singolo impianto alla linea  stessa,  a  prescindere
dal loro assoggettamento  alla  valutazione  di  impatto  ambientale,
indicati e concordati dal produttore nel preventivo. 
4. Oneri informativi a carico del gestore di rete 
4.1. Al fine di agevolare il coordinamento nell'autorizzazione  degli
impianti di connessione, i gestori  di  rete  informano  con  cadenza
quadrimestrale le singole Regioni circa le soluzioni  di  connessione
elaborate e poi accettate dai proponenti nel  periodo  di  interesse,
con riferimento ai soli impianti con potenza nominale non inferiore a
200 kW. 
5. Ruolo del gestore servizi elettrici (GSE) 
5.1. Per lo  svolgimento  di  eventuali  servizi  inerenti  attivita'
statistiche e di monitoraggio connesse alle autorizzazioni uniche, il
Gestore dei servizi elettrici Spa puo' fornire supporto alle  Regioni
secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del Ministro  dello
sviluppo economico. 
6. Trasparenza amministrativa 
6.1. Le Regioni  o  le  Province  delegate  rendono  pubbliche  anche
tramite  il  proprio  sito  web,  le  informazioni  circa  il  regime
autorizzatorio  di  riferimento  a  seconda  della  tipologia,  della
potenza dell'impianto e della localizzazione, l'autorita'  competente
al rilascio del  titolo,  la  eventuale  documentazione  da  allegare
all'istanza medesima aggiuntiva a quella indicata al paragrafo  13  e
comunque relativa alle competenze degli  enti  tenuti  ad  esprimersi
nell'ambito del procedimento unico, il numero di copie necessario, le
modalita' e i  termini  di  conclusione  dei  relativi  procedimenti,
fornendo l'apposita  modulistica  per  i  contenuti  dell'istanza  di
autorizzazione unica. 
6.2.Gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non
idonei con le modalita' e secondo i criteri di cui al  paragrafo  17,
sono resi pubblici attraverso i siti web delle Regioni, e degli  enti
locali interessati. Sono altresi' resi  pubblici,  nel  rispetto  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela  dei
dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione  e
all'esercizio  rilasciati  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo  n.  387  del  2003.  Sono  altresi'  rese  pubbliche  le
informazioni necessarie ai  proponenti  per  l'attuazione  del  punto
10.4. 
7. Monitoraggio 
7.1.Ai  fini   dell'aggiornamento   delle   presenti   linee   guida,
eventualmente avvalendosi del GSE con le modalita' di cui al punto 5,
le Regioni, anche per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo
3, comma 3, lettera e) del  decreto  legislativo  n.  387  del  2003,
redigono e  trasmettono  entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,  al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e  le
attivita'  culturali  e  alla  Conferenza  unificata,  una  relazione
riferita all'anno precedente, contenente almeno i seguenti dati: 
a) numero di richieste di autorizzazione ricevute; 
b) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito  positivo
e con esito negativo; 
c) numero dei procedimenti pendenti; 
d) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a
ciascuna fonte; 
e) dati circa la potenza e la producibilita'  attesa  degli  impianti
autorizzati, con riferimento a ciascuna fonte; 
f) proposte per  perseguire  l'efficacia  dell'azione  amministrativa
nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili. 
8. Esenzione dal contributo di costruzione 
8.1. Fermi restando gli adempimenti fiscali  previsti  dalle  vigenti
norme, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lett. e)  del  D.P.R.  380
del 2001, il contributo di costruzione non  e'  dovuto  per  i  nuovi
impianti, lavori,  opere,  modifiche,  installazioni,  relativi  alle
fonti rinnovabili di energia. 
9. Oneri istruttori 
9.1.Le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n.  62
del 2005 possono prevedere oneri istruttori a carico  del  proponente
finalizzati a coprire le spese istruttorie di cui  al  paragrafo  14;
detti  oneri,  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  6,  del  decreto
legislativo n 387 del  2003  non  possono  configurarsi  come  misure
compensative. Gli oneri sono determinati sulla base dei  principi  di
ragionevolezza, proporzionalita' e non  discriminazione  della  fonte
utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque
non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento. 
 
                              PARTE II 
 
                REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI 
 
10. Interventi soggetti ad autorizzazione unica 
10.1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  ai  paragrafi  11  e  12,   la
costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di  produzione  di
energia  elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  delle  opere
connesse e  delle  infrastrutture  indispensabili  sono  soggetti  ad
autorizzazione unica  rilasciata  dalla  Regione  o  dalla  Provincia
delegata. 
10.2. Le disposizioni dell'articolo 12, commi 1, 2, 3,  4  e  6,  del
decreto legislativo n. 387 del 2003 si applicano alla costruzione  ed
esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti di  cocombustione,
di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca
documentazione atta a dimostrare che la producibilita' imputabile  di
cui  all'articolo  2,  comma  1,  lett.  g)  del   medesimo   decreto
legislativo n. 387 del 2003, per il quinquennio successivo alla  data
prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore  al  50%
della producibilita' complessiva di energia elettrica della centrale.
Il titolare di un  impianto  ibrido  che  intenda  procedere  ad  una
modifica del mix di combustibili  tale  da  comportare  la  riduzione
della producibilita'  imputabile  al  di  sotto  del  50%  di  quella
complessiva,    e'    obbligato    ad    acquisire    preliminarmente
l'autorizzazione al proseguimento dell'esercizio nel nuovo assetto ai
sensi delle pertinenti norme di settore. 
10.3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da  rifiuti,  aventi
le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si  applica  la
procedura di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152  del
2006 e successive  modificazioni,  sono  soggetti  all'autorizzazione
unica di cui al punto  10.1,  anche  qualora  tali  impianti  abbiano
capacita' di  generazione  inferiore  alle  soglie  richiamate  nella
tabella 1. 
10.4. Sono fatte salve  le  norme  di  settore  che  assoggettano  ad
autorizzazione gli interventi di  modifica  degli  impianti.  In  tal
caso, le  autorizzazioni  settoriali  confluiscono  nel  procedimento
unico. 
10.5. Qualora un progetto interessi il territorio di piu'  Regioni  o
di  piu'  Province  delegate,  la  richiesta  di  autorizzazione   e'
inoltrata all'ente nel cui territorio: 
i. sono installati il maggior numero di aerogeneratori, nel  caso  di
impianti eolici; 
ii. sono installati il  maggior  numero  di  pannelli,  nel  caso  di
impianti fotovoltaici; 
iii. e' effettuata la derivazione d'acqua di  maggiore  entita',  nel
caso di impianti idroelettrici; 
iv. sono presenti il  maggior  numero  di  pozzi  di  estrazione  del
calore, nel caso di impianti geotermoelettrici; 
v. sono collocati i gruppi turbina alternatore, ovvero i  sistemi  di
generazione di energia elettrica, negli altri casi. 
L'ente  in  tal  modo  individuato  provvede  allo  svolgimento   del
procedimento, cui partecipano gli altri enti interessati. 
10.6 Qualora gli effetti di un progetto interessino il territorio  di
altre Regioni o Province delegate, la Regione o Provincia  competente
al  rilascio  dell'autorizzazione  e'  tenuta   a   coinvolgere   nel
procedimento le Regioni o Province delegate interessate. 
10.7 L'amministrazione individuata ai sensi del punto 10.5 procede al
rilascio dell'autorizzazione d'intesa con le altre Regioni o Province
delegate interessate. 
11. Interventi soggetti  a  denuncia  di  inizio  attivita'  (DIA)  e
interventi di attivita' edilizia libera: principi generali 
11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per  gli
impianti di cui al paragrafo 12 ,  l'autorita'  competente  non  puo'
richiedere l'attivazione del procedimento unico di  cui  all'articolo
12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma  la
facolta' per il proponente di optare, in alternativa  alla  DIA,  per
tale procedimento unico. 
11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in  relazione  ai  quali
sia  necessario  acquisire  concessioni   di   derivazioni   ad   uso
idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche,  di  tutela
del patrimonio  storico-artistico,  della  salute  o  della  pubblica
incolumita', le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo  che
il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. 
11.3.  Sono  realizzabili  mediante  DIA  gli  impianti  nonche'   le
eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal  caso,
le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque  denominati
previsti dalla vigente normativa sono  allegati  alla  DIA  (verifica
gestore rete/  preventivo  per  la  connessione).  Per  gli  impianti
soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione  alla
rete elettrica sono autorizzate separatamente. 
11.4. Il ricorso  alla  DIA  e  alla  comunicazione  e'  precluso  al
proponente che non abbia titolo sulle aree  o  sui  beni  interessati
dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si  applica
l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003,  in
tema di autorizzazione unica. 
11.5. Sono soggette a DIA le opere di  rifacimento  realizzate  sugli
impianti  fotovoltaici  ed  eolici  esistenti  che   non   comportano
variazioni  delle  dimensioni   fisiche   degli   apparecchi,   della
volumetria delle strutture e  dell'area  destinata  ad  ospitare  gli
impianti stessi, ne' delle opere connesse. 
11.6. I limiti di capacita' di generazione e di potenza  indicati  al
successivo paragrafo 12 sono da intendere come  riferiti  alla  somma
delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli  impianti  di
produzione appartenenti allo stesso  soggetto  o  su  cui  lo  stesso
soggetto ha la  posizione  decisionale  dominante,  facenti  capo  al
medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per  capacita'  di
generazione o potenza dell'impianto  si  intende  la  potenza  attiva
nominale dell'impianto, determinata come somma delle  potenze  attive
nominali dei generatori  che  costituiscono  l'impianto.  La  potenza
attiva nominale  di  un  generatore  e'  la  massima  potenza  attiva
determinata  moltiplicando  la  potenza  apparente  nominale  per  il
fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del
generatore medesimo. 
11.7. La locuzione " utilizzo delle fonti di energia  rinnovabile  in
edifici ed impianti industriali" di cui all'articolo  123,  comma  1,
del DPR 380 del 2001, e' riferita a quegli interventi in  edifici  ed
impianti  industriali  esistenti  in  cui  gli  impianti  hanno   una
capacita' di generazione compatibile con il  regime  di  scambio  sul
posto. 
11.8. La locuzione "installazione di pannelli solari  fotovoltaici  a
servizio degli edifici", di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  d)
del DPR 380 del 2001, e' riferita a  quegli  interventi  in  cui  gli
impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed
hanno una capacita' di  generazione  compatibile  con  il  regime  di
scambio sul posto. 
11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti  alimentati
da fonti rinnovabili di cui all'articolo 6, comma 2 lettere a) e  d),
del DPR 380 del 2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano: 
a)  le  autorizzazioni  eventualmente  obbligatorie  ai  sensi  delle
normative di settore; 
b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del  medesimo
comma 2,  i  dati  identificativi  dell'impresa  alla  quale  intende
affidare  la  realizzazione  dei  lavori  e  una  relazione   tecnica
provvista  di  data  certa  e  corredata  degli  opportuni  elaborati
progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il  quale  dichiari  di
non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il committente
e che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i  lavori  sono
conformi  agli  strumenti  urbanistici  approvati  e  ai  regolamenti
edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e  regionale  non
prevede  il  rilascio  di  un   titolo   abilitativo.   Per   "titolo
abilitativo" si intende il permesso di costruire di cui  all'articolo
10 e seguenti del DPR n. 380 del 2001. 
11.10. Alla Comunicazione di cui all'articolo  27,  comma  20,  della
legge n 99 del 2009 e di cui all'articolo 11, comma  5,  del  decreto
legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 6 del DPR 380 del 2001. 
11.11. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma
6, del DPR 380 del 2001 e 11, comma 4, del  decreto  legislativo  115
del 2008. 
12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita'  e  interventi
di attivita' edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto 
FOTOVOLTAICO 
12.1. I seguenti interventi sono considerati  attivita'  ad  edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dal punto 11.9 e 11.10, anche per  via  telematica,  dell'inizio  dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: 
a)  impianti   solari   fotovoltaici   aventi   tutte   le   seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115): 
i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici  esistenti  con
la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e  i  cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; 
ii. la superficie dell'impianto non e' superiore a quella  del  tetto
su cui viene realizzato; 
iii. gli interventi  non  ricadono  nel  campo  di  applicazione  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei
beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti  dall'articolo  11,
comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008. 
b)  impianti   solari   fotovoltaici   aventi   tutte   le   seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  lettera  d)  del
DPR 380 del 2001): 
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; 
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime  di
scambio sul posto; 
iii. realizzati al di fuori della zona  A)  di  cui  al  decreto  del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita': 
a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli  di  cui  al
punto  12.1  aventi  tutte  le  seguenti  caratteristiche  (ai  sensi
dell'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che
stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti  che  entrano  in
esercizio dopo il 31 dicembre 2010): 
i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; 
ii. la superficie complessiva dei moduli  fotovoltaici  dell'impianto
non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli
sono collocati. 
b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli  di  cui  al
paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi  capacita'  di  generazione
inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al d.lgs.  387
del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge  n.
244 del 2007. 
IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA  ALIMENTATI  DA  BIOMASSE,  GAS  DI
DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIO GAS 
12.3. I seguenti interventi sono considerati  attivita'  ad  edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per  via  telematica,  dell'inizio  dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: 
a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica,  gas  residuati
dai processi  di  depurazione  e  biogas  aventi  tutte  le  seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge  n.
99 del 2009): 
i. operanti in assetto cogenerativo; 
ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore  a  50  kWe
(microgenerazione); 
b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica,  gas  residuati
dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di  cui
al punto a) ed aventi tutte le  seguenti  caratteristiche  (ai  sensi
dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6,  comma
1, lettera a) del DPR 380 del 2001): 
i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i  volumi
e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni  di  uso,
non riguardino le parti  strutturali  dell'edificio,  non  comportino
aumento  del  numero  delle  unita'  immobiliari  e  non   implichino
incremento dei parametri urbanistici; 
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime  di
scambio sul posto. 
12.4. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita': 
a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse,  gas  di
discarica, gas residuati dai processi di  depurazione  e  biogas  non
ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge  n.
99 del 2009): 
i. operanti in assetto cogenerativo; 
ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 1000  kWe
(piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt; 
b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse,  gas  di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione  e  biogas,  non
ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4 lettera  a)
ed aventi capacita' di generazione inferiori alle  rispettive  soglie
indicate alla Tabella  A  allegata  al  d.lgs.  387  del  2003,  come
introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. 
EOLICO 
12.5 I seguenti interventi sono  considerati  attivita'  ad  edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per  via  telematica,  dell'inizio  dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: 
a) Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n
115) 
i. Installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori
eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri  e  diametro
non superiore a 1 metro; 
ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11,  comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008. 
b) Torri anemometriche finalizzate alla  misurazione  temporanea  del
vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: 
i.  realizzate  mediante  strutture  mobili,  semifisse  o   comunque
amovibili; 
ii. installate  in  aree  non  soggette  a  vincolo  o  a  tutela,  a
condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; 
iii. sia previsto che la rilevazione non duri piu' di 36 mesi; 
iv. entro un mese dalla conclusione  della  rilevazione  il  soggetto
titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando  lo  stato
dei luoghi. 
12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita': 
a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed
aventi capacita' di generazione inferiore alle soglie  indicate  alla
Tabella  A  allegata  al  d.lgs.  387  del  2003,   come   introdotta
dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. 
b) Torri anemometriche finalizzate alla  misurazione  temporanea  del
vento di cui al punto 12.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una
rilevazione di durata superiore ai 36 mesi. 
IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICO 
12.7. I seguenti interventi sono considerati  attivita'  ad  edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per  via  telematica,  dell'inizio  dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: 
a)  impianti  idroelettrici  e  geotermoelettrici  aventi  tutte   le
seguenti  caratteristiche  (ai  sensi  dell'articolo  123,  comma  1,
secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a)  del  DPR  380
del 2001): 
i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e
le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non
riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento
del numero delle unita' immobiliari e non implichino  incremento  dei
parametri urbanistici; 
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime  di
scambio sul posto. 
12.8. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita': 
b) impianti idroelettrici  non  ricadenti  fra  quelli  di  cui  alle
lettere a) ed aventi capacita' di generazione inferiori  alla  soglia
indicate alla Tabella  A  allegata  al  d.lgs.  387  del  2003,  come
introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. 
12.9. I regimi di cui al presente paragrafo  sono  riepilogati  nella
tabella 1 allegata. 
 
                              PARTE III 
 
                         PROCEDIMENTO UNICO 
 
13. Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica 
13.1. L'istanza per  il  rilascio  dell'autorizzazione  unica,  fermo
restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, e' corredata da: 
a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle  opere  per
la connessione alla rete, delle altre  infrastrutture  indispensabili
previste, della dismissione  dell'impianto  e  del  ripristino  dello
stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti  idroelettrici,  e'
sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale. 
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in
particolare: 
i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di  impresa,
copia di certificato camerale; 
ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata,  con
l'analisi della producibilita'  attesa,  ovvero  delle  modalita'  di
approvvigionamento e, per le biomasse,  anche  la  provenienza  della
risorsa utilizzata; per gli impianti  eolici  andranno  descritte  le
caratteristiche anemometriche del sito, le modalita' e la durata  dei
rilievi, che non puo' essere inferiore ad un anno,  e  le  risultanze
sulle ore equivalenti annue di funzionamento; 
iii. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei  tempi  e  delle
modalita' di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di
dismissione degli impianti e di ripristino dello  stato  dei  luoghi,
ovvero,  nel  caso  di  impianti  idroelettrici,  delle   misure   di
reinserimento e recupero ambientale proposte; 
iv. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di  ripristino
dello stato dei luoghi ovvero, nel caso  di  impianti  idroelettrici,
delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte; 
v. un'analisi delle  possibili  ricadute  sociali,  occupazionali  ed
economiche dell'intervento a  livello  locale  per  gli  impianti  di
potenza superiore ad 1 MW. 
c)  nel  caso  di  impianti  alimentati  a  biomassa  e  di  impianti
fotovoltaici,  e'  allegata  la  documentazione  da  cui  risulti  la
disponibilita' dell'area su cui realizzare l'impianto e  delle  opere
connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione  dell'impianto
e delle opere connesse , ovvero, nel caso in cui sia  necessaria,  la
richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' delle opere  connesse
e di apposizione del  vincolo  preordinato  all'esproprio,  corredata
dalla documentazione riportante l'estensione, i  confini  ed  i  dati
catastali delle aree  interessate  ed  il  piano  particellare;  tale
documentazione e' aggiornata  a  cura  del  proponente  nel  caso  il
progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; 
d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) e'  allegata
la  documentazione  da  cui  risulti  la  disponibilita',  nel  senso
precisato al punto  c),  dell'area  interessata  dalla  realizzazione
dell'impianto e delle opere connesse ovvero,  nel  caso  in  cui  sia
necessaria la procedura di esproprio, la richiesta  di  dichiarazione
di pubblica utilita' dei lavori e delle opere e  di  apposizione  del
vincolo  preordinato  all'esproprio  corredata  dalla  documentazione
riportante l'estensione, i confini ed i  dati  catastali  delle  aree
interessate  ed  il  piano  particellare;  tale   documentazione   e'
aggiornata a  cura  del  proponente  nel  caso  il  progetto  subisca
modifiche durante la fase istruttoria; 
e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua
per uso idroelettrico qualora sia stata gia' acquisita; 
f) preventivo per la  connessione  redatto  dal  gestore  della  rete
elettrica  nazionale  o  della  rete  di  distribuzione  secondo   le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG  ARG/elt
99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente  accettato
dal proponente; al preventivo sono allegati gli  elaborati  necessari
al  rilascio  dell'autorizzazione  degli  impianti  di  rete  per  la
connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonche'  gli
elaborati  relativi  agli  eventuali  impianti  di  utenza   per   la
connessione,  predisposti  dal  proponente.   Entrambi   i   predetti
elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione
della connessione; 
g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali  e
delle norme d'uso del piano paesaggistico  regionale  in  riferimento
alle aree interessate dall'intervento  nonche',  ove  prescritta,  la
relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005; 
h) ove prescritta, documentazione prevista dal d.lgs. 4/2008  per  la
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto  ambientale
ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la  valutazione  di
incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a); 
i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti; 
j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei  lavori  di  una
cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di  dismissione
e  delle  opere  di  messa  in  pristino,   da   versare   a   favore
dell'amministrazione  procedente  mediante  fideiussione  bancaria  o
assicurativa  secondo  l'importo  stabilito  in  via  generale  dalle
Regioni o dalle Province delegate  in  proporzione  al  valore  delle
opere di rimessa in  pristino  o  delle  misure  di  reinserimento  o
recupero   ambientale;   la   cauzione   e'   stabilita   in   favore
dell'amministrazione che sara' tenuta ad eseguire le opere di rimessa
in pristino o le misure di reinserimento  o  recupero  ambientale  in
luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione  e'  rivalutata  sulla
base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le
Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie  regionali
per l'ambiente, possono motivatamente  stabilire,  nell'ambito  della
Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione
parametrati in ragione delle  diverse  tipologie  di  impianti  e  in
relazione alla particolare localizzazione dei medesimi; 
k) nel caso in cui il preventivo per  la  connessione  comprenda  una
stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti e  le
opere in esso individuate siano soggette  a  valutazione  di  impatto
ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile  al
produttore, redatta sulla base delle richieste este di connessione di
impianti ricevute dall'azienda in  riferimento  all'area  in  cui  e'
prevista     la     localizzazione     dell'impianto,     comprensiva
dell'istruttoria di cui al punto 3.1,  corredata  dei  dati  e  delle
informazioni  utilizzati,  da  cui  devono  risultare,   oltre   alle
alternative progettuali di massima  e  le  motivazioni  di  carattere
elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre  l'estensione
complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture  di
rete; 
1) copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai  sensi
del punto 13.3. 
13.2. L'istanza e' inoltre corredata della  specifica  documentazione
eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in  volta
rilevanti per l'ottenimento  di  autorizzazioni,  concessioni,  nulla
osta o atti di  assenso  comunque  denominati  che  confluiscono  nel
procedimento  unico  e  di  cui  e'  fornito  un  elenco   indicativo
nell'allegato 1. 
13.3. Nei casi in cui l'impianto non  ricada  in  zona  sottoposta  a
tutela ai sensi del d.lgs 42 del 2004,  il  proponente  effettua  una
comunicazione  alle  competenti  Soprintendenze  per  verificare   la
sussistenza  di  procedimenti  di  tutela  ovvero  di  procedure   di
accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere  alla
data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro  15
giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,   le   soprintendenze
informano  l'amministrazione  procedente  circa   l'eventuale   esito
positivo  di  detta  verifica  al  fine  di  consentire  alla  stessa
amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6, di
convocare alla conferenza  di  servizi  le  soprintendenze  nel  caso
previsto dal punto 14.9, lett. e). 
13.4. Le Regioni o le Province delegate non  possono  subordinare  la
ricevibilita', la procedibilita' dell'istanza o  la  conclusione  del
procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti  di
assenso o gradimento  da  parte  dei  comuni  il  cui  territorio  e'
interessato dal progetto. 
14. Avvio e svolgimento del procedimento unico 
14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di  servizi,
nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi
necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere
connesse  e  delle   infrastrutture   indispensabili.   Resta   ferma
l'applicabilita' dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990  in
materia di conferenza di servizi preliminare. 
14.2. La documentazione elencata al punto  13.1,  ferma  restando  la
documentazione imposta dalle normative di settore  e  indicata  dalla
regione o dalle Province  delegate  ai  sensi  del  punto  6.1  ,  e'
considerata  contenuto  minimo  dell'istanza  ai   fini   della   sua
procedibilita'. 
14.3.  Il  procedimento  viene   avviato   sulla   base   dell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo
conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai  sensi
delle leggi nazionali e regionali di riferimento. 
14.4.   Entro   15   giorni   dalla    presentazione    dell'istanza,
l'Amministrazione competente, verificata la completezza formale della
documentazione, comunica al richiedente l'avvio del  procedimento  ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990  e  successive
modificazioni e integrazioni,  ovvero  comunica  la  improcedibilita'
dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso
il procedimento puo' essere avviato solo  alla  data  di  ricevimento
dell'istanza   completa.   Trascorso   detto   termine   senza    che
l'amministrazione    abbia    comunicato    l'improcedibilita',    il
procedimento si intende avviato. 
14.5. Il superamento di eventuali limitazioni di  tipo  programmatico
contenute nel Piano Energetico regionale  o  delle  quote  minime  di
incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili  ripartite  ai
sensi dell'articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13  non
preclude l'avvio e la  conclusione  favorevole  del  procedimento  ai
sensi del paragrafo 1. 
14.6.   Entro   trenta   giorni   dal    ricevimento    dell'istanza,
l'amministrazione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con
le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti della legge  241  del
1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 
14.7. Ai sensi dell'articolo 27, comma 43,  della  legge  n.  99  del
2009, fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  9,  del
decreto  legislativo   n.   152   del   2006   ,   la   verifica   di
assoggettabilita' alla VIA si applica: 
a)  agli  impianti  per  la  produzione  di   energia   mediante   lo
sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a  1
MW; 
b) agli impianti da  fonti  rinnovabili  non  termici  ,  di  potenza
nominale complessiva superiore a 1 MW. 
La potenza nominale e' individuata con le modalita' di cui  al  punto
11.6 . 
Per  le  altre  tipologie  di  progetti  sottoposti  a  verifica   di
assoggettabilita' a VIA, resta  fermo  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
14.8. Per gli impianti di cui  al  punto  14.7,  e'  fatta  salva  la
possibilita' per il proponente di presentare istanza  di  valutazione
di impatto ambientale senza previo  esperimento  della  procedura  di
verifica di assoggettabilita'. 
14.9.  In  attuazione  dei  principi  di  integrazione  e  di  azione
preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per  i
beni e le attivita' culturali partecipa: 
a) al procedimento per l'autorizzazione  di  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a  tutela  ai  sensi
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  e  s.m.i.  recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale,
qualora prescritta . per gli impianti  eolici  con  potenza  nominale
maggiore di 1  MW,  anche  qualora  l'impianto  non  ricada  in  area
sottoposta a tutela  ai  sensi  del  citato  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42; 
c) al procedimento per l'autorizzazione  di  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle  sottoposte
a tutela ai sensi del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,
recante il codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio;  in  queste
ipotesi il Ministero esercita unicamente  in  quella  sede  i  poteri
previsti  dall'articolo  152  di  detto   decreto;   si   considerano
localizzati  in  aree  contermini  gli  impianti   eolici   ricadenti
nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo  3.1.  e  al
punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per  gli  altri  impianti
l'ambito distanziale viene calcolato, con  le  stesse  modalita'  dei
predetti  paragrafi,  sulla  base  della  massima  altezza  da  terra
dell'impianto; 
d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione  di  cui  al  punto
13.3, la Soprintendenza  verifichi  che  l'impianto  ricade  in  aree
interessate  da  procedimenti  di  tutela  ovvero  da  procedure   di
accertamento della sussistenza di beni archeologici in  itinere  alla
data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. 
14.10 il gestore della rete cui si prevede di  connettere  l'impianto
partecipa alla conferenza di servizi  senza  diritto  di  voto.  Alla
conferenza  possono   partecipare,   senza   diritto   di   voto,   i
concessionari e i gestori di pubblici servizi  nel  caso  in  cui  il
procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia
effetto diretto o indiretto sulla loro  attivita'.  A  tali  fini  e'
inviata con congruo  anticipo  la  comunicazione  della  convocazione
della conferenza di servizi di cui al punto 14.6. 
14.11.  Nel  rispetto  del  principio   di   non   aggravamento   del
procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.  241  del
1990, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti  ritenuti  necessari
per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche  su  impulso
delle   altre   amministrazioni   interessate,   dall'Amministrazione
procedente in un'unica soluzione ed entro 90  giorni  dall'avvio  del
procedimento.  Se  il  proponente  non  fornisce  la   documentazione
integrativa entro i  successivi  30  giorni,  salvo  proroga  per  un
massimo di ulteriori  30  giorni  concessa  a  fronte  di  comprovate
esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli
elementi disponibili. Nel caso di progetti sottoposti  a  valutazione
di  impatto  ambientale,  i  termini  per  la   richiesta   esta   di
integrazioni e  di  produzione  della  relativa  documentazione  sono
quelli individuati dall'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006 ovvero quelli individuati dalle  norme  regionali  di
attuazione. Resta ferma l'applicabilita' dell'articolo  10-bis  della
legge n. 241 del 1990. 
14.12 Nel corso del procedimento autorizzativo,  il  proponente  puo'
presentare modifiche alla soluzione per  la  connessione  individuate
dal gestore di  rete  nell'ambito  dell'erogazione  del  servizio  di
connessione, con salvezza degli atti di assenso e  delle  valutazioni
gia' effettuate per quelle parti del progetto non  interessate  dalle
predette modifiche. 
14.13. Gli esiti delle procedure di verifica di  assoggettabilita'  o
di valutazione di  impatto  ambientale,  comprensive,  ove  previsto,
della  valutazione  di  incidenza   nonche'   di   tutti   gli   atti
autorizzatori  comunque  denominati  in  materia  ambientale  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo n.  152  del  2006  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  sono  contenuti   in   provvedimenti
espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. Ai
sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del  1990,  i
lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al  termine
prescritto per la conclusione di dette procedure. Decorso il  termine
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  n.  152  del  2006  e
successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle norme regionali
di attuazione, senza che sia intervenuto un  provvedimento  esplicito
sulla verifica di assoggettabilita', il responsabile del procedimento
convoca l'autorita' competente affinche' si esprima nella  conferenza
dei servizi. L'inutile decorso del termine di  cui  all'articolo  26,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n 152 del 2006, ovvero  dei
diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione, per  la
decisione in materia di valutazione  di  impatto  ambientale  implica
l'esercizio del potere sostitutivo di cui al  medesimo  articolo  26,
comma 2. 
14.14. Entro la data in cui e' prevista la riunione conclusiva  della
conferenza dei  servizi,  il  proponente,  pena  la  conclusione  del
procedimento con esito negativo, fornisce la  documentazione  atta  a
dimostrare la disponibilita' del suolo su cui e'  ubicato  l'impianto
fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis, del
decreto legislativo 387 del 2003 
14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di  riunione
di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione  a  favore
dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale  e  non  meramente
patrimoniali  o  economiche,  in  conformita'  ai  criteri   di   cui
all'allegato 2 delle presenti linee guida. 
14.16. Il termine per  la  conclusione  del  procedimento  unico,  da
computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni di cui  ai  punti
14.11, 14.13 e 14.17, non puo' comunque essere superiore a 180 giorni
decorrenti  dalla  data  di  ricevimento   dell'istanza.   Ai   sensi
dell'articolo 2-bis  della  legge  n.  241  del  1990,  le  pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma Iter, della
medesima legge,  sono  tenuti  al  risarcimento  del  danno  ingiusto
cagionato in  conseguenza  dell'inosservanza  dolosa  o  colposa  del
termine di conclusione del procedimento. 
14.17. Restano ferme le disposizioni regionali e statali  concernenti
l'esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui  l'esercizio  del
potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel
procedimento  unico,  il  termine  per   la   conclusione   di   tale
procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di
settore per l'adozione dell'atto in via sostitutiva. Restano altresi'
ferme le disposizioni dell'articolo 2, comma 8, della  legge  n.  241
del 1990, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il  silenzio
dell'amministrazione. 
15. Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica 
15.1. L'autorizzazione unica, conforme alla  determinazione  motivata
di conclusione assunta  all'esito  dei  lavori  della  conferenza  di
servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni  autorizzazione,  nulla
osta o atto  di  assenso  comunque  denominato  di  competenza  delle
amministrazioni coinvolte. 
15.2.  L'autorizzazione  unica  costituisce  titolo  a  costruire  ed
esercire  l'impianto,  le  opere   connesse   e   le   infrastrutture
indispensabili in conformita' al progetto approvato e nei termini ivi
previsti nonche', ove occorra, dichiarazione  di  pubblica  utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere 
15.3. Ove occorra,  l'autorizzazione  unica  costituisce  di  per  se
variante allo strumento  urbanistico.  Gli  impianti  possono  essere
ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani  urbanistici,
nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone  la  variante  dello
strumento urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si
dovra' tenere conto delle disposizioni in  materia  di  sostegno  nel
settore agricolo, con  particolare  riferimento  alla  valorizzazione
delle   tradizioni   agroalimentari   locali,   alla   tutela   della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale  e  del  paesaggio
rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche'
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.  Restano
ferme le previsioni dei  piani  paesaggistici  e  delle  prescrizioni
d'uso  indicate  nei  provvedimenti  di  dichiarazione  di   notevole
interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei
casi previsti. 
15.4. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni  alle  quali
e'  subordinata  la  realizzazione  e  l'esercizio  dell'impianto   e
definisce le  specifiche  modalita'  per  l'ottemperanza  all'obbligo
della rimessa in pristino dello stato  dei  luoghi  a  seguito  della
dismissione dell'impianto o,  per  gli  impianti  idroelettrici,  per
l'ottemperanza   all'obbligo   della   esecuzione   di   misure    di
reinserimento e recupero ambientale. 
15.5. L'autorizzazione unica prevede un  termine  per  l'avvio  e  la
conclusione dei lavori decorsi i  quali,  salvo  proroga,  la  stessa
perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini  di
efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce  e
con la dichiarazione di pubblica utilita'. Resta fermo  l'obbligo  di
aggiornamento  e  di  periodico  rinnovo   cui   sono   eventualmente
assoggettate     le      autorizzazioni      settoriali      recepite
nell'autorizzazione unica. 
 
                              PARTE IV 
 
      INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO 
 
16. Criteri generali 
16.1. La sussistenza di uno o piu'  dei  seguenti  requisiti  e',  in
generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti: 
a) la buona progettazione degli impianti, comprovata  con  l'adesione
del progettista ai sistemi di gestione della qualita' (ISO 9000) e ai
sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS); 
b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse  risorse
rinnovabili presenti nel territorio nonche' della loro  capacita'  di
sostituzione delle fonti fossili. A  titolo  esemplificativo  ma  non
esaustivo, la combustione ai fini energetici di biomasse derivate  da
rifiuti potra'  essere  valorizzata  attuando  la  co-combustione  in
impianti esistenti per la produzione di energia alimentati  da  fonti
non  rinnovabili  (es.  carbone)  mentre  la  combustione   ai   fini
energetici di biomasse di origine  agricola-forestale  potra'  essere
valorizzata ove tali fonti rappresentano  una  risorsa  significativa
nel  contesto  locale   ed   un'importante   opportunita'   ai   fini
energetico-produttivi; 
c) il ricorso a  criteri  progettuali  volti  ad  ottenere  il  minor
consumo possibile del territorio, sfruttando  al  meglio  le  risorse
energetiche disponibili; 
d) il riutilizzo di aree  gia'  degradate  da  attivita'  antropiche,
pregresse o in atto (brownfield), tra  cui  siti  industriali,  cave,
discariche, siti contaminati ai sensi della Parte  quarta,  Titolo  V
del  decreto  legislativo   n.   152   del   2006,   consentendo   la
minimizzazione di  interferenze  dirette  e  indirette  sull'ambiente
legate all'occupazione  del  suolo  ed  alla  modificazione  del  suo
utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori
non coperti da superfici artificiali o greenfield, la  minimizzazione
delle interferenze derivanti dalle  nuove  infrastrutture  funzionali
all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti  e,
dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli  e/o
delle acque sotterranee; 
e) una progettazione legata alle specificita' dell'area in cui  viene
realizzato l'intervento; con riguardo  alla  localizzazione  in  aree
agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel  contesto
delle tradizioni agroalimentari locali e del  paesaggio  rurale,  sia
per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio; 
f) la  ricerca  e  la  sperimentazione  di  soluzioni  progettuali  e
componenti tecnologici innovativi, volti  ad  ottenere  una  maggiore
sostenibilita' degli impianti e delle opere connesse da un  punto  di
vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento  degli  impianti
stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico; 
g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione  e
informazione preliminare  all'autorizzazione  e  realizzazione  degli
impianti o di formazione per personale e maestranze future; 
h)  l'effettiva  valorizzazione  del  recupero  di  energia   termica
prodotta nei processi di  cogenerazione  in  impianti  alimentati  da
biomasse.. 
16.2. . Favorire l'adeguamento dei progetti ai medesimi criteri  puo'
essere oggetto di politiche di promozione da parte  delle  Regioni  e
delle amministrazioni centrali. 
16.3. Con specifico  riguardo  agli  impianti  eolici,  l'allegato  4
individua  criteri  di  corretto  inserimento  nel  paesaggio  e  sul
territorio. In  tale  ambito,  il  pieno  rispetto  delle  misure  di
mitigazione individuate dal proponente in conformita' all'allegato  4
delle  presenti  linee  guida  costituisce  elemento  di  valutazione
favorevole del progetto. 
16.4.  Nell'autorizzare  progetti  localizzati   in   zone   agricole
caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualita'  (produzioni
biologiche, produzioni  D.O.P.,  I.G.P.,  S.T.G.,  D.O.C.,  D.O.C.G.,
produzioni  tradizionali)  e/o  di  particolare  pregio  rispetto  al
contesto  paesaggistico-culturale,   deve   essere   verificato   che
l'insediamento  e  l'esercizio  dell'impianto   non   comprometta   o
interferisca  negativamente  con  le   finalita'   perseguite   dalle
disposizioni in materia di sostegno  nel  settore  agri  col  o,  con
particolare  riferimento   alla   valorizzazione   delle   tradizioni
agroalimentari locali, alla tutela della  biodiversita',  cosi'  come
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. 
16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno  essere
eventualmente individuate secondo  le  modalita'  e  sulla  base  dei
criteri di cui al punto 14.15 e all'allegato 2, in  riferimento  agli
impatti negativi non mitigabili anche in attuazione  dei  criteri  di
cui al punto 16.1 e dell'allegato 4. 
17. Aree non idonee 
17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio degli impianti alimentati da  fonti  rinnovabili,  in
attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le  Regioni
e le Province autonome possono procedere alla indicazione di  aree  e
siti  non  idonei  alla  installazione  di  specifiche  tipologie  di
impianti secondo le modalita' di cui al presente punto e  sulla  base
dei  criteri  di  cui  all'allegato  3.  L'individuazione  della  non
idoneita' dell'area e' operata dalle Regioni  attraverso  un'apposita
istruttoria avente ad  oggetto  la  ricognizione  delle  disposizioni
volte  alla  tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio,  del  patrimonio
storico e artistico, delle tradizioni  agroalimentari  locali,  della
biodiversita' e del paesaggio rurale che  identificano  obiettivi  di
protezione non compatibili con l'insediamento, in  determinate  aree,
di  specifiche  tipologie  e/o  dimensioni  di  impianti,   i   quali
determinerebbero,  pertanto,  una  elevata  probabilita'   di   esito
negativo delle valutazioni, in  sede  di  autorizzazione.  Gli  esiti
dell'istruttoria, da richiamare  nell'atto  di  cui  al  punto  17.2,
dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non
idonea  in  relazione  a  specifiche  tipologie  e/o  dimensioni   di
impianti, la descrizione delle incompatibilita' riscontrate  con  gli
obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate. 
17.2. Le Regioni e le Province autonome conciliano  le  politiche  di
tutela dell'ambiente  e  del  paesaggio  con  quelle  di  sviluppo  e
valorizzazione  delle  energie   rinnovabili   attraverso   atti   di
programmazione congruenti  con  la  quota  minima  di  produzione  di
energia da fonti rinnovabili  loro  assegnata  (burden  sharing),  in
applicazione dell'articolo 2, comma 167, della legge  244  del  2007,
come modificato dall'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009,  n.
13, di conversione del  decreto  legge  30  dicembre  2008,  n.  208,
assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non
idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito  dell'atto
di programmazione con cui sono definite le misure  e  gli  interventi
necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati
in attuazione  delle  suddette  norme.  Con  tale  atto,  la  regione
individua le aree non idonee tenendo conto  di  quanto  eventualmente
gia'  previsto  dal  piano  paesaggistico  e  in  congruenza  con  lo
specifico obiettivo assegnatole. 
17.3. Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui  all'articolo  8
bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione  del  decreto
legge 30 dicembre 2008, n. 208, le  Regioni  possono  individuare  le
aree non idonee senza procedere alla  contestuale  programmazione  di
cui al punto 17.2.  Entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
sopraccitato decreto ministeriale le Regioni provvedono  a  coniugare
le disposizioni relative alle aree non idonee  nell'ambito  dell'atto
di programmazione di cui al punto 17.2,  anche  attraverso  opportune
modifiche e integrazioni di quanto gia' disposto. 
 
                               PARTE V 
 
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
18. Disposizioni transitorie e finali 
18.1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte  integrante  delle
presenti linee guida. 
18.2.  Con  provvedimenti  da  emanare  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 le
presenti linee guida possono essere aggiornate anche sulla base degli
esiti dell'attivita' di monitoraggio  di  cui  al  punto  7.  Con  le
medesime modalita',  le  presenti  linee  guida  sono  integrate  con
allegati  inerenti  agli   altri   impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili. 
18.3. Al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero
di valutazioni in materia  ambientale  e  paesaggistica,  le  Regioni
possono individuare le piu'  opportune  forme  di  semplificazione  e
coordinamento tra i procedimenti per il rilascio  di  concessioni  di
derivazione d'acqua pubblica di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle  risorse  geotermiche
di cui al decreto legislativo 22 del 2010 nonche' per i  procedimenti
i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di  cui  all'articolo
12 del d. lgs. 387 del 2003. . 
18.4.  Le  Regioni,  qualora  necessario,  adeguano   le   rispettive
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti linee guida, anche con l'eventuale previsione di una diversa
tempistica di presentazione della documentazione di cui al  paragrafo
13; decorso inutilmente il predetto termine  di  novanta  giorni,  le
linee  guida  si  applicano  ai  procedimenti  in  corso,  ai   sensi
dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del  2003,
fatto salvo quanto previsto al punto18.5. 
18.5. I procedimenti in corso al novantesimo giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai
sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi
della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett.  f)  della
Parte III e  per  i  quali  siano  intervenuti  i  pareri  ambientali
prescritti. 
18.6. Al di fuori dei casi di cui al punto 18.4, per  i  procedimenti
in corso al novantesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore  delle  presenti  linee  guida,  il  proponente,  a  pena   di
improcedibilita', integra l'istanza con la documentazione prevista al
punto 13 della  Parte  III  entro  novanta  giorni  dal  termine  per
l'adeguamento di cui al punto 18.3, salvo richiesta di proroga per un
massimo  di  ulteriori  trenta  giorni  per   comprovate   necessita'
tecniche. Nel caso in cui le integrazioni riguardino opere soggette a
valutazione di impatto ambientale sono fatte salve le procedure e  le
tempistiche individuate nella parte seconda del  decreto  legislativo
152/06 o dalle pertinenti norme regionali di attuazione.

Allegati