Turismo: buoni vacanze per le fasce sociali più deboli
Ridefinizione delle modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della Riforma della legislazione nazionale del turismo, come previsto dalla Finanziaria 2008, per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.
L'agevolazione si rivolge ai nuclei familiari, i cui componenti siano cittadini italiani e dell’Unione europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista dalla seguente tabella:
Numero componenti nucleo familiare | ISEE del nucleo familiare (euro) | Importo massimo del valore dei buoni ai fini del calcolo del contributo | Percentuale di contributo statale e corrispondente importo della riduzione applicata |
1 | da 0 a 10.000 | € 520,00 | 45% |
1 | da 10.000 a 15.000 | € 520,00 | 30% |
1 | da 15.000 a 20.000 | € 520,00 | 20% |
2 | da 0 a 15.000 | € 800,00 | 45% |
2 | da 15.000 a 20.000 | € 800,00 | 30% |
2 | da 20.000 a 25.000 | € 800,00 | 20% |
3 | da 0 a 20.000 | € 1.040,00 | 45% |
3 | da 20.000 a 25.000 | € 1.040,00 | 30% |
3 | da 25.000 a 30.000 | € 1.040,00 | 20% |
4 e oltre | da 0 a 25.000 | € 1.240,00 | 45% |
4 e oltre | da 25.000 a 30.000 | € 1.240,00 | 30% |
4 e oltre | da 30.000 a 35.000 | € 1.240,00 | 20% |
L'agevolazione si applica in percentuale sul valore dei buoni vacanze richiedibili fino all'importo massimo indicato.
Il contributo può essere erogato una sola volta per nucleo familiare, per anno solare, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sulla base del criterio di priorità cronologica.
I buoni vacanze possono essere utilizzati sul territorio nazionale, per la fruizione di «pacchetti vacanza», ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 135/2001, da intendersi come acquisizione di soggiorni, servizi turistici e servizi accessori alla vacanza, erogabili sulla base di specifici atti di convenzionamento tra gli operatori turistici con il soggetto gestore, Associazione Buoni Vacanze Italia.
La validità dei buoni vacanze già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con scadenza 30 giugno 2010, è prorogata al 20 dicembre 2010; quelli emessi successivamente, nell’anno 2010, avranno scadenza 3 luglio 2011.
È consentita la fruizione dei buoni vacanze fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, nonché dal 23 di agosto. È confermato il divieto di utilizzo dal 20 dicembre al 6 gennaio.
Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Finanziaria 2008
GURI n. 178 del 2 agosto 2010
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO DECRETO 9 luglio 2010
Ridefinizione delle modalita' di impiego delle risorse di cui
all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come previsto
dell'articolo 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi
di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli e favorire
la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo
balneare, montano e termale. (10A09344)
IL MINISTRO PER IL TURISMO
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827 e successive modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«L'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio
dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo
e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con
il quale l'On. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Michela
Vittoria Brambilla, e' stato conferito l'incarico e sono state
delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di turismo;
Visto l'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma
della legislazione nazionale del turismo», che prevede apposite
risorse dirette a realizzare agevolazioni per favorire il turismo
delle famiglie e dei singoli definiti sulla base di determinati
criteri reddituali;
Visto l'art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, che prevedendo l'adozione di un apposito decreto di natura
non regolamentare del presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e
le province autonome di Trenta e Bolzano, ai fini della definizione
delle modalita' di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della
citata legge n. 135/2001, destina l'erogazione di tali risorse per
interventi, di solidarieta' in favore delle fasce piu' deboli e per
l'attuazione delle strategie per la destagionalizzazione dei flussi
turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale;
Visto il decreto 21 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti,
il 10 dicembre 2008 registro n. 12. Foglio n. 23 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio
2009, a firma dell'allora Sottosegretario di Stato, On.le Michela
Vittoria Brambilla, recante la definizione delle modalita' di impegno
delle risorse di cui al citato art. 10 della legge n. 135/2001, come
previsto dall'art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
Vista la convenzione stipulata in data 3 luglio 2009, con validita'
triennale, tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'
del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
l'Associazione Buoni Vacanze Italia per fa gestione dei buoni
vacanze;
Visto il decreto approvativo della convenzione, registrato dalla
Corte dei conti il 9 settembre 2009, registro n. 8, foglio n. 249;
Visto il decreto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 5ª serie speciale - n. 139 del 25 novembre 2009
- che stabilisce il termine di presentazione delle domande dal 20
gennaio 2010;
Considerato, pertanto, che il termine di fruizione dei buoni
vacanze e' fissato dal 20 gennaio 2010 al 30 giugno 2010;
Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, proc. N32/BIL dell'11 marzo 2010, con il
quale e' stata disposta la variazione in aumento, sia in termini di
competenza sia in termini di cassa, sul capitolo 890 «Somme
finalizzate all'erogazione di buoni vacanze»;
Vista la nota dell'Associazione Buoni Vacanze Italia in qualita' di
soggetto gestore che in relazione all'andamento delle fruizioni del
buono anche su specifica sollecitazione degli operatori turistici
propone:
di permettere l'utilizzo dei buoni anche nell'ultima settimana di
agosto e fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese
di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale;
di estendere la validita' dei buoni sia in termini di periodo di
fruizione sia a favore di tutti i cittadini residenti in Italia,
nella Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano;
di procedere alla definizione del «pacchetto vacanza» ai sensi
dell'art. 10, comma 2, della legge n. 135/2001 da intendersi come
l'acquisizione di soggiorni, servizi turistici e servizi accessori
alla vacanza;
Ravvisata, pertanto, la necessita' dell'adozione di un nuovo
decreto che ridetermini, anche in ragione dello stanziamento disposto
che consente l'ampliamento degli aventi diritto, le modalita' ed il
periodo di fruizione dei buoni vacanze ed i relativi requisiti di
accesso;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
espressa nella riunione dell' 8 luglio 2010;
Decreta:
Art. 1
I. Il presente decreto ridefinisce le modalita' di impiego delle
risorse di cui all'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come
previsto dall'art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre
2007, n. 244, per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a
interventi di solidarieta' in favore delle fasce, sociali piu' deboli
e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori
del turismo balneare, montano e termale.
Art. 2
1. Per aventi diritto si intendono i nuclei familiari, i cui
componenti siano cittadini italiani e dell'Unione europea residenti
in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e
residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista
dalla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. L'agevolazione si applica in percentuale sul valore dei buoni
vacanze richiedibili fino all'importo massimo indicato.
3. Il richiedente dovra' dichiarare sotto la sua personale
responsabilita', ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, che il proprio nucleo
familiare si trova nella condizione socio-economica (riferimento ISEE
dell'anno corrente) prevista dalla sopracitata tabella.
4. L'ISEE e' l'indicatore dello stato economico equivalente dei
componenti il nucleo familiare in corso di validita' nell'anno di
presentazione della richiesta dei buoni vacanze; per «nucleo
familiare» si intendono i soggetti componenti la famiglia anagrafica,
salvo quanto stabilito dall'arti del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, alla data dell'ultima
dichiarazione dei redditi regolarmente presentata.
5. Il contributo puo' essere erogato una sola volta per nucleo
familiare per anno solare. fino ad esaurimento dei fondi disponibili,
sulla base del criterio di priorita' cronologica.
Art. 3
1. La validita' dei buoni vacanze gia' emessi alla data di entrata
in vigore del presente decreto, con scadenza 30 giugno 2010, e'
prorogata al 20 dicembre 2010; quelli emessi successivamente,
nell'anno 2010, avranno scadenza 3 luglio 2011.
2. E' consentita la fruizione dei buoni vacanze fino alla prima
domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda
con un giorno infrasettimanale, nonche' dal 23 di agosto. E'
confermato il divieto di utilizzo dal 20 dicembre al 6 gennaio.
Art. 4
1. I buoni vacanze, possono essere utilizzati sul territorio
nazionale, per la fruizione di «pacchetti vacanza», ai sensi
dell'art. 10, comma 2, della legge n. 135/2001, da intendersi come
acquisizione di soggiorni, servizi turistici e servizi accessori alla
vacanza, erogabili sulla base di specifici atti di convenzionamento
tra gli operatori turistici con il soggetto gestore, Associazione
Buoni Vacanze Italia.
Art. 5
Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e'
autorizzato a porre in essere i conseguenti atti attuativi del
presente decreto, che sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo per la prescritta registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6
I conseguenti oneri graveranno sul pertinente capitolo 890 «Somme
finalizzate all'erogazione di buoni vacanze» del Centro di
Responsabilita' n. l 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 9 luglio 2010
Il Ministro: Brambilla