MSE: disponibili le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La disciplina unica a livello nazionale in materia risponde all'esigenza di coordinare i piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e i piani paesaggistici, semplificare le procedure e determinare la certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nell'iter autorizzativo.
In particolare il decreto MSE del 10 settembre 2010 definisce le Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonchè linee guida tecniche per gli impianti stessi.
Nella parte prima vengono illustrate le Disposizioni generali, riguardanti:
- i principi generali inerenti l'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- il campo di applicazion;
- le opere connesse e le infrastrutture di rete;
- gli oneri informativi a carico del gestore di rete;
- il ruolo del gestore servizi elettrici (GSE);
- la trasparenza amministrativa;
- il monitoraggio;
- l'esenzione dal contributo di costruzioni;
- gli oneri istruttori.
La parte seconda prende in esame il Regime giuridico dell autorizzazioni, distinguendo tra gli interventi soggetti ad autorizzazione unica (cui è destianata tutta la parte terza) e gli interventi soggetti a denuncia di inizio attivita' (DIA) e interventi di attivita' edilizia libera, con il dettaglio per tipologia di impianto (fotovoltaico, impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e bio gas, eolico, idroelettrico e geotermoelettrico).
Prima delle Disposizioni transitorie e finali (parte quinta), vengono esaminati i criteri per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio (parte sesta).
Le Linee Guida entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 3 ottobre 2010.
Le Regioni e gli Enti Locali - a cui oggi compete il rilascio delle autorizzazioni - dovranno adeguare le proprie norme alle nuove Linee guida entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore, cioè entro il 1° gennaio 2011.
GURI n. 219 del 18 settembre 2010
Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonche' linee guida tecniche per gli impianti stessi. PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Principi generali inerenti l'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 1.1.L'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di energia elettrica ed e' attivita' libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 79 del 1999. A tale attivita' si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalita', condizioni e termini per il suo esercizio. 1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalita' di cui al paragrafo 17. 1.3. Ai sensi dell'ordinamento comunitario e nazionale, non possono essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria aventi ad oggetto l'attivita' di produzione di energia elettrica, che e' attivita' economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa. Restano ferme le procedure concorrenziali per l'attribuzione delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'utilizzo dei fluidi geotermici. 2. Campo di applicazione 2.1. Le modalita' amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonche' per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. 2.2.Le presenti linee guida non si applicano agli impianti offshore per i quali l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima. 3. Opere connesse e infrastrutture di rete 3.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente. Nell'individuare la soluzione di connessione, al fine di ridurre l'estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di connessione di impianti riferite ad una medesima area e puo', a seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti purche' ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto. 3.2 In riferimento alle connessioni alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, non sono opere connesse, ai fini dello svolgimento del procedimento di autorizzazione del singolo impianto, i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti esistenti facenti parte della rete di trasmissione nazionale e inclusi da Terna nel piano di sviluppo ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 20 aprile 2005 pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n. 98, che viene sottoposto a VAS e all'approvazione del Ministero sviluppo economico. Resta fermo che, nel caso di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi del punto 4) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli esiti di tale valutazione confluiscono nel procedimento unico regionale. 3.3. Fatto salvo quanto disposto dal punto 3.2, le infrastrutture di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale inserite nell'elenco delle connessioni allegato al piano di sviluppo di detta rete sono considerate opere connesse ai fini dell'applicazione dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 3.4. In riferimento alle connessioni alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, non sono opere connesse gli interventi sulla linea di distribuzione per cui e' prevista la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ai sensi dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tra le opere connesse sono comunque inclusi gli interventi necessari al collegamento del singolo impianto alla linea stessa, a prescindere dal loro assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale, indicati e concordati dal produttore nel preventivo. 4. Oneri informativi a carico del gestore di rete 4.1. Al fine di agevolare il coordinamento nell'autorizzazione degli impianti di connessione, i gestori di rete informano con cadenza quadrimestrale le singole Regioni circa le soluzioni di connessione elaborate e poi accettate dai proponenti nel periodo di interesse, con riferimento ai soli impianti con potenza nominale non inferiore a 200 kW. 5. Ruolo del gestore servizi elettrici (GSE) 5.1. Per lo svolgimento di eventuali servizi inerenti attivita' statistiche e di monitoraggio connesse alle autorizzazioni uniche, il Gestore dei servizi elettrici Spa puo' fornire supporto alle Regioni secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico. 6. Trasparenza amministrativa 6.1. Le Regioni o le Province delegate rendono pubbliche anche tramite il proprio sito web, le informazioni circa il regime autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della potenza dell'impianto e della localizzazione, l'autorita' competente al rilascio del titolo, la eventuale documentazione da allegare all'istanza medesima aggiuntiva a quella indicata al paragrafo 13 e comunque relativa alle competenze degli enti tenuti ad esprimersi nell'ambito del procedimento unico, il numero di copie necessario, le modalita' e i termini di conclusione dei relativi procedimenti, fornendo l'apposita modulistica per i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica. 6.2.Gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non idonei con le modalita' e secondo i criteri di cui al paragrafo 17, sono resi pubblici attraverso i siti web delle Regioni, e degli enti locali interessati. Sono altresi' resi pubblici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela dei dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. Sono altresi' rese pubbliche le informazioni necessarie ai proponenti per l'attuazione del punto 10.4. 7. Monitoraggio 7.1.Ai fini dell'aggiornamento delle presenti linee guida, eventualmente avvalendosi del GSE con le modalita' di cui al punto 5, le Regioni, anche per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 387 del 2003, redigono e trasmettono entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e alla Conferenza unificata, una relazione riferita all'anno precedente, contenente almeno i seguenti dati: a) numero di richieste di autorizzazione ricevute; b) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e con esito negativo; c) numero dei procedimenti pendenti; d) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a ciascuna fonte; e) dati circa la potenza e la producibilita' attesa degli impianti autorizzati, con riferimento a ciascuna fonte; f) proposte per perseguire l'efficacia dell'azione amministrativa nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 8. Esenzione dal contributo di costruzione 8.1. Fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti norme, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lett. e) del D.P.R. 380 del 2001, il contributo di costruzione non e' dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia. 9. Oneri istruttori 9.1.Le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 62 del 2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14; detti oneri, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n 387 del 2003 non possono configurarsi come misure compensative. Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e non discriminazione della fonte utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento. PARTE II REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI 10. Interventi soggetti ad autorizzazione unica 10.1. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12, la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata. 10.2. Le disposizioni dell'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 si applicano alla costruzione ed esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti di cocombustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilita' imputabile di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g) del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilita' complessiva di energia elettrica della centrale. Il titolare di un impianto ibrido che intenda procedere ad una modifica del mix di combustibili tale da comportare la riduzione della producibilita' imputabile al di sotto del 50% di quella complessiva, e' obbligato ad acquisire preliminarmente l'autorizzazione al proseguimento dell'esercizio nel nuovo assetto ai sensi delle pertinenti norme di settore. 10.3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui al punto 10.1, anche qualora tali impianti abbiano capacita' di generazione inferiore alle soglie richiamate nella tabella 1. 10.4. Sono fatte salve le norme di settore che assoggettano ad autorizzazione gli interventi di modifica degli impianti. In tal caso, le autorizzazioni settoriali confluiscono nel procedimento unico. 10.5. Qualora un progetto interessi il territorio di piu' Regioni o di piu' Province delegate, la richiesta di autorizzazione e' inoltrata all'ente nel cui territorio: i. sono installati il maggior numero di aerogeneratori, nel caso di impianti eolici; ii. sono installati il maggior numero di pannelli, nel caso di impianti fotovoltaici; iii. e' effettuata la derivazione d'acqua di maggiore entita', nel caso di impianti idroelettrici; iv. sono presenti il maggior numero di pozzi di estrazione del calore, nel caso di impianti geotermoelettrici; v. sono collocati i gruppi turbina alternatore, ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica, negli altri casi. L'ente in tal modo individuato provvede allo svolgimento del procedimento, cui partecipano gli altri enti interessati. 10.6 Qualora gli effetti di un progetto interessino il territorio di altre Regioni o Province delegate, la Regione o Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione e' tenuta a coinvolgere nel procedimento le Regioni o Province delegate interessate. 10.7 L'amministrazione individuata ai sensi del punto 10.5 procede al rilascio dell'autorizzazione d'intesa con le altre Regioni o Province delegate interessate. 11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita' (DIA) e interventi di attivita' edilizia libera: principi generali 11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli impianti di cui al paragrafo 12 , l'autorita' competente non puo' richiedere l'attivazione del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma la facolta' per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico. 11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. 11.3. Sono realizzabili mediante DIA gli impianti nonche' le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa sono allegati alla DIA (verifica gestore rete/ preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente. 11.4. Il ricorso alla DIA e alla comunicazione e' precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003, in tema di autorizzazione unica. 11.5. Sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse. 11.6. I limiti di capacita' di generazione e di potenza indicati al successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacita' di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore e' la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo. 11.7. La locuzione " utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impianti industriali" di cui all'articolo 123, comma 1, del DPR 380 del 2001, e' riferita a quegli interventi in edifici ed impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. 11.8. La locuzione "installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380 del 2001, e' riferita a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. 11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 6, comma 2 lettere a) e d), del DPR 380 del 2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano: a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore; b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per "titolo abilitativo" si intende il permesso di costruire di cui all'articolo 10 e seguenti del DPR n. 380 del 2001. 11.10. Alla Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 20, della legge n 99 del 2009 e di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del DPR 380 del 2001. 11.11. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, del DPR 380 del 2001 e 11, comma 4, del decreto legislativo 115 del 2008. 12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita' e interventi di attivita' edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto FOTOVOLTAICO 12.1. I seguenti interventi sono considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115): i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. la superficie dell'impianto non e' superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008. b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380 del 2001): i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita': a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2010): i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacita' di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIO GAS 12.3. I seguenti interventi sono considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009): i. operanti in assetto cogenerativo; ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione); b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR 380 del 2001): i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. 12.4. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita': a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009): i. operanti in assetto cogenerativo; ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt; b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4 lettera a) ed aventi capacita' di generazione inferiori alle rispettive soglie indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. EOLICO 12.5 I seguenti interventi sono considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115) i. Installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008. b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; iii. sia previsto che la rilevazione non duri piu' di 36 mesi; iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi. 12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita': a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacita' di generazione inferiore alle soglie indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al punto 12.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi. IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICO 12.7. I seguenti interventi sono considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR 380 del 2001): i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. 12.8. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita': b) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alle lettere a) ed aventi capacita' di generazione inferiori alla soglia indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. 12.9. I regimi di cui al presente paragrafo sono riepilogati nella tabella 1 allegata. PARTE III PROCEDIMENTO UNICO 13. Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica 13.1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, e' corredata da: a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, e' sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale. b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare: i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale; ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilita' attesa, ovvero delle modalita' di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalita' e la durata dei rilievi, che non puo' essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; iii. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalita' di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte; iv. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte; v. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW. c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, e' allegata la documentazione da cui risulti la disponibilita' dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse , ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) e' allegata la documentazione da cui risulti la disponibilita', nel senso precisato al punto c), dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata gia' acquisita; f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonche' gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione; g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonche', ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005; h) ove prescritta, documentazione prevista dal d.lgs. 4/2008 per la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a); i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti; j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione e' stabilita in favore dell'amministrazione che sara' tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione e' rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi; k) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste este di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui e' prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete; 1) copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi del punto 13.3. 13.2. L'istanza e' inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui e' fornito un elenco indicativo nell'allegato 1. 13.3. Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del d.lgs 42 del 2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6, di convocare alla conferenza di servizi le soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9, lett. e). 13.4. Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilita', la procedibilita' dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento da parte dei comuni il cui territorio e' interessato dal progetto. 14. Avvio e svolgimento del procedimento unico 14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma l'applicabilita' dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza di servizi preliminare. 14.2. La documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla regione o dalle Province delegate ai sensi del punto 6.1 , e' considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilita'. 14.3. Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento. 14.4. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilita' dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il procedimento puo' essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa. Trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilita', il procedimento si intende avviato. 14.5. Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai sensi dell'articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai sensi del paragrafo 1. 14.6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 14.7. Ai sensi dell'articolo 27, comma 43, della legge n. 99 del 2009, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , la verifica di assoggettabilita' alla VIA si applica: a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW; b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici , di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW. La potenza nominale e' individuata con le modalita' di cui al punto 11.6 . Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006. 14.8. Per gli impianti di cui al punto 14.7, e' fatta salva la possibilita' per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilita'. 14.9. In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attivita' culturali partecipa: a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta . per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalita' dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto; d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione di cui al punto 13.3, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. 14.10 il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita'. A tali fini e' inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione della conferenza di servizi di cui al punto 14.6. 14.11. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'Amministrazione procedente in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i termini per la richiesta esta di integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono quelli individuati dall'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero quelli individuati dalle norme regionali di attuazione. Resta ferma l'applicabilita' dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. 14.12 Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente puo' presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni gia' effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche. 14.13. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto, della valutazione di incidenza nonche' di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. Ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, i lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Decorso il termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle norme regionali di attuazione, senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito sulla verifica di assoggettabilita', il responsabile del procedimento convoca l'autorita' competente affinche' si esprima nella conferenza dei servizi. L'inutile decorso del termine di cui all'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n 152 del 2006, ovvero dei diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione, per la decisione in materia di valutazione di impatto ambientale implica l'esercizio del potere sostitutivo di cui al medesimo articolo 26, comma 2. 14.14. Entro la data in cui e' prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilita' del suolo su cui e' ubicato l'impianto fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 387 del 2003 14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformita' ai criteri di cui all'allegato 2 delle presenti linee guida. 14.16. Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni di cui ai punti 14.11, 14.13 e 14.17, non puo' comunque essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma Iter, della medesima legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 14.17. Restano ferme le disposizioni regionali e statali concernenti l'esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui l'esercizio del potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel procedimento unico, il termine per la conclusione di tale procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di settore per l'adozione dell'atto in via sostitutiva. Restano altresi' ferme le disposizioni dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione. 15. Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica 15.1. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte. 15.2. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformita' al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonche', ove occorra, dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere 15.3. Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per se variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti. 15.4. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali e' subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le specifiche modalita' per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, per l'ottemperanza all'obbligo della esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. 15.5. L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilita'. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica. PARTE IV INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO 16. Criteri generali 16.1. La sussistenza di uno o piu' dei seguenti requisiti e', in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti: a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualita' (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS); b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonche' della loro capacita' di sostituzione delle fonti fossili. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la combustione ai fini energetici di biomasse derivate da rifiuti potra' essere valorizzata attuando la co-combustione in impianti esistenti per la produzione di energia alimentati da fonti non rinnovabili (es. carbone) mentre la combustione ai fini energetici di biomasse di origine agricola-forestale potra' essere valorizzata ove tali fonti rappresentano una risorsa significativa nel contesto locale ed un'importante opportunita' ai fini energetico-produttivi; c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili; d) il riutilizzo di aree gia' degradate da attivita' antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee; e) una progettazione legata alle specificita' dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio; f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilita' degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico; g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future; h) l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse.. 16.2. . Favorire l'adeguamento dei progetti ai medesimi criteri puo' essere oggetto di politiche di promozione da parte delle Regioni e delle amministrazioni centrali. 16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l'allegato 4 individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformita' all'allegato 4 delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione favorevole del progetto. 16.4. Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalita' perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agri col o, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. 16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere eventualmente individuate secondo le modalita' e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 e all'allegato 2, in riferimento agli impatti negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di cui al punto 16.1 e dell'allegato 4. 17. Aree non idonee 17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'individuazione della non idoneita' dell'area e' operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilita' riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate. 17.2. Le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 244 del 2007, come modificato dall'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente gia' previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole. 17.3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del sopraccitato decreto ministeriale le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee nell'ambito dell'atto di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto gia' disposto. PARTE V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 18. Disposizioni transitorie e finali 18.1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante delle presenti linee guida. 18.2. Con provvedimenti da emanare con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 le presenti linee guida possono essere aggiornate anche sulla base degli esiti dell'attivita' di monitoraggio di cui al punto 7. Con le medesime modalita', le presenti linee guida sono integrate con allegati inerenti agli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili. 18.3. Al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, le Regioni possono individuare le piu' opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 22 del 2010 nonche' per i procedimenti i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di cui all'articolo 12 del d. lgs. 387 del 2003. . 18.4. Le Regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, anche con l'eventuale previsione di una diversa tempistica di presentazione della documentazione di cui al paragrafo 13; decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, le linee guida si applicano ai procedimenti in corso, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, fatto salvo quanto previsto al punto18.5. 18.5. I procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett. f) della Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti. 18.6. Al di fuori dei casi di cui al punto 18.4, per i procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, il proponente, a pena di improcedibilita', integra l'istanza con la documentazione prevista al punto 13 della Parte III entro novanta giorni dal termine per l'adeguamento di cui al punto 18.3, salvo richiesta di proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessita' tecniche. Nel caso in cui le integrazioni riguardino opere soggette a valutazione di impatto ambientale sono fatte salve le procedure e le tempistiche individuate nella parte seconda del decreto legislativo 152/06 o dalle pertinenti norme regionali di attuazione.